Morte o lesioni nel traffico di migranti: per la Corte Costituzionale non è sproporzionata la pena prevista dal «Decreto Cutro»
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 20 maggio 2026 – dep. 3 luglio 2026, n. 120
Tematica
Decreto Cutro
Morte migranti
Regime sanzionatorio
Norma/e di riferimento
art. 12-bis, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286
art. 54 c.p.
art. 114 c.p.
art. 584 c.p.
art. 586 c.p.
art. 530 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Con riferimento all’art. 12-bis, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il legislatore ha previsto una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone. Corte Cost. 3 luglio 2026, n. 120
ѦѦѦ Con l’espressione «migrante-scafista» non trafficante, ormai invalsa nello stesso linguaggio giudiziario, si indica il migrante irregolare – del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo). Sovente, tale soggetto è costretto ad assumere questo compito, durante il viaggio, mediante violenza o minaccia, esercitata su di lui o sui suoi familiari dagli stessi trafficanti, oppure dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza. Per evitare che l’applicazione art. 12-bis, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato e, quindi, lesivo degli evocati parametri costituzionali, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione. Corte Cost. 3 luglio 2026, n. 120
Commento
Morte o lesioni nel traffico di migranti: per la Corte Costituzionale non è sproporzionata la pena prevista dal «Decreto Cutro»
Valerio de Gioia
Il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» è stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), D.L. n. 20 del 2023, come convertito (cosiddetto decreto Cutro), con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di migranti e prevenire la sempre più consistente perdita di vite umane ad esse connessa.
L’art. 12-bis, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) configura un delitto aggravato dall’evento, costruito come ipotesi speciale di quello delineato dall’art. 586 c.p., da cui differisce proprio per lo specifico delitto da cui derivano, come conseguenza non voluta, la morte e le lesioni personali: non già qualsiasi delitto doloso, bensì l’ipotesi aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina prevista dall’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, rispetto alla quale integra un’autonoma fattispecie criminosa.
La nuova ipotesi delittuosa non estende, quindi, l’area del “penalmente rilevante”, in quanto le medesime condotte, prima della novella legislativa, ricadevano nell’ambito di applicazione del menzionato art. 12 in concorso formale, ex art. 586 c.p., con i delitti di omicidio o lesioni personali plurimi colposi. La principale novità riguarda, invece, il profilo sanzionatorio, che viene inasprito e su cui si incentrano le odierne questioni di legittimità costituzionale.
La condotta tipica – che, potendo essere commessa da “chiunque”, compresi gli stessi stranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano al contempo il proprio, delinea un reato comune – è descritta, dal comma 1 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 12 t.u. immigrazione.
È però ulteriormente richiesto, come elemento costitutivo del fatto tipico, che il trasporto o l’ingresso siano attuati «con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante». Questi elementi modali della condotta – che, nel delitto previsto dall’art. 12, costituiscono circostanze aggravanti (comma 3, lettere b) e c) – sono tra loro alternativi e si caratterizzano per una stretta correlazione eziologica con le condotte di agevolazione.
L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-bis t.u. immigrazione inoltre – pur essendo anch’essa, con riferimento alla condotta di favoreggiamento, «“a consumazione anticipata”, [perché si perfeziona] con il solo compimento di “atti diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri”, senza che tale scopo debba necessariamente essere conseguito dall’agente» (Corte Cost. n. 63 del 2022) – integra un reato di evento, che si consuma con «la morte di più persone», ovvero con la morte anche di una sola persona e le «lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 1), ovvero con «la morte di una sola persona» o con le «lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 2). Ai fini dell’integrazione del reato, è quindi necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra gli atti diretti a procurare l’ingresso irregolare dello straniero e uno o più degli eventi lesivi suindicati.
Quanto all’elemento soggettivo, la condotta di favoreggiamento è imputabile a titolo di dolo, che deve abbracciare anche le specifiche modalità con cui la stessa è realizzata.
Gli eventi lesivi materialmente cagionati dalla condotta sono, invece, per espressa previsione legislativa, necessariamente non voluti, pena il mutamento del titolo di reato in omicidio o lesioni personali volontarie; e devono essere imputati all’autore della condotta stessa a titolo di colpa, in conformità al principio costituzionale di colpevolezza, «che la giurisprudenza costituzionale – a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 […] – ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene» (Corte Cost. n. 21 del 2026).
