La notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare alla persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 26 maggio 2026 – dep. 19 giugno 2026, n. 22764
Tematica
Misure cautelari
Delitti commessi con violenza alla persona
Notifica alla persona offesa
Norma/e di riferimento
art. 299 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2026, n. 22764
Commento
La notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare alla persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona
Valerio de Gioia
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio (Cass. pen., sez. un., 3 maggio 2022, n. 17156).
I principi affermati dalle Sezioni Unite Gallo non sono superati da un successivo orientamento consolidato né dagli interventi normativi recati dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, dal D.L.vo n. 10 ottobre 2022, n. 150 e dalla L. 24 novembre 2023, n. 168.
Le Sezioni Unite erano state chiamate a risolvere la seguente questione: “[s]e, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all’art. 299, comma 4-bis, c.p.p. debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di dichiarazione ed elezione di domicilio”.
Sebbene la questione fosse incentrata sull’interpretazione dell’art. 299, comma 4-bis c.p.p., concernente gli oneri di notifica nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, i principi affermati nella richiamata pronuncia sono certamente riferibili anche all’ipotesi prevista dal comma 3 della disposizione, la cui formulazione, quanto all’inciso oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite, è identica a quella di cui al comma 4-bis. E, in effetti, le Sezioni Unite, nel risolvere la questione interpretativa, prendono espressamente in esame sia il comma 3 che il comma 4-bis della disposizione. Ai fini della risoluzione della questione prospettata, le Sezioni Unite valorizzano innanzitutto i dati desumibili dai lavori preparatori e dalla correlazione di tale disposizione con i diritti informativi, partecipativi e interlocutori riconosciuti alla persona offesa, cui si demanda (come chiarito dai lavori preparatori) «un atto formale e specifico alternativo, ugualmente atto a tradurne la volontà di essere parte del procedimento, rappresentato dalla dichiarazione o dall’elezione di domicilio, la cui natura di atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell’art. 162 c.p.p., è stata affermata da Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41280, e successivamente ribadita (da ultimo, Cass. pen., sez. II, 28 gennaio 2020, n. 7834)». Secondo quanto chiarito nella pronuncia in esame, “[t]ali adempimenti, pertanto, nel quadro della riforma, condizionano l’esercizio, da parte della persona offesa, del suo diritto all’informazione e alla partecipazione al sub-procedimento cautelare introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica in melius della misura cautelare, poiché alla mancanza della specifica manifestazione della volontà in tal senso segue la decadenza dal diritto alla notifica della richiesta e alla conseguente interlocuzione sui profili cautelari, con essa devoluti, ad opera della persona offesa, che, pur nello spazio riconosciutole nel processo penale, rimane, come è stato annotato in dottrina, un soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale. Si deve poi osservare, su un piano di logica argomentativa, che presenta profili di incoerenza sistematica l’interpretazione che fonda sull’inciso, «salvo che in quest’ultimo caso [la persona offesa] non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio», la previsione di modalità alternativa della notifica rispetto a quelle «presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa», e afferma la prevalenza della dichiarazione o elezione di domicilio, ove intervenute, anche ove vi sia già stata la nomina di un difensore. Essa, invero, prospetta nella sostanza un’equiparazione – quanto agli effetti – tra la notifica presso il difensore e quella personale e la loro subvalenza rispetto alla notifica nel domicilio eventualmente dichiarato o eletto, che, oltre a non emergere dal testo normativo e a creare non definiti rapporti di valenza tra atti processuali tipici, è contraria alla finalità dell’intervento riformatore volto a riconoscere alla persona offesa una posizione partecipativa consapevole nel contesto del processo, che passa attraverso il compimento di atti funzionali alla sua identificazione e all’esplicitazione della sua volontà partecipativa. Non deve, poi, trascurarsi che la ritenuta previsione della necessità della notifica dell’istanza alla persona offesa, indipendentemente da un suo comportamento positivo, pone problemi – non risolti con il richiamo all’opzione, pure sostenuta, della necessaria desumibilità dal fascicolo processuale dei suoi dati identificativi – di effettiva reperibilità e tempestiva conoscibilità da parte dell’istante delle notizie necessarie per adempiere all’obbligo assistito da sanzione. Né può prescindersi dal rilevare che rispondono alla stessa ottica di riconosciuta centralità e maggiore tutela dei diritti della persona offesa nel processo la sua individuabilità con atti-specifici, volti a creare il suo collegamento con un luogo o con una persona, e controllabili e certamente ostensibili, e la non sovrapponibilità della scelta – ove possibile negli atti processuali – del luogo di notificazione da parte dell’istante alla volontà della persona offesa, non tradottasi o non ancora tradottasi, per ragioni alla stessa riferibili, in atti di positivo intento partecipativo, anche alla luce dell’ampia categoria dei «delitti commessi con violenza alla persona», cui la norma si riferisce. La soluzione interpretativa, fondata sulla formulazione della norma e sull’intenzione del legislatore, peraltro, si salda coerentemente al dato evidente che l’adempimento di cui si tratta, correlato al diritto informativo/partecipativo della persona offesa, cade in una parentesi cautelare del processo penale, che coinvolge diritti di difesa e della libertà personale dell’indagato/imputato, e risponde, nella rigorosa individuazione della posizione della persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, alla necessità di bilanciamento di tutela degli opposti diritti di matrice costituzionale e convenzionale». Dei passaggi argomentativi appena richiamati non tiene conto Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2025, n. 18979) che, peraltro, non esprime un orientamento consolidato. Si legge nella pronuncia appena richiamata che «nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’art. 299, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377).
