Omicidio stradale: il concorso colposo della persona offesa
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 17 aprile 2026 – dep. 1° giugno 2026, n. 20009
Tematica
Omicidio stradale
Concorso colposo della vittima
Attenuante
Norma/e di riferimento
art. 589-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di omicidio stradale, l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una puntuale verifica in ordine alla concreta efficienza causale della condotta colposa della persona offesa, dovendosi escludere la sua applicabilità quando l’evento risulti riconducibile in via esclusiva alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale. Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2026, n. 20009
ѦѦѦ In tema di omicidio stradale, il concorso colposo della persona offesa rileva, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 7, c.p., esclusivamente quando il comportamento della vittima si configuri come fattore eziologico concorrente nella determinazione dell’evento morte, incidendo in modo apprezzabile sulla dinamica causale del sinistro e giustificando, per tale ragione, una riduzione del trattamento sanzionatorio in ragione del minore disvalore complessivo della condotta dell’imputato. Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2026, n. 20009
Commento
Omicidio stradale: il concorso colposo della persona offesa
Valerio de Gioia
In tema di omicidio stradale, l’art. 589-bis, comma 7, c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale allorché l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, disposizione che, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, è finalizzata a modulare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui alla verificazione dell’evento letale abbia concorso, sotto il profilo causale, anche un comportamento colposo della persona offesa ovvero di terzi.
La norma, per la sua ampia formulazione letterale, ricomprende una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta dell’agente risulta attenuato dalla presenza di fattori concorrenti, purché causalmente rilevanti, che abbiano inciso nella produzione dell’evento morte e dovendosi considerare, a tale fine, comportamenti aventi valenza concausale anche di valore minimo (Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2021, n. 20091; Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2018, n. 54576), purché concretamente apprezzabile sul piano eziologico, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento della persona offesa nella dinamica del sinistro, né una condotta semplicemente imprudente priva di incidenza causale sull’evento, occorrendo, pertanto, che il comportamento della vittima si ponga come concausa dell’evento, inserendosi nel nesso di condizionamento che ha determinato il risultato letale.
Ne consegue che l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una puntuale verifica in ordine alla concreta efficienza causale della condotta colposa della persona offesa, dovendosi escludere la sua applicabilità quando l’evento risulti riconducibile in via esclusiva alla violazione, da parte dell’imputato, delle regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha difatti chiarito che la responsabilità del conducente non viene meno per il solo fatto dell’esistenza di una condotta imprudente altrui, qualora la stessa non assuma rilievo causale autonomo nella produzione dell’evento (Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2024, n. 8303).
In definitiva, il concorso colposo della persona offesa rileva, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 7, c.p., esclusivamente quando il comportamento della vittima si configuri come fattore eziologico concorrente nella determinazione dell’evento morte, incidendo in modo apprezzabile sulla dinamica causale del sinistro e giustificando, per tale ragione, una riduzione del trattamento sanzionatorio in ragione del minore disvalore complessivo della condotta dell’imputato.