Il giornalista non risponde per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate dall’intervistato, se riportate fedelmente e in modo imparziale
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 29 novembre 2022 – dep. 27 aprile 2023, n. 17495
Tematica
Diffamazione
Scriminante
Intervista
Norma/e di riferimento
art. 51 c.p.
art. 595 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il giornalista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell’intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate. Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2022, n. 17495
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2019, n. 16959
Commento
Il giornalista non risponde per le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate dall’intervistato, se riportate fedelmente e in modo imparziale
Valerio de Gioia
Sono generalmente noti i principi affermati in plurime sentenze che sopraintendono all’operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica allorché l’informazione sia pregiudizievole per l’altrui reputazione (verità, continenza e rilevanza pubblica: ex multis, Cass. pen., sez. un., 26 marzo 1983, n. 4950) e il conclamato favore dell’ordinamento – e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale – per il libero esercizio dell’attività giornalistica, fondamentale per lo sviluppo della dialettica democratica e per la formazione delle opinioni sui temi di interesse sociale (Corte Cost. n. 11 del 1968; nn. 81 ed 84 del 1969; n. 126 del 1985; n. 206 del 2019 e n. 132 del 2020; Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140; Corte EDU, 27 marzo 1996, Goodwin contro Regno Unito).
Meritano particolare considerazione le linee ermeneutiche tracciate con riferimento alla posizione del giornalista che riporti – nel corpo di un articolo di stampa – dichiarazioni altrui, pregiudizievoli per la reputazione di terzi e che, tuttavia, non si limiti a tanto, ma rielabori tali dichiarazioni con commenti suoi propri.
Sul punto, le Sezioni Unite, intervenute sul tema (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140) – pur riaffermando che la condotta del giornalista il quale, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti pedissequamente le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto il giornalista stesso ha comunque il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite – hanno tuttavia precisato che la stessa condotta deve ritenersi scriminata qualora il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca.
Le Sezioni Unite, dunque, hanno selezionato il criterio dell’interesse del pubblico a essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, precisando ancora che la verifica sulle qualità dell’intervistato deve essere condotta in concreto, e non sulla base di astratte formule giuridiche, poiché alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, bensì una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. La notorietà, si è precisato, può riguardare ambiti di valenza più ristretti di quello primario nazionale e la giurisprudenza successiva ha ampliato l’operatività dell’esimente sino a far derivare l’interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell’intervistato non soltanto dalla fama o dall’autorevolezza di questi, ma anche dalla notorietà della persona offesa dall’intervista (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2013, n. 28502).
La giurisprudenza citata ha efficacemente, pertanto, sottolineato, come, se di norma, perché possa ritenersi il suo comportamento scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p., il giornalista, nel riportare in un articolo di stampa anche solo testualmente le dichiarazioni raccolte nel corso di un’intervista, è tenuto prima della loro pubblicazione a verificare, nei limiti in cui ciò sia esigibile nei suoi confronti, la veridicità dei fatti riferitigli dall’intervistato, “può oramai ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la tutela della reputazione della persona offesa nei confronti della stampa appare recessiva laddove l’interesse del pubblico ad essere informato è costituito proprio dal fatto che un particolare soggetto abbia reso quelle dichiarazioni” (così, più specificamente, Cass. pen., sez. V, n. 29128 del 2020, cit.).
In tali casi, è l’intervista che deve risultare vera e la verifica di “continenza” va approntata rispetto alla forma in cui viene proposta al pubblico e non avuto riguardo al suo contenuto, sicché il giornalista risponderà solo degli eventuali commenti o precisazioni apportate a quanto riferito dall’intervistato ovvero, qualora ciò non venga riportato testualmente, della sintesi o parafrasi autonomamente compiuta o, ancora, nel caso in cui dalla suggestività delle domande o da altri indici e dal contesto possa ritenersi che l’autore dell’articolo non si sia limitato a ricevere le dichiarazioni dell’intervistato, “ma ne sia in qualche modo l’occulto coautore”.
Si tratta di evoluzione perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte EDU che, operando in sede interpretativa dell’art. 10 della Convenzione, ha rammentato che “quando i giornalisti riprendono delle dichiarazioni fatte da una terza persona, il criterio da applicare consiste nel chiedersi non se tali giornalisti possano dimostrare la veridicità delle dichiarazioni in questione, ma se abbiano agito in buona fede e si siano conformati all’obbligo che normalmente hanno di verificare una dichiarazione fattuale fondandosi su una base reale sufficientemente precisa e affidabile che possa essere considerata proporzionata alla natura e alla forza di quanto affermano, sapendo che più l’affermazione è seria, più la base fattuale deve essere solida” (Corte EDU, Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020).
Conclusivamente sul punto, il giornalista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell’intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2019, n. 16959) e che risponde secondo gli ordinari parametri di valutazione per i commenti e le espressioni, poste a latere o a margine dell’intervista, che non si limitino a riassumerne il contenuto o a commentarlo, ma che riportino fatti o opinioni diversi o anche antagonisti rispetto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate” (Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2019, n. 51235). Questo perché, se il compito del giornalista è quello di riportare fedelmente – in funzione di una completa informazione – il pensiero e il giudizio del soggetto “autorevole”, pur se lesivo dell’altrui reputazione, l’intervistatore non deve amplificare, in assenza di un rigoroso accertamento della verità del narrato, il contenuto lesivo dell’informazione, aggiungendo la propria voce a quella dell’intervistato e trasformandosi, così, in simulato diffamatore.