Reati contro il patrimonio: la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. non trova applicazione nell’ambito delle convivenze «more uxorio»
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2026 – dep. 7 maggio 2026, n. 16483
Tematica
Reati contro il patrimonio
Causa di non punibilità
Convivenza more uxorio
Norma/e di riferimento
art. 25 Cost.
art. 14 preleggi
L. n. 76/2016
art. 574-ter c.p.
art. 649 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di reati contro il patrimonio, la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. per i fatti commessi in danno di prossimi congiunti, avente natura di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., non è applicabile, neppure in via analogica e in bonam partem, ai rapporti di convivenza more uxorio, atteso che il legislatore, anche dopo l’introduzione della L. 20 maggio 2016, n. 76 e del coordinamento penale di cui all’art. 574-ter c.p., ha esteso tale regime solo al coniuge e alla parte dell’unione civile, senza includervi il convivente di fatto, e la Corte costituzionale non ha imposto un ampliamento dell’ambito soggettivo della norma. In definitiva, la convivenza more uxorio, pur rilevante in altri settori dell’ordinamento e in altre fattispecie penali, non consente, allo stato del diritto vivente, l’applicazione dell’art. 649 c.p. al di fuori delle ipotesi nominativamente previste. Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2026, n. 16483
Commento
Reati contro il patrimonio: la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. non trova applicazione nell’ambito delle convivenze «more uxorio»
Valerio de Gioia
Secondo il consolidato e ormai maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. non trova applicazione nell’ambito delle convivenze more uxorio.
Siffatta disposizione, incidendo direttamente sulla punibilità di fatti tipici, è tradizionalmente ricondotta al novero delle norme di stretta interpretazione, con conseguente preclusione di applicazioni analogiche in malam partem e, soprattutto, di estensioni non consentite dalla formulazione letterale del dato positivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l’esonero da pena operi nell’ambito dei soli rapporti familiari espressamente tipizzati dal legislatore, non potendosi includere in questi la convivenza di fatto. Si è, in particolare, chiarito come l’esimente di cui all’art. 649, c.p., avendo natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto e non di causa di esclusione della colpevolezza, non risulta applicabile, in via analogica, al convivente “more uxorio” (Cass. pen., sez. II, 14 giugno 2024, n. 28049; Cass. pen. n. 44047 del 2009; Cass. pen. n. 28638 del 201).
Siffatta opzione ermeneutica, che supera argomentativamente l’orientamento precedente (Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2015, n. 28638) e che valorizza anche l’indirizzo che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., nella parte in cui non estende la causa di non punibilità da essa prevista ai rapporti di convivenza (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2019, n. 37873), si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite in relazione alla diversa e affatto sovrapponibile questione dell’applicabilità dell’art. 384, comma 1, c.p. al convivente more uxorio (Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2000, n. 10381).
Al riguardo, il Supremo consesso ha affermato come la previsione normativa da ultimo richiamata, in quanto disciplinante una causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Del tutto diversa è, invece, la questione del se anche la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. per i fatti previsti dal titolo XIII del Libro II del Codice penale (delitti contro il patrimonio, artt. 624 e segg.) e, quindi, per il furto, sia applicabile in via analogica al convivente more uxorio, nel senso di escludere la punibilità se la vittima sia legata all’autore del reato da una relazione familiare de facto.
La pronuncia delle Sezioni unite richiamata ha, invero, individuato le coordinate ermeneutiche nell’ambito dei principi fondamentali del diritto penale, in un’ottica sistematica tesa alla tutela dei diritti nel perimetro circoscritto nel quale si muove l’interprete, in assenza di un intervento legislativo ad hoc: posto che il divieto di analogia, ricondotto all’art. 25 Cost., non si riferisce all’intera materia penale, ma si rivolge alle sole disposizioni punitive, non sono stati ravvisati impedimenti di carattere costituzionale riguardo l’esperibilità di un intervento analogico in bonam partem (in sostanza, l’art. 25, comma 2, Cost. proibisce solo l’analogia in malam partem). In presenza, tuttavia, di una disposizione generale, come l’art. 14 preleggi, che esclude comunque l’applicazione analogica delle leggi eccezionali, si è ritenuto che alle cause di non punibilità in senso stretto non potesse applicarsi la medesima ratio, in quanto esse derivano il carattere eccezionale dal fatto che sono riconducibili a valutazioni di opportunità estrinseche rispetto al fatto di reato. Al contrario, si è ritenuto che non abbiano carattere eccezionale le cause di giustificazione e quelle di esclusione della colpevolezza, per le quali può riconoscersi uno spazio per l’applicazione analogica. In particolare, per le scusanti si è ritenuto potersi negare la natura di norme eccezionali ogni qualvolta siano espressione di un principio generale dell’ordinamento, impedendo la punizione ove ricorra una condotta che viene percepita come inesigibile.
Siffatte caratteristiche portano ad escludere la valenza eccezionale dell’art. 384, comma 1, c.p. – così come intesa dall’art. 14 preleggi – che non introduce una deroga alle norme generali e che può essere oggetto di interpretazione analogica proprio perché espressione dei canoni generali del nemo tenetur se detegere e ad impossibilia nemo tenetur, riconducibili al principio di colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost., sotto il profilo della necessaria valutazione della possibilità per il soggetto di poter agire diversamente.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi per quanto riguarda la causa di non punibilità in senso stretto di cui all’art. 649 c.p., in cui la rinuncia alla pena – come sottolineato dalle Sezioni Unite – risponde a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema del disvalore oggettivo del fatto o della “situazione esistenziale psicologica dell’agente”, posto che la condotta in tal caso non è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla volontà dell’agente, sì da non potersi esigere un comportamento alternativo.
In casi siffatti, la deroga, in via eccezionale, all’applicazione della pena, nonostante la consapevole commissione del reato, non consente analogie, operando il divieto di cui all’art. 14 delle preleggi.
Siffatti principi non sono messi in discussione anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016 e dei successivi interventi di coordinamento: l’art. 649 c.p. risulta espressamente esteso alla parte dell’unione civile, mentre analoga previsione non è stata introdotta per le convivenze di fatto, sicché l’estensione ai conviventi more uxorio finirebbe per sostituire, in via interpretativa, una scelta che il legislatore ha invece operato in termini differenziati.
Sul piano costituzionale, inoltre, la Consulta – investita di questioni relative alla mancata inclusione del convivente more uxorio nell’art. 649 c.p. – non ha imposto un’estensione della tutela, confermando così che l’eventuale ampliamento della causa di non punibilità attiene, in via primaria, a una scelta del legislatore (Corte cost., ord. n. 57 del 2018).
In definitiva, la convivenza more uxorio, pur rilevante in altri settori dell’ordinamento e in altre fattispecie penali, non consente, allo stato del diritto vivente, l’applicazione dell’art. 649 c.p. al di fuori delle ipotesi nominativamente previste.