Violenza assistita: per la configurabilità della aggravante è sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. II, ud. 3 marzo 2026 – dep. 22 aprile 2026, n. 14605
Tematica
Maltrattamenti in famiglia
Violenza assistita
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 572 c.p.
Massima/e
In tema di maltrattamenti, ai fini della configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore (c.d. violenza assistita), è sufficiente anche un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica. Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2026, n. 14605
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2025, n. 37361; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850
In senso difforme: Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2025, n. 27802
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, non è necessaria la presenza fisica di quest’ultimo sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva. Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2026, n. 14605
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 39508
Commento
Violenza assistita: per la configurabilità della aggravante è sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva
Valerio de Gioia
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell’art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2025, n. 27802).
Tale orientamento non può dirsi incontroverso, ove si abbia riguardo a successive decisioni che hanno invece ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, anche un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica (Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850).
Tale più recente orientamento è stato confermato da Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2025, n. 37361, che – nel soffermarsi in modo dettagliato sulla ratio della riforma introdotta con il “Codice Rosso” e nel ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità della circostanza aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore – ha concluso nel senso della necessità di accertare, in considerazione della “qualità” piuttosto che della “quantità” degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, l’idoneità a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, anche in ragione della comprovata esistenza di pregressi analoghi episodi di violenza assistita in danno del minorenne.
È stato, poi, ulteriormente precisato (Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2025, n. 893) che, «in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, l’idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, quell’episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto.[…] È, infatti, scientificamente provato che, soprattutto in ragione dell’incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell’altrui azione aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell’altro, e possono così rimanerne vulnerati. E ciò a prescindere dal numero degli episodi, cui il minore abbia eventualmente assistito de visu e de auditu».
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, poi, per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, non è necessaria la presenza fisica di quest’ultimo sul luogo in cui si realizzano le condotte maltrattanti, essendo sufficiente che il minore percepisca le violenze fisiche o psicologiche commesse, anche soltanto per via uditiva (Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 39508, in fattispecie in cui il figlio infra-decenne della coppia aveva assistito a plurimi episodi di maltrattamento del padre in danno della madre, tra i quali anche uno in cui il predetto, dopo avere udito il pianto della donna, le aveva offerto conforto morale).