La circostanza attenuante della integrale riparazione del danno
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 22 aprile 2026 – dep. 27 maggio 2026, n. 19251
Tematica
Circostanze attenuanti
Riparazione integrale del danno
Limite temporale
Norma/e di riferimento
art 62 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 62, n. 6, c.p. individua quale momento preclusivo per l’utile riparazione, valutabile ai fini della diminuzione premiale di pena, la fase precedente a quella del giudizio. Si tratta di un limite oggettivo che, in forza delle esigenze di legalità e determinatezza che governano la materia penale, e che valgono anche per le circostanze attenuanti, non tollera interpretazioni equivoche che, a seconda dei casi, spostino il limite stesso in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2026, n. 19251
ѦѦѦ È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p., che prevede e disciplina la circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, nella parte in cui l’efficacia di detto risarcimento viene subordinata all’osservanza di un limite temporale, non dando luogo siffatta previsione ed alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, ma ponendosi essa, al contrario, in sintonia con la ratio dell’attenuante in questione, che è quella di dare rilevanza a comportamenti i quali, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2026, n. 19251
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 1995, n. 3340
Commento
La circostanza attenuante della integrale riparazione del danno
Valerio de Gioia
La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p., a carattere comune, prevede la riduzione della pena per “l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni”.
L’unanime interpretazione della norma è nel senso che il risarcimento del danno, per rilevare quale circostanza attenuante comune, deve avvenire “prima del giudizio”, ossia prima che sia celebrato il processo di primo grado; nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve addirittura intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito. Se è vero, dunque, che il legislatore ha usato un’espressione meno specifica rispetto ad altre norme (ad esempio, la precisazione delle conclusioni, di cui all’art. 438 c.p.p., o l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, di cui all’art. 491 c.p.p.), è altresì certo che è stato comunque individuato un termine da ritenere perentorio, pur con formula “ampia” tale da consentirne l’applicazione ad ogni procedimento, ordinario o speciale, monocratico o collegiale.
D’altronde, il profilo positivo della resipiscenza del soggetto deve misurarsi – nell’ottica del legislatore – con la necessità di evitare un uso strumentale dell’istituto, nell’ipotesi in cui l’imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio; uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo anche a prescindere dal momento del risarcimento, attesa l’applicazione dell’attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa (tra le molte, Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2025, n. 8581). Da ciò, l’esigenza di individuare un «limite oggettivo» non suscettibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020, n. 15750. Tra le molte non massimate, Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2025, n. 36654; Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 5834; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2023, n. 2150).
La lettera dell’art. 62, n. 6, c.p., dunque, individua quale momento preclusivo per l’utile riparazione, valutabile ai fini della diminuzione premiale di pena, la fase precedente a quella del giudizio. Si tratta di un limite oggettivo che, in forza delle esigenze di legalità e determinatezza che governano la materia penale, e che valgono anche per le circostanze attenuanti, non tollera interpretazioni equivoche che, a seconda dei casi, spostino il limite stesso in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo.
D’altronde, la Suprema Corte, con indirizzo risalente, ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p., che prevede e disciplina la circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, nella parte in cui l’efficacia di detto risarcimento viene subordinata all’osservanza di un limite temporale, non dando luogo siffatta previsione ed alcuna irragionevole compressione del diritto di difesa, ma ponendosi essa, al contrario, in sintonia con la ratio dell’attenuante in questione, che è quella di dare rilevanza a comportamenti i quali, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento (Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 1995, n. 3340).
In senso contrario a questo orientamento, peraltro, non appare decisivo il richiamo agli istituti di giustizia riparativa, pur ampiamente valorizzati nella più recente legislazione penale (in particolare, nel D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150). Al riguardo, basti osservare che anche la norma in esame ha risentito, nel proprio testo, di tale rilevante novella, aggiungendo – tra le ipotesi di cui al n. 6 – proprio il caso in cui l’imputato abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo; ebbene, questo inserimento non ha comportato alcuna modifica nella precedente parte della stessa disposizione, così risultando confermato che la riparazione, mediante risarcimento o restituzioni, deve avvenire comunque prima del giudizio.