La motivazione in caso di diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 13 febbraio 2026 – dep. 18 maggio 2026, n. 17751
Tematica
Pene sostitutive
Diniego
Motivazione
Norma/e di riferimento
art. 56-quater, L. 24 novembre 1981, n. 689
art. 58, L. 24 novembre 1981, n. 689
art. 59, L. 24 novembre 1981, n. 689
art. 71, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150
Massima/e
ѦѦѦ In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità di questa attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2026, n. 17751
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162
ѦѦѦ I “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, L. 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena. Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2026, n. 17751
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 17959
Commento
La motivazione in caso di diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva
Valerio de Gioia
Il giudice, in caso di diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità di questa attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162, proprio in un’ipotesi di sostituzione della pena della reclusione con quella pecuniaria).
I “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, L. 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 17959).
In questa prospettiva, si impone al giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare specificamente le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendono la pena sostitutiva inidonea, in concreto, a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa – nonostante, entro i limiti di pena indicati normativamente, l’idoneità sia presunta dallo stesso legislatore – e rendono necessaria l’applicazione dello strumento sanzionatorio “residuale” (rappresentato dalla detenzione presso i luoghi di pena): così Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2024, n. 39162.
L’obbligo di motivazione, dunque, in caso di diniego della richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, va declinato secondo una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, tenendo conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e dell’esigenza di assicurare una pena proporzionata al delitto e alle istanze punitive, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2025, n. 34243). Non c’è dubbio che il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, poiché non è necessario l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art. 133 c.p., ma può valorizzarsi anche unicamente quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva; tuttavia, tale ordine di motivazione è consentito se la valutazione dei precedenti (o dell’indicatore che si ritiene assorbente per la prognosi negativa) sia stata oggetto di specifica, puntuale e concreta argomentazione ostativa e, da essa, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2025, n. 4530; Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2025, n. 24093).
Vale aggiungere, sul tema, che la Corte costituzionale, recentemente, nel dichiarare ammissibili ma infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 59, L. n. 689 del 1981, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (sollevati da due diversi giudici in distinte fattispecie) e che, in sintesi, colpivano la preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui all’art. 4 bis, ordin. penit., stabilita dalla disposizione censurata, ha gettato ulteriore luce sulle ragioni profonde della disciplina delle pene sostitutive (cfr. la sentenza n. 139 del 2025 Corte cost.).
La Corte costituzionale, in una sentenza complessa e ricca di spunti di riflessione anche futuri, ha valorizzato la prospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale» (cfr. § 9.2. del “Considerato in diritto”), cui tendono le pene sostitutive, le quali, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della sua rieducazione. Esse evitano gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, lo accompagnano in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato (cfr. § 9.3. del “Considerato in diritto”). Tuttavia, la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena – secondo i giudici delle leggi – e il legislatore, quindi, può assegnarle anche altre finalità, come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati, a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria: vale a dire la rieducazione del reo e “a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale”.
Per questo, la Corte costituzionale avverte che il principio costituzionale del “minimo sacrificio necessario della libertà personale” non può che essere letto nel senso che il ricorso alla pena detentiva è legittimo, pur se lo è, in un’ottica costituzionale, solo in quanto sia “necessario” (e dunque, non sostituibile mediante pene meno afflittive) e “proporzionato” rispetto al conseguimento delle legittime finalità della pena: tra le quali anche, e in primis, la funzione di tutela della collettività contro la residua pericolosità sociale del condannato.
Sulla scia di tale pronuncia, la Corte di cassazione ha continuato la sua elaborazione, già così coerente con le prospettive di valorizzazione del ruolo delle pene sostitutive da ultimo ricostruite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2025, e che avevano portato a ritenere, tra l’altro, che i “fondati motivi” di diniego (di cui al nuovo testo dell’art. 58, comma 1, seconda parte, L. n. 689 del 1981) rappresentano un esplicito monito del legislatore diretto al giudice, affinché bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione (così, la citata Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 17959). In particolare, la Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 1034 ha sottolineato come il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale previsto dall’art. 58, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l’esigenza di assicurare la proporzionalità “quantitativa” e “qualitativa” della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025.
Il principio va ribadito e condivisibile appare il monito della sentenza, ancora una volta diretto al giudice della cognizione, ad esercitare la responsabilità del suo potere discrezionale in materia sanzionatoria non soltanto con riferimento alla “dimensione” della sanzione, ma anche con riferimento alla “qualità” della stessa. Cercando il “giusto” punto di equilibrio tra istanze potenzialmente in frizione tra loro: da una parte, la retribuzione, la prevenzione generale e quella speciale; dall’altra, la necessità di coniugare proporzionalità quali-quantitativa della sanzione con il minor sacrificio necessario della libertà personale.
Infine, per venire più specificamente alla pena pecuniaria come sanzione sostitutiva, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il giudice non può respingerne la richiesta quale pena sostitutiva motivando sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2025, n. 19039, che ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell’art. 56-quater, L. 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato; vedi anche, per prima, Cass. pen., sez. un., 22 aprile 2010, n. 24476).