L’atto di revoca dell’assessore comunale
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. V, ud. 26 marzo 2026 – dep. 21 aprile 2026, n. 3109
Tematica
Assessore comunale
Atto di revoca
Natura giuridica
Norma/e di riferimento
art. 46, D.L.vo n. 267 del 2000
Massima/e
ѦѦѦ La revoca è un atto di alta amministrazione che non ha natura politica, posto che la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, rientrando nella piena scelta discrezionale dell’Autorità comunale l’esercizio del potere di revoca, stante il rapporto di fiducia tra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con quest’ultimo nell’amministrazione dell’Ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2026, n. 3109
In senso conforme: Cons. Stato, n. 2071 del 2023
ѦѦѦ L’atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale – pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla L. Cost. n. 3 del 2001 – va configurato alla stregua di atto di alta amministrazione, anziché politico, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà (politica) connessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2026, n. 3109
In senso conforme: Cons. Stato, n. 3144 del 2014
Commento
L’atto di revoca dell’assessore comunale
Giovanna Suriano
L’art. 46, D.L.vo n. 267 del 2000, in tema di nomina e revoca degli incarichi assessorili, dispone al comma 2 che, quanto agli atti di nomina degli assessori comunali, ‘il Sindaco e il Presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione’; al comma 4 stabilisce che, quanto agli atti di revoca degli assessori provinciali, ‘il Sindaco e il Presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio’.
La revoca è un atto di alta amministrazione che non ha natura politica (Cons. Stato, n. 3871 del 2017), posto che la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, rientrando nella piena scelta discrezionale dell’Autorità comunale l’esercizio del potere di revoca, stante il rapporto di fiducia tra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con quest’ultimo nell’amministrazione dell’Ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (Cons Stato, n. 2071 del 2023).
Infatti, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, l’atto di revoca dell’assessore comunale è un atto di alta amministrazione, pertanto: ‘il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore previsto dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al D.L.vo n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (…)’; ne consegue che: ‘la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l’onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all’atto di revoca’ (Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 2859/2019 e 3161/2019).
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che: ‘l’atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale – pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla L. Cost. n. 3 del 2001 – va configurato alla stregua di atto di alta amministrazione, anziché politico, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà (politica) connessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti’ (cfr. Cons. Stato, n. 3144 del 2014), né risulta comunque connotato da libertà nei fini (cfr. Cons. Stato, n. 4502 del 2011; id. n. 209 del 2007); e si pone in risalto come tale atto: ‘non sia libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto ai miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell’amministrazione del comune’, risultando piuttosto ben ‘sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti’ (cfr. Cons. Stato, n. 936 del 2021).
Venendo in rilievo un atto di alta amministrazione riferito ad un incarico fiduciario, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali e alla manifesta arbitrarietà (Cons. Stato, n. 6228 del 2012; id. n. 1042 del 2004). Quindi, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la stessa motivazione dell’atto di revoca assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo (C.g.a., sez. giur. n. 219 del 2024; Cons. Stato, n. 207 del 2023).
Nel procedimento di revoca di un assessore, la valutazione è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per l’amministrazione dell’Ente e che possono essere anche esterne al Consiglio comunale. La valutazione del merito delle scelte operate dal Sindaco è poi rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo dell’Ente.
Inoltre, secondo la tesi condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di revoca è escluso ogni sindacato di merito, potendo il giudice amministrativo solo sindacare la legittimità del provvedimento sotto il profilo formale, quale la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio (Cons. Stato, n. 936 del 2021; id. n. 4057 del 2012; id. n. 4502 del 2011).
Il controllo da parte del giudice può essere solo di tipo estrinseco e formale, senza che si possa spingere a sindacare le ragioni di opportunità politico-amministrativa di un atto che non ha natura né finalità sanzionatoria, ma solo di revoca di un incarico fiduciario (Cons. Stato, n. 803 del 2012).
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di assessore comporta che la relativa motivazione può basarsi sulle ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da parte del Sindaco, fermo restando l’obbligo di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare l’assessore ex art. 46 cit. (Cons. Stato, n. 209 del 2007; id. n. 2859 del 2019).