Il rapporto tra procedimento amministrativo e decisioni del giudice penale, assunte ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, D.L.vo n. 159 del 2011
- Domiziana Morbitelli
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 28 marzo 2026 – dep. 8 giugno 2026, n. 4605
Tematica
Interdittiva antimafia
Misure di prevenzione
Controllo giudiziario
Norma/e di riferimento
art. 34-bis, D.L.vo n. 159 del 2011
Massima/e
ѦѦѦ In tema di controllo giudiziario, il Prefetto non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’assenza di un pericolo di condizionamento mafioso, poiché in tal caso vi è un obbligo motivazionale specifico in ordine alla perdurante attualità degli elementi indiziari o al riscontro di elementi nuovi. La funzione bonificante svolta dal controllo giudiziario deve essere necessariamente ponderata dal Prefetto, per evitare che l’azione amministrativa scada nell’eccesso di potere, tradendo la volontà del legislatore. Ciò significa che le conclusioni favorevoli dell’amministratore giudiziario e la conseguente chiusura del controllo non possono essere obliterate, ma devono essere sottoposte a uno screening e a una valutazione ulteriore che sia rigorosamente argomentata e supportata da riscontri istruttori. Il Prefetto è tenuto a illustrare i processi logico-deduttivi che lo portano a ritenere ancora attuale il rischio, confrontando gli elementi di controindicazione con le valutazioni espresse dal giudice della prevenzione. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2026, n. 4605
Commento
Il rapporto tra procedimento amministrativo e decisioni del giudice penale, assunte ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, D.L.vo n. 159 del 2011
Domiziana Morbitelli
Il rapporto tra procedimento amministrativo e decisioni del giudice penale, assunte ai fini dell’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, D.L.vo n. 159 del 2011, è caratterizzato da una fitta interazione e interconnessione, nonostante la diversità dei presupposti e l’assenza di automatismi tra i due procedimenti.
Mentre la valutazione prefettizia esprime un giudizio statico o retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già verificatosi, il giudice della prevenzione effettua una valutazione di natura dinamica sulle capacità dell’impresa di emendarsi e reinserirsi nel circuito legale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il Prefetto non può ignorare una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’assenza di un pericolo di condizionamento mafioso, poiché in tal caso vi è un obbligo motivazionale specifico in ordine alla perdurante attualità degli elementi indiziari o al riscontro di elementi nuovi.
In altri termini, la funzione bonificante svolta dal controllo giudiziario deve essere necessariamente ponderata dal Prefetto, per evitare che l’azione amministrativa scada nell’eccesso di potere, tradendo la volontà del legislatore.
Ciò significa che le conclusioni favorevoli dell’amministratore giudiziario e la conseguente chiusura del controllo non possono essere obliterate, ma devono essere sottoposte a uno screening e a una valutazione ulteriore che sia rigorosamente argomentata e supportata da riscontri istruttori.
Il Prefetto è tenuto a illustrare i processi logico-deduttivi che lo portano a ritenere ancora attuale il rischio, confrontando gli elementi di controindicazione con le valutazioni espresse dal giudice della prevenzione.
Tale obbligo di considerazione si estende anche all’acquisizione delle relazioni bimestrali redatte dall’amministratore giudiziario, le quali sono considerate potenzialmente idonee a chiarire se gli elementi di condizionamento criminale inizialmente valorizzati siano stati superati o continuino a destare allarme.
Il Prefetto deve inoltre valutare l’incidenza degli esiti del controllo giudiziario rispetto alla possibilità di ammettere l’impresa a misure meno afflittive, come la prevenzione collaborativa, specialmente quando l’incisività del rischio infiltrativo appaia attenuata a seguito del percorso giudiziario.
Sebbene le decisioni del giudice della prevenzione non siano vincolanti in senso assoluto e non abbiano efficacia di giudicato, esse impongono all’Autorità amministrativa di non limitarsi a una valutazione autoreferenziale.
Il Prefetto mantiene il potere di individuare episodi o relazioni che depongano per la permanenza del rischio infiltrativo, anche se verificatisi durante la fase monitorata, purché ne dia compiuta evidenza motivazionale e li raccordi con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza di controllo e con la storia complessiva dell’impresa.
In sintesi, il Prefetto deve operare un’integrazione tra la visione ampia dei legami passati dell’impresa e i risultati dinamici del controllo giudiziario, giustificando la propria decisione finale attraverso un esame critico e aggiornato di tutto il materiale istruttorio disponibile.