Sotto il profilo dell’oggettività giuridica, infine, si è al cospetto di un delitto plurioffensivo, in quanto, come «l’intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall’art. 12 t.u. immigrazione», anch’esso ha, quale oggetto di tutela, «l’ordinata gestione dei flussi migratori: interesse che la Consulta ha da tempo definito quale “bene giuridico ‘strumentale’, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici ‘finali’, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata” (Corte Cost. n. 250 del 2010 e ivi numerosi precedenti in senso conforme), quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica» (Corte Cost. n. 63 del 2022).
Tuttavia, l’«orizzonte di tutela» della fattispecie delittuosa in esame «trascende di gran lunga quello dell’ordinata gestione dei flussi migratori», essendo la stessa volta, «anche se non esclusivamente, a tutelare le persone trasportate, che spesso versano in stato di bisogno, anche estremo (Corte Cost. n. 142 del 2017)» (ancora Corte Cost. n. 63 del 2019). La Corte Costituzionale ha chiarito, con riferimento alla fattispecie aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che «[c]iò appare evidente rispetto alle due ipotesi […] previste dalle lettere b) e c) del comma 3 [dell’art. 12], integrate dall’essere stata la persona trasportata esposta rispettivamente a un pericolo per la propria vita o incolumità, e addirittura a trattamenti inumani o degradanti» (ancora, sentenza n. 63 del 2022); ipotesi che, nella fattispecie di cui all’art. 12-bis t.u. immigrazione, come già posto in evidenza, rappresentano non mere circostanze aggravanti, ma elementi costitutivi del fatto tipico.
Anche in relazione a questa fattispecie delittuosa, quindi, deve ammettersi che i «beni giuridici tutelati non si limit[ano] a quelli dell’ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma abbracc[iano] anche i diritti fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali […] sono esposte a pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti» (Corte Cost. 142 del 2017).
Peraltro, la natura plurioffensiva del delitto previsto dall’art. 12-bis t.u. immigrazione si desume non solamente dalle particolari modalità esecutive della condotta, ma ancor più dal fatto che, come si è detto, la sua consumazione richiede la causazione della morte o delle lesioni personali gravi o gravissime di più persone. Ciò conferma che oggetto di tutela sono anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti oggetto di quel traffico illecito di persone che il legislatore ha voluto specificamente contrastare con l’introduzione della norma incriminatrice in esame.
Come si è accennato, l’art. 12-bis t.u. immigrazione – che delinea un reato complesso, che comprende e assorbe le ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 1 e 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, nonché i reati di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime colposi – prevede un trattamento sanzionatorio stabilito in misura graduale in funzione della tipologia e del numero degli eventi lesivi verificatesi.
In particolare, il comma 1 – censurato dal giudice a quo – prevede la reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva «la morte di più persone», ovvero la morte anche di una sola persona e «le lesioni gravi o gravissime a una o più persone». Il comma 2 commina la reclusione da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto deriva «la morte di una sola persona». Nel caso, invece, di sole «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», si applica la reclusione da dieci a venti anni.
Il comma 3, poi, prevede una serie di circostanze aggravanti mediante il rinvio all’art. 12, commi 3 e 3-ter, t.u. immigrazione e il comma 4 stabilisce il divieto di bilanciamento delle descritte aggravanti con eventuali attenuanti, fatta eccezione per la minore età (art. 98 c.p.), la partecipazione di minima importanza e l’essere stati determinati a commettere il reato (art. 114 c.p.). Fuori di tali ipotesi, le diminuzioni di pena connesse alle attenuanti «si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
Indubbiamente, il legislatore ha previsto, per la nuova fattispecie delittuosa di cui al censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza» (così, Corte Cost. n. 113 del 2025 con riferimento al sequestro estorsivo), sia nel minimo (venti anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni di reclusione) edittali.