Si tratta di adempimenti imposti dal recepimento di obblighi sovranazionali, a partire dalla Direttiva 2012/29/UE sulle vittime dei reati, il cui art. 4 impone agli Stati di mettere la persona offesa di qualsiasi reato in condizione di avere tutti gli strumenti di conoscenza per tutelare ed esercitare i propri diritti, Direttiva recepita con il decreto legislativo n. 212 del 2015 (Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2017, n. 8691). La persona offesa deve essere informata in merito ai suoi diritti e facoltà e alle modalità di esercitarli e reagire in caso di violazione (art. 90-bis c.p.p.), ha diritto ad essere informata anche dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’eventuale evasione dell’imputato o del condannato o dell’internato in esecuzione di misura di sicurezza, anche senza previa richiesta, se il procedimento ha ad oggetto reati di violenza di genere, domestica e contro le donne (90-ter, comma 1-bis, c.p.p.); ha diritto di ricevere l’informazione di garanzia, la richiesta di proroga del termine di indagine, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori. Tutti detti diritti sono stati ulteriormente incrementati dalla L. n. 69 del 2019, dal D.L.vo n. 150 del 2002 e dalla L. n. 168 del 2023 che hanno inciso anche su tutta la materia relativa agli obblighi di comunicazione relativi alle misure cautelari (artt. 282-quater e 299 c.p.p.) nella logica della prioritaria tutela della persona offesa. L’ordinamento ha poi incoraggiato una difesa tecnica per le vittime di questi delitti, in ragione della maggiore esposizione al pericolo di quelle prive di un’adeguata assistenza, con la previsione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002), e con l’estensione degli obblighi di comunicazione al loro difensore, ove nominato. Questo complesso e completo quadro normativo multilivello attribuisce alla persona offesa dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne un ruolo attivo, nella logica di una sua effettiva e tempestiva tutela, in quanto titolare del diritto di informazione funzionale all’esercizio di una partecipazione consapevole alla procedura de libertate per offrire elementi utili e pertinenti al profilo delle esigenze cautelari e al sub-procedimento introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica in melius della misura cautelare (Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, n. 17156, in motivazione § 8.5 e 8.6), partecipazione che diventa tanto più consapevole ed effettiva proprio con la difesa tecnica e la messa in condizione di questa di svolgere il proprio mandato, soprattutto in chiave di tutela e di valutazione del rischio. Ne consegue che, ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell’istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p., così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è 6 nullo ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2017, n. 43103). La pronuncia, intervenuta in relazione ad una fattispecie in cui la richiesta era stata notificata (solo) al precedente difensore della persona offesa, poi revocato e sostituito con altro difensore, prospetta una interpretazione dell’inciso. “salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio” contenuto nell’art. 299 c.p.p. in forza della quale la notifica dovrebbe comunque avvenire “personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, di cui all’art. 299 c.p.p.”, che risulta dissonante rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite Gallo. E ciò fa, peraltro, solo in via meramente incidentale, citando un arresto giurisprudenziale (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377), precedente alla risoluzione del contrasto concernente l’interpretazione dell’inciso appena richiamato, poi risolto dalle Sezioni Unite. Non valgono a superare l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite gli interventi normativi in materia. Fermo che le innovazioni introdotte con L. 69 del 2019 cit. sono espressamente considerate e analizzate nella pronuncia delle Sezioni Unite, va rilevato che le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 10 ottobre 2022, n. 150 e dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, pur ispirate ad un rafforzamento della tutela 4 della persona offesa, non hanno inciso sulla formulazione dell’art. 299, commi 3 e bis, c.p.p. ed in particolare sull’inciso cui si riferisce il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.
Non sussistono, dunque, serie ragioni per discostarsi dal principio di diritto, in forza del quale “[n]ei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio”.