L’assegno di mantenimento perequativo per i figli minori
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 25 febbraio 2026 – dep. 28 aprile 2026, n. 11635 (ord.)
Tematica
Separazione personale dei coniugi
Assegno
Assegno perequativo per la prole
Norma/e di riferimento
art. 337-ter c.c.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di assegno di mantenimento perequativo per i figli minori, il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest’ultimo, quando, pur non ricorrendo una condizione di non autosufficienza economico reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, si palesi l’interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l’ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà estrema nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità in misura che sia proporzionata al caso concreto e ai reali bisogni della prole. Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11635 (ord.)
ѦѦѦ Il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento perequativo per la prole non consegue in maniera automatica al solo accertamento della sussistenza una disparità economica, anche rilevante, tra i genitori. Il dovere di mantenere la prole è una delle principali espressioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale e va assolto da entrambi i genitori, pur se nel rispetto del principio di proporzionalità: detto principio si esplica alla luce dei criteri attributivi e determinativi delineati dal legislatore, mediante l’apprezzamento di una pluralità di elementi anche ove venga in discussione la previsione di un assegno di mantenimento perequativo da corrispondere al genitore non collocatario che deve rispondere allo specifico e centrale interesse della prole, ai suoi reali bisogni e tenere conto della peculiarità del caso concreto. Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11635 (ord.)
Commento
L’assegno di mantenimento perequativo per i figli minori
Giovanna Spirito
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno periodico sono stabiliti dall’art. 337-ter, comma 4, c.p.c., che stabilisce «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Cass. civ. n. 2536/2024; Cass. civ. n.4145/2023). In via preliminare vanno accertate, anche in via presuntiva, quali siano le concrete esigenze di vita della prole, anche in considerazione della sua età e delle particolari condizioni, trattandosi di un elemento primario di valutazione, altresì rimarcandosi che l’aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e normalmente non ha bisogno di specifica dimostrazione. L’entità dell’assegno di mantenimento, inoltre, dipende anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dal momento che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione dell’unione non deve incidere negativamente sui figli compromettendone la qualità di vita, che deve rimanere “tendenzialmente” analoga. Costituiscono altri parametri idonei ad influire sulla misura dell’assegno indiretto i tempi di permanenza presso ciascun genitore (e, quindi, il mantenimento soddisfatto in via diretta), le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli, dovendosi sottolineare che la valenza dell’espressione “risorse economiche” è di ampio respiro, sicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale, se prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, dovendo, in caso di specifica contestazione di una di esse, effettuare i dovuti approfondimenti rivolti ad un pieno accertamento delle rispettive risorse economiche di ciascun genitore (incluse eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. civ. n. 9915/2007). L’accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d’ufficio dal giudice (Cass. civ. n. 35710/2021). Va aggiunto che il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario dei figli in via esclusiva qualora l’altro genitore (che sarebbe tenuto a contribuire con l’assegno perequativo) versi in condizioni di indigenza estrema senza sua colpa o inerzia colpevole o si trovi nella concreta impossibilità di provvedere. In questa ipotesi l’onere della prova grava sul genitore non collocatario che chiede di essere esonerato della relativa contribuzione perequativa (Cass. civ. n. 34374/2023, in motivazione).
Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato non comporta, tuttavia che debba essere escluso in via automatica a carico del genitore collocatario e tenuto al mantenimento ordinario dei figli minori, una eventuale contribuzione in favore del genitore non collocatario, che versi in condizioni di indigenza, per le esigenze dei minori nei periodi di permanenza del minore presso quest’ultimo; inoltre, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento del minore a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza presso quest’ultimo può intervenire anche quando, pur non ricorrendo l’indigenza del genitore non collocatario nei termini prima precisati, si palesi l’interesse del minore a mantenere i costanti rapporti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con la sua ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà significativa nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità (Cass. civ. n. 25449/2023, in motivazione).
In tema di assegno di mantenimento perequativo per i figli minori, il genitore collocatario può essere gravato del mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest’ultimo, quando, pur non ricorrendo una condizione di non autosufficienza economico reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, si palesi l’interesse della prole a mantenere i costanti rapporti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con l’ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà estrema nell’esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità in misura che sia proporzionata al caso concreto e ai reali bisogni della prole.
Il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno di mantenimento perequativo per la prole non consegue in maniera automatica al solo accertamento della sussistenza una disparità economica, anche rilevante, tra i genitori. Il dovere di mantenere la prole è una delle principali espressioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale e va assolto da entrambi i genitori, pur se nel rispetto del principio di proporzionalità: detto principio si esplica alla luce dei criteri attributivi e determinativi delineati dal legislatore, mediante l’apprezzamento di una pluralità di elementi anche ove venga in discussione la previsione di un assegno di mantenimento perequativo da corrispondere al genitore non collocatario che deve rispondere allo specifico e centrale interesse della prole, ai suoi reali bisogni e tenere conto della peculiarità del caso concreto.