Responsabilità della P.A.: le scelte processuali di tipo omissivo del danneggiato possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. V, ud. 26 marzo 2026 – dep. 5 giugno 2026, n. 4509
Tematica
Responsabilità della P.A.
Risarcimento del danno
Riduzione
Norma/e di riferimento
art. 30 c.p.a.
art. 1227 c.c.
art. 2043 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente. Inoltre, è necessario fornire la prova di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, previsti dall’art. 2043 c.c., quali presupposti indefettibili della responsabilità aquiliana. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4509
ѦѦѦ In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, dal punto di vista processuale, il danneggiato è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno). Le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno. Da qui la rilevanza sostanziale, sul piano prettamente causale, dell’omessa coltivazione dello strumento cautelare come fatto che preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo, onde evitare la consolidazione di effetti dannosi. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4509
Commento
Responsabilità della P.A.: le scelte processuali di tipo omissivo del danneggiato possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno
Giovanna Suriano
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente.
Inoltre, è necessario fornire la prova di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, previsti dall’art. 2043 c.c., quali presupposti indefettibili della responsabilità aquiliana.
Enunciati i criteri generali che regolano la responsabilità amministrativa, va precisato che le disposizioni di cui all’art. 2043 c.c. devono essere poi coordinate con quelle di cui all’art. 1227 c.c. e con quelle di cui all’art. 30 c.p.a.
L’art. 30 c.p.a., effettuando una ricognizione dei principi civilistici in materia di autoresponsabilità e di concorso del danneggiato nella causazione del danno, espressi dall’art. 1227 c.c., stabilisce che: “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
L’art. 1227 c.c. prevede che, in caso di concorso di colpa del creditore nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il comma 2 della disposizione stabilisce che: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
La disposizione disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. L’art. 1227 c.c., ha dunque, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell’attività del risarcimento. Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l’evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell’evento dannoso, la responsabilità dell’autore materiale va ridotta in proporzione (Corte di Cass. n. 22864 del 2025).
L’omessa attivazione degli ‘strumenti di tutela’, tra i quali è inclusa la tutela cautelare, rappresenta un dato valutabile dal giudice, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche della esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza, secondo quanto previsto dall’art. 30 c.p.a. (Cons. Stato, n. 9421 del 2022; id. n. 3774 del 2022; id. n. 962 del 2021; id. n. 7699 del 2020).
L’art. 30, comma 3, c.p.a., è disposizione ricognitiva dei principi espressi dall’art. 1227 c.c., secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo consistente nell’astenersi dall’aggravare il danno, ma anche dall’obbligo positivo di tenere quelle condotte rivolte a evitare o ridurre il danno, nel rispetto delle generali clausole di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Adunanza Plenaria n. 3 del 2011).
Il consolidato quadro di principi elaborati dalla giurisprudenza evidenzia una interpretazione evolutiva dell’art. 1227 comma 2, c.c., operando sui criteri di determinazione del danno-conseguenza ex art. 1223 c.c., e regolando la c.d. causalità giuridica relativa al nesso tra danno evento e conseguenze dannose da esso derivanti; la disposizione introduce un giudizio basato sulla c.d. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto secondo correttezza.
Quindi dal punto di vista processuale, il danneggiato è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno).
Le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno.
Da qui la rilevanza sostanziale, sul piano prettamente causale, dell’omessa coltivazione dello strumento cautelare come fatto che preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo, onde evitare la consolidazione di effetti dannosi.