I rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori dopo la L. n. 181 del 2025
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 17 marzo 2026 – dep. 24 aprile 2026, n. 14882
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Stalking
Legge sul femminicidio
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
art. 612-bis c.p.
L. n. 181 del 2025
Massima/e
ѦѦѦ In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 c.p. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2023, n. 31390
ѦѦѦ Il legislatore del 2025 ha incluso espressamente la relazione fra genitori non più conviventi all’interno di quei rapporti meritevoli della protezione nell’ambito dell’art. 572 c.p. prevedendo, all’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 che, nella platea dei soggetti passivi, rientri anche «la persona non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione». Non può darsi rilievo, al fine di sostenere l’assorbimento della condotta di stalking in quella di maltrattamenti, alla modifica apportata all’art. 572 c.p. che ha esteso la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., includendovi i rapporti tra agente e vittima determinati dalla filiazione. La novella non si applica alle condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del divieto di retroattività della fattispecie penale sfavorevole. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882
Commento
I rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori dopo la L. n. 181 del 2025
Valerio de Gioia
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 c.p. nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa (Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2023, n. 31390).
Questo indirizzo valorizza il monito della Corte costituzionale che, con sentenza n. 98 del 2021, ha delineato i rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, esortando l’interprete a non dilatare il significato letterale del termine “convivenza” fino a ricomprendere al suo interno rapporti precari o permanenze occasionali di un partner nell’abitazione dell’altro, pena, altrimenti, la violazione del principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. e l’accesso a forme di analogia in malam partem in favore della più grave fattispecie di cui all’art. 572 c.p.
Di conseguenza, secondo tale orientamento, la mera filiazione comune, implicando rapporti unidirezionali dei genitori nell’interesse del figlio, non genera alcun autonomo o ulteriore rapporto di tipo familiare tra il padre e la madre, sicché resta estranea all’ambito di tutela accordata dal delitto di maltrattamenti in famiglia.
Questo orientamento ha inteso superare un precedente orientamento, secondo il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è sempre configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente qualora l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla comune filiazione (Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846; Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400; Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2016, n. 39331; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2014, n. 33882).
Il legislatore del 2025 ha incluso espressamente la relazione fra genitori non più conviventi all’interno di quei rapporti meritevoli della protezione nell’ambito dell’art. 572 c.p. prevedendo, all’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 che, nella platea dei soggetti passivi, rientri anche «la persona non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».
Per la Corte di Cassazione non può darsi rilievo, al fine di sostenere l’assorbimento della condotta di stalking in quella di maltrattamenti, alla modifica apportata all’art. 572 c.p. che ha esteso la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., includendovi i rapporti tra agente e vittima determinati dalla filiazione. Innanzitutto, manca radicalmente qualsiasi assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza, in quelle maltrattanti ad essa precedenti, integrando le prime una condotta criminosa, a prescindere dalla loro qualificazione nell’una o nell’altra previsione. In secondo luogo, non può applicarsi la predetta novella a condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del divieto di retroattività della fattispecie penale sfavorevole.