I presupposti per l’arresto del maltrattante
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 21 maggio 2026 – dep. 17 giugno 2026, n. 22419
Tematica
Misure precautelari
Maltrattamenti in famiglia
Stato di flagranza
Norma/e di riferimento
art. 380 c.p.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ È legittimo l’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia tutte le volte in cui il fatto risulti alla Polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti tenuti nei confronti delle persone offese, anche per effetto di pregresse denunce non ritirate. Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2026, n. 22419
ѦѦѦ È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti. Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2026, n. 22419
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139
Commento
I presupposti per l’arresto del maltrattante
Valerio de Gioia
Pur essendo l’arresto per il delitto di maltrattamenti in famiglia obbligatorio ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. 1-ter), c.p.p., non sempre i dati percepiti dalla polizia giudiziaria all’atto dell’intervento precautelare consentano di dimostrare la flagranza del reato abituale e, segnatamente, di ritenere che il frammento di condotta osservato sia di tale evidenza probatoria da essere ricondotta ad una fattispecie criminosa di durata.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 3 del 1972, dichiarando non fondata una questione di legittimità degli artt. 235 c.p.p. abrogato e 572 c.p., in relazione all’art. 13 Cost., ha osservato, proprio con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia, che, se la flagranza, tenuto conto della struttura di tale delitto, non sempre è accertabile in concreto, non va esclusa a priori, «sia perché la polizia giudiziaria può avere contezza diretta oppure immediata o quasi immediata di una pluralità di fatti; sia perché il reato può consistere in una situazione perdurante e persistente nel tempo, constatabile e controllabile».
Proprio per ovviare a queste obiettive difficoltà, il legislatore ha recentemente dilatato l’ambito dell’intervento precautelare della polizia giudiziaria, prevedendo anche l’arresto in «flagranza differita» per il delitto di maltrattamenti in famiglia all’art. 382-bis c.p., introdotto dall’art. 10, comma 1 della I. 24 novembre 2023, n. 168.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell’ordine delle condizioni dell’abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento d’urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all’aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari).
È, dunque, legittimo l’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia tutte le volte in cui il fatto risulti alla Polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti tenuti nei confronti delle persone offese (Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 1994, n. 888; Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2014, n. 21900; Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551, con riferimento ad un singolo episodio, che, pur non integrando un’autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione), anche per effetto di pregresse denunce non ritirate (Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2019, n. 19759; Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2018, n. 7915, entrambe con riferimento alla flagranza del delitto di atti persecutori).
Va esclusa la flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia quando gli agenti intervenuti presso l’abitazione della persona offesa non hanno un autonomo e pregresso bagaglio conoscitivo della vicenda personale-relazione concernente l’indagato e la persona offesa ma solo la percezione diretta del delitto di lesioni; non valendo, ad accertare l’abitualità dei maltrattamenti, la contezza successiva che se ne abbia solo per effetto della successiva denuncia sporta dalla vittima.
Le Sezioni Unite hanno, peraltro, statuito che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131, nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore).