Le Sezioni Unite sulla violenza della rapina c.d. «impropria» da cui deriva la morte della persona offesa
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. un., ud. 27 novembre 2025 – dep. 4 maggio 2026, n. 16114
Tematica
Rapina impropria
Morte persona offesa
Nesso consequeziale
Norma/e di riferimento
art. 61 c.p.
art. 575 c.p.
art. 576 c.p.
art. 628 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p.. Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2025, n. 16114 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116
In senso difforme: Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1996, n. 5189; Cass. pen., sez. I, 1° giugno 1990, n. 12359; Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1982, n. 10708
Commento
Le Sezioni Unite sulla violenza della rapina c.d. «impropria» da cui deriva la morte della persona offesa
Valerio de Gioia
Sulla questione se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico, si sono formati due orientamenti.
L’orientamento che appare numericamente prevalente ritiene, in riferimento al delitto di omicidio volontario, la configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale, ex artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p., con il delitto di rapina impropria ex art. 628, comma 2 c.p., consumata o tentata, quando la violenza che integra quest’ultima abbia cagionato la morte della persona offesa, dovendo escludersi la configurabilità di un concorso apparente di norme in ipotesi da risolvere applicando il criterio di specialità posto dall’art. 15 c.p. Si è, in proposito, affermato che, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell’impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, comma 1, n. 2, c.p., contestata in relazione al reato di omicidio, non può ritenersi assorbita nel reato di rapina, non sussistendo incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e la predetta aggravante quante volte la violenza esercitata dall’agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina (Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116). Secondo questo orientamento, il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurirebbe la sua funzione nell’ambito di tale fattispecie, contenendo l’estensione della rilevanza penale dell’esercizio della violenza, mentre la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2, c.p. svolgerebbe la funzione di collegare le due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili, di rapina impropria ed omicidio. Tale conclusione sarebbe ineludibile, atteso che oggetto del dolo specifico della rapina impropria non è la violenza in quanto tale, ma solo quella strumentale alla commissione del reato; qualora, invece, l’azione violenta ecceda, per livello massimo di intensità, il limite necessario ad integrare la rapina impropria, la condotta criminosa genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie della rapina impropria, ed autonomamente rilevati per la legge penale: «in altri termini, mentre la modalità violenta della condotta rapinosa non spiega autonoma rilevanza processuale 19 quando non supera la soglia di intensità indispensabile a concretizzare tale azione criminosa, laddove trasmoda nell’omicidio e concretizza una figura di reato coesistente con quella della rapina impropria (…), determina un’autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, in alcun modo assimilabile al rapporto esistente tra gli elementi costitutivi della fattispecie della rapina» (Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116, cit.). L’affermazione che, quando la rapina impropria (consumata o tentata) per un verso, e l’omicidio (consumato o tentato) per l’altro, risultano collegati dal nesso teleologico o consequenziale, essendo stato perpetrato il delitto contro la persona «per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato», la configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2, c.p. non produce una duplicazione suscettibile di generare un fenomeno di concorso apparente di norme coesistenti, regolato dall’art. 15 c.p., in quanto il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione all’interno di tale fattispecie, mentre il nesso consequenziale opera al di fuori di essa, poiché aggrava il reato contro la persona a causa del suo collegamento funzionale con il delitto contro il patrimonio, è stata condivisa, tra le altre, da Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2022, n. 46869; Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2019, n. 13012; Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730. Nel solco del medesimo orientamento, merita menzione Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2019, n. 21411, riguardante una fattispecie peculiare (il concorso di reati si era verificato tra una rapina impropria ed un omicidio preterintenzionale), in relazione alla quale si è, peraltro, ribadito che l’esistenza del corrispondente nesso tra reato-fine e reato-mezzo impone di ritenere applicabile la corrispondente circostanza aggravante, non emergendo alcuna duplicazione della «valutazione della finalità di conseguire il profitto del reato o la sua impunità attraverso la violenza, trasmodata nell’omicidio preterintenzionale, integrante sia l’elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell’aggravante teleologica», poiché la funzione della circostanza aggravante de qua consiste nel collegare «due autonome fattispecie, tra loro non sovrapponibili, rappresentate dalla rapina impropria e dall’omicidio preterintenzionale».
