L’indennizzo in favore delle vittime di determinati reati contrassegnati dalla matrice mafiosa
- Domiziana Morbitelli
- JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 8 aprile 2026 – dep. 8 luglio 2026, n. 22900 (ord.)
Tematica
Vittime reati di mafia
Indennizzo Statale
Costituzione di parte civile
Norma/e di riferimento
art. 4, L. 22 dicembre 1999, n. 512
art. 5, L. 22 dicembre 1999, n. 512
art. 416-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’obbligazione posta a carico dello Stato dalla L. n. 512 del 1999 integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, finalizzata cioè a fronteggiare le conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: ogni qualvolta siano integrati i requisiti previsti dalla disciplina positiva, i soggetti ivi previsti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazione delle elargizioni, attesa l’assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all’entità della somma che ai presupposti per la sua concedibilità. Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2026, n. 22900 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. un., 21 ottobre 2015, n. 21306; Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927
Commento
L’indennizzo in favore delle vittime di determinati reati contrassegnati dalla matrice mafiosa
Domiziana Morbitelli
La L. 22 dicembre 1999, n. 512 ha previsto, in favore delle vittime di determinati reati contrassegnati dalla matrice mafiosa, positivamente individuati (all’art. 4, comma 1, della legge de qua: il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso), l’erogazione di somme a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell’Interno, denominato Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
L’obbligazione posta a carico dello Stato dalla L. n. 512 del 1999 integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, finalizzata cioè a fronteggiare le conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: ogni qualvolta siano integrati i requisiti previsti dalla disciplina positiva, i soggetti ivi previsti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazione delle elargizioni, attesa l’assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all’entità della somma che ai presupposti per la sua concedibilità (Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927; Cass. civ., sez. un., 21 ottobre 2015, n. 21306).
Nello specifico, l’art. 4, comma 1, L. n. 512 del 1999 accorda il diritto di accesso al fondo, «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso», a «persone fisiche ed enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa sen tenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati» cui sopra si è fatto richiamo.
L’art. 5, comma 2, dispone poi che “se la persona offesa si costituisce parte civile all’udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale”.
L’interpretazione consolidata della disciplina sin qui richiamata ha portato ad evidenziare che la posizione giuridica azionata dalla ricorrente si configura come diritto soggettivo al risarcimento del danno derivante da reato, il cui accertamento viene attivato mediante la costituzione di parte civile nel processo penale di cui riceve notizia il Fondo attraverso la notifica del verbale. In tale momento si realizza il fatto costitutivo della pretesa, e per ciò assume rilievo, in tale prospettiva, la comunicazione prevista nei con fronti del Fondo, la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere qualificata come mera denuntiatio litis, ossia come atto volto esclusivamente a rendere opponibile la futura pronuncia, ma integra una comunicazione rivolta a un soggetto che può assumere la posizione di contraddittore, potendo incidere sulla stessa legittimazione alla costituzione di parte civile (cfr. Cass. civ. 7189/2023).
Ne consegue che il momento rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile è quello, ove vi sia stata, della costituzione di parte civile, giacché è con essa che si propone la domanda risarcitoria che rileva ai fini dei requisiti per l’accesso Fondo. Diversamente opinando, e ritenendo applicabile la normativa vigente al momento della domanda amministrativa o della delibera del Comitato, si finirebbe per svuotare di significato la previsione normativa della prevista comunicazione al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 512 del 1999.