Come emerge dai lavori preparatori, d’altronde, con l’introduzione di questa ipotesi di reato si è proprio voluto realizzare un inasprimento sanzionatorio, mediante la comminatoria di una pena notevolmente più severa di quella che sarebbe stata applicabile, prima della novella legislativa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione in concorso formale, ex art. 586 c.p., con i delitti di omicidio o di lesioni personali plurimi colposi, a cui sarebbero stati riconducibili i fatti oggi sussumibili nell’art. 12-bis. E ciò allo scopo – dichiaratamente perseguito dal legislatore – di scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità e che, sempre più spesso, si concludono, tragicamente, con la morte di molti di essi, sul cui stato di bisogno, anche estremo, sovente speculano organizzazioni criminali che ricavano profitto da tale attività.
La risposta sanzionatoria non è, quindi, manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità dei fatti contemplati dalla norma incriminatrice.
La fattispecie delittuosa in esame è descritta in termini tali da escludere che la stessa si caratterizzi per quella «notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente» (Corte Cost. n. 202 del 2025).
È indubbio che la nuova norma incriminatrice abbracci condotte diverse sul piano criminologico, come già osservato dalla Corte Costituzionale in relazione al delitto di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, che, come anticipato, l’art. 12-bis “riproduce” nella descrizione del fatto tipico (Corte Cost. n. 63 del 2022). In quest’ultima fattispecie, però, l’entità dell’offesa arrecata alle vittime – sia per il tipo, sia per il numero di eventi lesivi descritti dalla norma incriminatrice, che compromettono i beni giuridici tutelati in misura massima – è tale da connotare i fatti riconducibili alla fattispecie astratta di reato di elevatissimo disvalore e da escludere che possano essere «totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale [e di gravità] che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza (sentenza n. 120 del 2023)» (così, con riferimento al furto con strappo, Corte Cost. n. 171 del 2025).
Sono, anzitutto, richieste modalità della condotta, di per sé, gravemente offensive dei beni giuridici tutelati – integrate dall’essere stata la persona trasportata esposta a un pericolo per la propria vita o incolumità o, addirittura, a un trattamento inumano o degradante – che «non possono non richiamare alla mente le drammatiche immagini di viaggi su imbarcazioni di fortuna e sovraffollate, o in precari nascondigli in celle frigorifere destinate al trasporto di merci, che spesso sfociano in eventi fatali» (Corte Cost. n. 63 del 2022). Modalità della condotta che, peraltro, integrano elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e, quindi, sono necessariamente oggetto di dolo. Le condotte in esame sono, inoltre, «oggetto di obblighi sovranazionali di maggiore punibilità: il Protocollo di Palermo [ossia, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria] richiede per entrambe un aggravamento di pena […], mentre il “Facilitators Package” impone per la prima ipotesi l’adozione di pene “privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni”» (ancora, Corte Csot. n. 63 del 2022).
In secondo luogo, l’ipotesi delittuosa delineata dal comma 1 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, per la quale è comminata la pena edittale nella misura minima di venti anni di reclusione, si consuma con la causazione della «morte di più persone», ovvero della morte anche di una sola persona e delle «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», che, oltre a essere materialmente riconducibili alla specifica condotta di favoreggiamento, connotata dagli elementi modali di cui si è detto, sono imputati, a titolo di colpa in concreto, all’autore della stessa. Peraltro, poiché questi deve agire nella consapevolezza delle condizioni in cui avviene il trasporto, si verterà, frequentemente, in un’ipotesi di colpa caratterizzata dalla previsione dell’evento lesivo poi concretamente verificatosi.
Sul piano della descrizione del fatto tipico, quindi, gli elementi modali della condotta, che «accrescono […] il disvalore dell’illecito» (Corte Cost. n. 331 del 2011), e i gravi eventi lesivi ad essa causalmente legati – che ledono beni di primaria importanza, come la vita e l’integrità fisica – arricchiscono la dimensione offensiva della nuova ipotesi delittuosa e selezionano solamente condotte di notevole gravità.
La misura della pena edittale prevista per il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» costituisce un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare, connotato da un disvalore assai significativo, tale da giustificare appunto una pena così elevata.
Come anticipato, però, i fatti riconducibili al censurato art. 12-bis sono ascrivibili a «“tipi” criminologici […] ben distinti» (Corte Cost. n. 63 del 2022), tra cui spicca la figura del cosiddetto «migrante-scafista» non trafficante.