L’orientamento contrario, emerso – in assoluta prevalenza – con riferimento ai rapporti tra rapina impropria, tentata o consumata, ed omicidio volontario, tentato o consumato, ed in origine espresso da Cass. pen., sez. I, 18 maggio 1982, n. 10708, risulta compiutamente enunciato da Cass. pen., sez. I, 1° giugno 1990, n. 12359 e Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1996, n. 5189, per le quali, «in applicazione della regola generale stabilita dall’art. 15 c.p. e del principio per cui lo stesso fatto non può essere valutato a carico del medesimo soggetto più volte, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo della rapina impropria, di cui all’art. 628, comma 2, c.p., valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato e pertanto, non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, comma 1, n. 1, in relazione all’art. 61, comma 1, n. 2, c.p.». Ferma la configurabilità del concorso formale di reati – essendo evidente che l’omicidio tentato o consumato non è assorbito dalla rapina impropria, e viceversa -, il principio di specialità imporrebbe di ritenere assorbita nel delitto di rapina impropria la circostanza del nesso consequenziale che aggrava il delitto contro la persona, in quanto la volontà dell’agente di assicurarsi il bene sottratto o di garantirsi l’impunità usando violenza rientrerebbe, di per sé, quale elemento costitutivo, nella struttura del delitto di rapina impropria: le due disposizioni coinciderebbero sia quanto alle modalità commissive, sia quanto al finalismo della condotta, e detta coincidenza andrebbe necessariamente valorizzata, posta la natura soggettiva dell’aggravante, che, se applicata, duplicherebbe l’effetto sanzionatorio già compreso nella rapina impropria, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Sussisterebbe, quindi, un rapporto di genere a specie tra la fattispecie circostanziale e l’art. 628, comma 2, c.p., in virtù del quale quest’ultima incorporerebbe l’elemento intenzionale in cui si sostanzia l’art. 61, comma 1, n. 2, c.p., poiché la finalità di assicurarsi il provento criminoso o l’impunità si esaurisce nel dolo specifico che integra la rapina impropria.
Per le Sezioni Unite, l’opzione interpretativa proposta dall’orientamento minoritario, oltre a risultare priva di base legale (impropriamente individuata nell’art. 15 c.p.), perviene ad un risultato per più ragioni eccentrico dal punto di vista sistematico, proponendo l’assorbimento (non di una intera fattispecie astratta, bensì) di un segmento asseritamente comune della fattispecie più grave in quella meno grave (con conclusiva configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio non aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. e rapina impropria), senza, peraltro, spiegare perché non sarebbe esplorabile l’opzione contraria, ovvero l’assorbimento del segmento comune della fattispecie meno grave in quella più grave (con conseguente configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. e furto). In riferimento a tale ultimo rilievo, non può, d’altro canto, essere accolta l’ulteriore tesi (emersa perlopiù in dottrina) che, muovendo dall’assunto della non configurabilità, in riferimento alla condotta antecedente alla sottrazione, del tentativo di rapina impropria, coniugato con il delitto contro la persona, perviene a considerare integrato il delitto contro la persona contrassegnato dalla violenza eccedente, aggravato ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2, c.p., e, quindi, nel caso di specie, dell’art. 576, comma 1, n. 1, c.p., ma, per altro verso, ritiene conseguentemente “depurato” dalle finalità ulteriori di cui all’art. 628, comma 2, c.p., il delitto contro il patrimonio (considerando estranea ad esso l’aggressione alla persona) e, pertanto, lo qualifica come furto tentato: osta, infatti, alla possibilità di accedere a tale costruzione l’approdo ermeneutico che, sulla base del diritto positivo, e muovendo dall’inscindibilità del reato complesso, ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, abbia usato violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2012, n. 34592). Invero, la predetta ricostruzione determinerebbe una segmentazione della struttura del reato predatorio, rimuovendo dal reato di tentata rapina impropria la parte di condotta violenta, fino al limite fissato dall’art. 581, comma 2, c.p., ed il corrispondente elemento finalistico: operazione, questa, non consentita dalla corretta applicazione del principio di specialità, se declinato in conformità dei consolidati orientamenti giurisprudenziali innanzi riepilogati. Trattasi, in entrambi i casi, di operazioni interpretative improponibili, in assenza di una base legale che le legittimi, atteso che, come chiarito, si è in presenza di un caso di specialità bilaterale o reciproca per aggiunta, inidonea a determinare la deroga di una delle disposizioni astratte in oggetto ad opera dell’altra. La soluzione accolta non si pone in contrasto con il divieto di bis in idem sostanziale (la cui nozione concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico: Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2021, n. 663), non coincidenti essendo, come fin qui argomentato, la materialità, l’evento ed il finalismo psicologico delle condotte concorrenti (cfr. Corte cost., n. 200 del 2016). Peraltro, se anche si intendesse valorizzare la potenziale coincidenza parziale dei predetti elementi limitatamente alla mera violenza non eccedente le percosse (di per sé idonea ad integrare la rapina impropria, tentata o consumata, ma rispetto alla quale risulta esorbitante quella integrante la condotta omicidiaria), ciò potrebbe, in ipotesi, indurre a ritenere che il giudice, all’atto dell’irrogazione in concreto della pena, valorizzando gli indici di cui all’art. 133 c.p., debba considerare il fatto che la condotta violenta non eccedente le mere percosse, e poi degenerata nella violenza esorbitante che abbia cagionato l’evento-morte della vittima, rischierebbe di essere sanzionata due volte, e contenere, di conseguenza, l’aumento di pena da operare ex art. 81 c.p. per il reato meno grave, ma non potrebbe in alcun modo incidere sulla soluzione della questione controversa, non potendo certo legittimare ex art. 15 c.p. (in difetto – pacificamente – di una possibile, diversa base legale) la deroga di una norma incriminatrice astratta, non generale (artt. 575 e 576, comma 1, n. 1, in riferimento all’art. 61, comma 1, n. 2, c.p.) ad opera di una norma incriminatrice astratta, non speciale (art. 628, comma 2, c.p.). Per le ragioni fin qui esposte, le Sezioni Unite, in conclusione, hanno condiviso l’orientamento in atto maggioritario, enunciando il seguente principio di diritto; nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p..