Il diniego di effettuare colloqui senza vetro divisorio con il figlio per il detenuto in regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen.
- Giuseppe Molfese
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 26 febbraio 2026 – dep. 4 maggio 2026, n. 15964
Tematica
Regime differenziato
41-bis
Colloqui
Norma/e di riferimento
art. 41-bis Ord. pen.
art. 8 CEDU
Massima/e
ѦѦѦ In tema di regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego che l’Amministrazione penitenziaria opponga – in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 – alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultra-dodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, quando ritenga sussistente il concreto pericolo che un’attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, poiché in tal caso le esigenze di particolare controllo connesse alla specifica disciplina detentiva prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari. Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 15964
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2024, n. 37211
Commento
Il diniego di effettuare colloqui senza vetro divisorio con il figlio per il detenuto in regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen.
Giuseppe Molfese
L’art. 41-bis Ord. pen. stabilisce che per i detenuti sottoposti al regime speciale i colloqui debbono svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il t passaggio di oggetti; come è noto, la normativa secondaria, segnatamente la circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 all’art. 16 ha poi dettato concrete indicazioni per l’applicazione della disposizione di legge, stabilendo che i locali adibiti ai colloqui debbano avere il vetro a tutta altezza, in maniera tale da impedire, appunto, il passaggio di oggetti di qualunque specie, tipo o dimensione. Al fine, poi, di contemperare il diritto del detenuto di mantenere rapporti affettivi con figli e nipoti e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stabilito che i colloqui con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni dodici possano avvenire senza il vetro divisorio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 105 del 2023, premette che certamente l’istituto dei colloqui dei detenuti in regime differenziato è uno di quelli la cui regolamentazione maggiormente risente della necessità di contenere la pericolosità del detenuto stesso e di evitare lo scambio di messaggi o notizie con l’esterno. Ritiene, però, che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) Ord. pen. non imponga sempre l’utilizzo del vetro divisorio in occasione dei colloqui con figli e nipoti minori, di qualunque età. E ciò in ragione dell’interesse del minore, ritenuto di speciale rilevanza secondo le indicazioni ricavabili dagli artt. 31 Cost, 3, comma 1, della Convenzione diritti del fanciullo, 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale interesse, continua la Corte, non può formare oggetto di protezione assoluta, ma deve essere oggetto di necessario bilanciamento con il contrapposto e altrettanto rilevante interesse di difesa sociale, che è particolarmente urgente in caso di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41- bis Ord. pen. Afferma, poi, che l’utilizzo del vetro divisorio come individuato dalla normativa secondaria, pur essendo un accorgimento certamente efficace, non è imposto dalla norma primaria, che individua solo il risultato che deve essere raggiunto e, cioè, l’impossibilità di passare oggetti, senza cioè che venga imposto un particolare accorgimento per raggiungere tale scopo. Posto dunque, conclude la Corte, che la normativa primaria individua solo l’obiettivo che deve essere raggiunto con le particolari modalità del colloquio, sarà ben possibile che sia disposto un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, ovvero con il vetro divisorio anche per minori infradodicenni. Ciò però laddove sussistano ragioni tali da giustificare la scelta, in un senso o nell’altro, che dovranno essere oggetto di adeguata motivazione, in senso negativo quando esistano elementi specifici tali da rendere oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento di contatti con l’ambiente esterno. Del resto, la Suprema Corte ha già sostenuto che, in tema di regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego che l’Amministrazione penitenziaria opponga – in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 – alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultra-dodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, quando ritenga sussistente il concreto pericolo che un’attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, poiché in tal caso le esigenze di particolare controllo connesse alla specifica disciplina detentiva prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2024, n. 37211).
In tal caso non si profila la violazione dell’art. 8 Cedu perché la possibilità di un prudente contemperamento tra esigenze di rango costituzionale in potenziale conflitto non è in contrasto con i principi della giurisprudenza convenzionale, la quale ha riconosciuto la legittimità di misure restrittive, anche incidenti sulle relazioni familiari, quando gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all’esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, Sez. IV, 1 settembre 2015, Paolello c. Italia; Cedu, Sez. II 19 gennaio 2010, Montani c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, Enea c. Italia). E ciò in quanto l’art. 8, §2, Cedu precisa che l’ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto è legittima quando «sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» (v. Cass. pen., sez. I, 3 novembre 2021, n. 46719).