Il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi può derivare da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione di adeguate precauzioni
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi, Sentenze
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 19 marzo 2026 – dep. 25 giugno 2026, n. 5075
Tematica
Porto d’armi
Giudizio di inaffidabilità
Mancata custodia
Norma/e di riferimento
art. 20, L. n. 110/1975
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 20, L. n. 110/1975 stabilisce uno standard di diligenza superiore a quello ordinario del bonus pater familias (“La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”). Nello stabilire che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, la disposizione è volta a far sì che nella custodia delle armi vi sia una puntuale diligenza da parte del possessore, ed a evitare, in definitiva, che, a causa di cautele insufficienti, possano venire in possesso delle armi soggetti non autorizzati, col conseguente rischio di rendere vano il rigore particolare previsto dalla legge per prevenire una diffusione non controllata delle armi, pericolosa nell’ambito sociale. Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2026, n. 5075
In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6288
ѦѦѦ Le misure di custodia dell’arma devono configurarsi idonee non solo nei confronti di persone estranee al nucleo familiare, ma anche nei confronti dei familiari stessi, poiché questi ultimi, al pari delle persone non legate da rapporto di convivenza, rivestono la qualità di soggetti terzi rispetto al rapporto derivante dall’autorizzazione di polizia e ad essi deve essere parimenti impedita ogni possibilità di accesso al mezzo di offesa. Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2026, n. 5075
In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2530
Commento
Il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi può derivare da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione di adeguate precauzioni
Giovanna Suriano
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Il Consiglio di Stato ha conseguentemente chiarito che “non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi” (Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2019, n. 2135; Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
La medesima giurisprudenza ha evidenziato che incorre in un “abuso il titolare della licenza di porto d’armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l’asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri” (Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016 n. 5271). È infatti evidente che chi sia autorizzato a detenere o portare armi assume nel contempo il dovere di adottare tutte le misure per evitare che l’eccezionale facoltà ad esso concessa dall’ordinamento si traduca in un pericolo per la sicurezza pubblica, quale si realizzerebbe se l’arma detenuta o portata fosse esposta al rischio di appropriazione da parte di terzi e venisse sottratta, quindi, al regime di circolazione limitata e controllata che, in ragione della loro intrinseca pericolosità, caratterizza lo statuto giuridico dei beni de quibus.
Non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2019, n. 2135; Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
La medesima giurisprudenza ha evidenziato che incorre in un abuso il titolare della licenza di porto d’armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l’asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri (Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5271). Del resto, l’art. 20, L. n. 110/1975 stabilisce uno standard di diligenza superiore a quello ordinario del bonus pater familias (“La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”) al punto che la giurisprudenza risalente del Consiglio di Stato ha osservato che tale disposizione, nello stabilire che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, è volta a far sì che nella custodia delle armi vi sia una puntuale diligenza da parte del possessore, ed a evitare, in definitiva, che, a causa di cautele insufficienti, possano venire in possesso delle armi soggetti non autorizzati, col conseguente rischio di rendere vano il rigore particolare previsto dalla legge per prevenire una diffusione non controllata delle armi, pericolosa nell’ambito sociale (Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6288). A ciò deve aggiungersi che le misure di custodia dell’arma devono configurarsi idonee non solo nei confronti di persone estranee al nucleo familiare, ma anche nei confronti dei familiari stessi, poiché questi ultimi, al pari delle persone non legate da rapporto di convivenza, rivestono la qualità di soggetti terzi rispetto al rapporto derivante dall’autorizzazione di polizia e ad essi deve essere parimenti impedita ogni possibilità di accesso al mezzo di offesa (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2530).