La responsabilità del genitore che non impedisce l’abuso sessuale consumato ai danni del figlio
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 19 febbraio 2026 – dep. 20 aprile 2026, n. 14210
Tematica
Violenza sessuale
Concorso omissivo
Responsabiltià del genitore
Norma/e di riferimento
art. 147 c.p.
art. 40 c.p.
art. 41 c.p.
art. 42 c.p.
art. 43 c.p.
art. 110 c.p.
art. 609-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ È oggettivamente configurabile, sul piano del nesso di causalità diretta tra omissione ed evento ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p., il concorso del genitore nell’abuso sessuale consumato da altri ai danni del figlio. Ciò sul rilievo che, in base al precetto generale contenuto nell’art. 147 c.c., il genitore è garante anche della integrità morale e della libertà sessuale dei figli con conseguente obbligo giuridico di impedire, quando gli sia possibile, qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole. Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2026, n. 14210
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 19603; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2015, n. 40663; Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2011, n. 1369; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 11243; Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2009, n. 36824
Commento
La responsabilità del genitore che non impedisce l’abuso sessuale consumato ai danni del figlio
Valerio de Gioia
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere oggettivamente configurabile, sul piano del nesso di causalità diretta tra omissione ed evento ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p., il concorso del genitore nell’abuso sessuale consumato da altri ai danni del figlio. Ciò sul rilievo che, in base al precetto generale contenuto nell’art. 147 c.c., il genitore è garante anche della integrità morale e della libertà sessuale dei figli con conseguente obbligo giuridico di impedire, quando gli sia possibile, qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole (Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 19603; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2015, n. 40663; Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2011, n. 1369; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 11243; Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2009, n. 36824).
Quanto all’ulteriore elemento necessario a integrare, sul piano soggettivo, il concorso nel reato, la Suprema Corte ha affermato che devono ricorrere le seguenti condizioni:
- a) la conoscenza o conoscibilità dell’evento;
- b) la conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”;
- c) la possibilità oggettiva di impedire l’evento (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 4730; Cass. pen., sez. III, 6 maggio 2004, n. 35118).
Si è anche ritenuto sufficiente il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2010, n. 28701).
Il meccanismo di imputazione oggettiva dell’evento alla condotta omissiva del “garante” è regolato dagli artt. 40, comma 2, e 41 c.p., per effetto dei quali il rapporto di causalità non è escluso dal fatto illecito altrui, anche se indipendente dall’omissione del colpevole, purché non costituisca causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente a determinare l’evento. Ed il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo alla ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. pen., sez. II, 18 marzo 2015, n. 17804; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2013, n. 43168; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 10626; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 13939; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39617).
L’imputazione soggettiva dell’evento è invece regolata dai successivi artt. 42, 43 e ss. c.p., sicché, in caso di delitti dolosi, è necessario che l’agente non solo preveda, ma soprattutto voglia (o comunque accetti) l’evento quale conseguenza della propria omissione. Il dolo eventuale non è incompatibile con il reato omissivo improprio, a condizione che l’accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente l’evento tipico che con l’azione si sarebbe potuto evitare, in tal modo riconducendo l’accertamento giudiziario al rispetto del principio di legalità e del principio di colpevolezza (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36339).