L’aggravante della violenza assistita ricorre anche se le violenze sono state perpetrate in presenza di un neonato
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 17 marzo 2026 – dep. 24 aprile 2026, n. 14882
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Violenza assistita
Neonato
Norma/e di riferimento
art. 61 c.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di violenza assistita, il dato testuale dell’art. 572, comma 2, c.p. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882
ѦѦѦ Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833
Commento
L’aggravante della violenza assistita ricorre anche se le violenze sono state perpetrate in presenza di un neonato
Valerio de Gioia
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833).
Nell’affermare il principio, è stato argomentato che, ai fini della integrazione della circostanza aggravante, è «sufficiente che il minore sia esposto alla percezione degli atti di violenza e che non sia in alcun modo richiesto che questi sia anche in grado, per il grado di maturità psicofisica conseguito, di realizzare, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Tale conclusione esegetica discende dalla piana lettura della disposizione, interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – in conformità all’art. 12 delle Preleggi –, là dove prevede esclusivamente che l’azione si svolga “in presenza” del minore e non richiede, in nessuna parte, che questi abbia raggiunto un’età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell’agire che venga perpetrato intorno a sé. Non potrebbe, pertanto, non risultare arbitraria l’introduzione per via interpretativa – giurisprudenziale – di una qualunque limitazione non prevista dal legislatore all’applicazione della fattispecie correlata all’età o al livello di maturità del soggetto che assista, suo malgrado, alle condotte vessatorie. […] La lettura privilegiata si appalesa, d’altronde, coerente con la ratio dell’elemento circostanziale, che si correla all’esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell’incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi che siano realizzati in loro presenza. Non è revocabile in dubbio il maggior disvalore della condotta maltrattante che sia posta in essere da un soggetto nei confronti di un altro in presenza di un minore, costretto ad essere suo malgrado spettatore delle manifestazioni di violenza, fisica o morale. Da un punto di vista oggettivo, l’azione aggressiva viene ad avere uno spettro più ampio, là dove va ad attingere una pluralità di soggetti anziché il solo partner, e realizza un’offesa di più grave intensità al bene tutelato dalla norma (la famiglia), comportando inevitabili ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata; dal punto di vista dell’elemento soggettivo, manifesta una deliberata e consapevole trascuratezza dell’agente verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli […], La lettura ermeneutica proposta è conforme all’insegnamento espresso dalla Suprema Corte in relazione ad altre ipotesi delittuose. In particolare, in materia di diffamazione, si è ritenuto integrato il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16108)». A tale ultima considerazione può essere aggiunta anche l’ulteriore decisione espressa da Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2024, n. 46236 – in fattispecie relativa a delitto di violenza sessuale posto in essere alla presenza di un minore di poco più di un anno – secondo la quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p., la prescritta “presenza” del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi.
Cosicché, in conclusione, il dato testuale dell’art. 572, comma 2, c.p. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata.