All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 6 febbraio 2026 – dep. 26 maggio 2026, n. 18914
Tematica
Assoluzione
Prescrizione
Causa non punibilità
Norma/e di riferimento
art. 129 c.p.p.
art. 530 c.p.p.
art. 531 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2026, n. 18914
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 55519; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2018, n. 27725; Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490
ѦѦѦ All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2026, n. 18914
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2018, n. 53354; Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 55519
Commento
All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
Valerio de Gioia
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti; Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 55519; Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2018, n. 27725).
La tesi secondo la quale tale orientamento giurisprudenziale non riguarderebbe i casi in cui la pronuncia di improcedibilità per prescrizione sia intervenuta al termine dell’attività istruttoria, quando il giudice aveva a disposizione tutti gli elementi per entrare nel merito dell’imputazione, non trova alcun fondamento.
In passato, la giurisprudenza aveva espresso un orientamento minoritario che distingueva a seconda che la causa di estinzione del reato fosse intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero all’esito dell’istruttoria dibattimentale: nel primo caso si riteneva che la pronuncia di merito potesse essere adottata solo in presenza della “evidenza” dell’innocenza dell’imputato richiesta dall’art. 129, comma 2, c.p.p. – non essendo stato acquisito ancora alcun significativo compendio probatorio e non potendo quindi essere espressa alcuna valutazione al riguardo – mentre, nel secondo caso, si riteneva che dovesse trovare pieno vigore la regola secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità deve essere equiparata alla mancanza di prova sulla stessa, con conseguente obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione (Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 1992, n. 1221; Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2005, n. 7272).
Tale minoritario orientamento è stato superato con la sentenza Tettamanti (Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490), con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che, «all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.».
Tale principio è basato sul testo inequivoco degli artt. 129 e 531 c.p.p..
L’art. 129 c.p.p. prevede la già evidenziata regola di giudizio e ne impone al giudice l’osservanza «in ogni stato e grado del processo».
L’art. 531 c.p.p. (chiaramente riferibile alla decisione assunta all’esito del dibattimento) prevede l’obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, «salvo quanto disposto dall’art. 129, comma 2», vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell’imputato o della sua irrilevanza penale.
La giurisprudenza successiva si è conformata ai principi affermati nella sentenza Tettamanti, ribadendo che «all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità» (Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2018, n. 53354; Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 55519).