Maltrattamenti in famiglia: pena sospesa subordinatamente alla partecipazione a specifici percorsi di recupero
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 26 febbraio 2026 – dep. 23 aprile 2026, n. 14739
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Pena sospesa
Percorso di recupero
Norma/e di riferimento
art. 165 c.p.
art. 572 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ A fronte di condotte iniziate prima della L. 19 luglio 2019, n. 69 ma proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l’unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all’ultima delle condotte tipiche realizzate, con la conseguenza che in tal caso trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione. Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 14739
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 24710
Commento
Maltrattamenti in famiglia: pena sospesa subordinatamente alla partecipazione a specifici percorsi di recupero
Valerio de Gioia
L’art. 165, comma 5, c.p. è stato introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019.
La norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionale della pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612- bis, nonché agli artt. 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
La disposizione, incidendo sulle condizioni di concedibilità del beneficio, ha natura sostanziale e, pertanto, avendo effetti diretti sulla pena, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua introduzione (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2021, n. 329).
La questione se la disposizione introdotta all’art. 165, comma 5, c.p. possa applicarsi ad una fattispecie di maltrattamenti protrattasi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, ma perfezionatasi in periodo antecedente, ha trovato risposta nel più recente e ormai consolidato orientamento di legittimità. Si è infatti affermato che “il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell’abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all’entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest’ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l’abitualità del reato (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 23204).
La Suprema Corte, decidendo ha affermato che “in tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all’art. 165, comma 5, c.p., introdotto dall’art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell’entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi – senza significative cesure temporali – in epoca successiva, stante l’unitarietà strutturale del reato” (Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2022, n. 32577). Si è, sul punto, chiarito, proprio in considerazione della struttura abituale del reato di maltrattamenti, è possibile che sussista uno iato tra il suo perfezionamento e la sua consumazione. Si afferma, infatti, che il reato di maltrattamenti ha una struttura abituale in quanto costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall’agente con l’intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, cosicché ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961). Il delitto si perfeziona, dunque, allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità (Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 1995, n. 4636), ovvero nel momento in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900; Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2013, n. 43221). Tuttavia, quanto alla individuazione del dies a quo da cui computare il decorso del termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato in esame, «reato di durata», mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, con la conseguenza che per esso il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell’ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900).
Si è, così, ribadito il principio in forza del quale a fronte di condotte iniziate prima della L. 19 luglio 2019, n. 69 ma proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l’unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all’ultima delle condotte tipiche realizzate, con la conseguenza che in tal caso trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione (Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 24710).