Con questa espressione, ormai invalsa nello stesso linguaggio giudiziario, si indica il migrante irregolare – del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo). Sovente, tale soggetto è costretto ad assumere questo compito, durante il viaggio, mediante violenza o minaccia, esercitata su di lui o sui suoi familiari dagli stessi trafficanti, oppure dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza.
Per evitare che l’applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato e, quindi, lesivo degli evocati parametri costituzionali, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione.
Oltre a un puntuale accertamento degli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di reato, come il nesso causale tra la specifica condotta del migrante e l’evento lesivo concretamente verificatosi, il dolo rispetto a detta condotta e alle sue concrete modalità esecutive, la colpa in relazione all’evento non voluto, il giudice potrà ricorrere, per accertare o calibrare la responsabilità del cosiddetto migrante-scafista, rispettivamente, alle cause scriminanti o alle circostanze attenuanti comuni.
Con riferimento alle prime, la situazione concreta in cui, di regola, uno dei migranti irregolari è costretto ad assumere il ruolo di “scafista” non può non evocare l’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.).
Una volta escluso il collegamento del migrante con l’organizzazione criminale che ha pianificato e realizzato le operazioni di trasporto, infatti, l’essere costretto a collaborare alla traversata a causa delle minacce o delle violenze subìte, ovvero per sfuggire alle condizioni gravemente degradanti presenti in molti centri di detenzione nei quali vengono fatti sostare i migranti, ovvero ancora per fronteggiare una situazione di necessità prodotta dalla «cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 10 dicembre 2014-23 gennaio 2015, n. 3345), può ben integrare quel «pericolo attuale di un danno grave alla persona», non «altrimenti evitabile», richiesto dall’art. 54, primo comma, cod. pen. Né, di regola, può ritenersi che detto pericolo, da cui il migrante tenta di mettersi al riparo mediante la realizzazione del reato, sia da lui «volontariamente causato» semplicemente per aver intrapreso il percorso migratorio clandestino.
Né possono assumere carattere ostativo all’operatività dello stato di necessità le difficoltà probatorie, considerato che, ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen., se «vi è dubbio sull’esistenza» delle cause di giustificazione, «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione», laddove almeno l’imputato abbia allegato seri e circostanziati elementi fattuali idonei a rendere plausibile, anche se non compiutamente provata, la sussistenza della scriminante (ex multis, Cass. pen., sez. V, 21 febbraio, n. 22040; Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2018, n. 48280).
Qualora poi la condotta del cosiddetto migrante-scafista non sia scriminabile, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, che consentono di pervenire a un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in omaggio, oltre che al principio di proporzionalità, a quello di individualizzazione della pena, «che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi» (Corte Cost. n. 117 del 2025), così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (Corte Cost. n. 7 del 2022).
Nel caso di commissione plurisoggettiva del delitto di cui al censurato art. 12-bis, in particolare, assumerà rilievo la circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dall’art. 114, comma 1, c.p., che peraltro il comma 4 del medesimo art. 12-bis rende pienamente bilanciabile con le aggravanti cosiddette “blindate”.
L’applicazione dell’attenuante in esame potrà consentire di calibrare la sanzione al contributo apportato al fatto di reato dal singolo concorrente, al suo effettivo disvalore e alla sua ridotta rimproverabilità; il che potrà accadere allorché l’imputato sia soltanto l’anello finale di un traffico di migranti riconducibile a un sodalizio criminale che ne trae profitto e la sua condotta sia oggettivamente fungibile, perché agevolmente sostituibile con l’azione di altri migranti o con una diversa distribuzione di compiti tra di essi per opera dei trafficanti.
Sempre in una prospettiva costituzionalmente orientata, dovrà infine attribuirsi rilievo all’attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 114 c.p. – anch’essa bilanciabile, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione con le cosiddette aggravanti “blindate” –, considerato che il migrante ben potrebbe trovarsi in uno stato di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti, cagionato dalla relazione di forza da essi instaurata e dalla conseguente preoccupazione di non pregiudicare gli interessi propri o della propria famiglia; soggezione, o vera e propria coazione psicologica che attenua in concreto, pur senza annullarle, le sue facoltà di reazione e lo determina alla commissione del reato.