Violenza sessuale: la libertà di autodeterminazione della vittima in relazione alla sua sfera sessuale e il suo diritto alla intangibilità del corpo
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 18 marzo 2026 – dep. 20 maggio 2026, n. 18029
Tematica
Violenza sessuale
Atto sessuale
Zona erogena
Norma/e di riferimento
art. 609-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Rientra nell’accezione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale. Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2026, n. 18029
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020; Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2006, n. 33464
Commento
Violenza sessuale: la libertà di autodeterminazione della vittima in relazione alla sua sfera sessuale e il suo diritto alla intangibilità del corpo
Valerio de Gioia
Secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte rientra nell’accezione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., non soltanto ogni forma di congiunzione carnale, ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2006, n. 33464; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020). Infatti, essendo il reato in esame posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette necessariamente sulla natura dell’atto in cui si estrinseca la condotta materiale dell’agente, avuto riguardo alla sua ambivalenza che, al di là dell’intendimento perseguito dal suo autore, ricade comunque sulla vittima.
È perciò dalla stessa natura del bene giuridico protetto che deve ricavarsi la natura sessuale del gesto tutte le volte in cui lo stesso, pur concretizzandosi in un contatto corporeo, attinge parti che non necessariamente rientrano in quelle tradizionalmente definite come erogene, essendo la sfera della sessualità, che non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento.
Oltre agli atti di inequivoca valenza sessuale in ragione delle parti corporee coinvolte quando si tratti delle zone genitali o comunque erogene, come tali definite dalla scienza medica, psicologica ed antropologica, esiste, ciò nondimeno, nella realtà fenomenica una zona grigia comprensiva di quegli atti che per il loro carattere ambivalente, ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione, necessitano di una opera di decodificazione. In questi casi, la riconducibilità alla dimensione sessuale degli atti rivolti al soggetto passivo che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere espressione di pulsioni anche diverse da quella strettamente erotica, come i baci o gli abbracci, deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (cfr., di recente, Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2025, n. 37942 e, in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 964).
Muovendo da tale condivisibile premessa, laddove l’atto non coinvolga una zona erogena in senso stretto, a connotazione strettamente sessuale (glutei, seno, parti intime), occorre procedere a una valutazione complessiva del fatto e valutare l’attitudine dell’atto stesso a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima in relazione alla sua sfera sessuale, che in quanto tale comprende anche il suo diritto all’intangibilità del corpo.