Le c.d. «circostanze eccezionali» che giustificano la cancellazione del volo
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 27 novembre 2025 – dep. 9 aprile 2026, n. 9002 (ord.)
Tematica
Trasporto aereo
Cancellazione del volo
Circostanze eccezionali
Norma/e di riferimento
art. 1218 c.c.
art. 7, Regolamento CE n. 261/2004
Massima/e
ѦѦѦ In tema di trasporto aereo, possono essere considerate «circostanze eccezionali» che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, giustificano la cancellazione del volo, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2026, n. 9002 (ord.)
In senso conforme: Corte di giustizia, sentenza del 22 dicembre 2008, in causa C-549/07; Corte di giustizia, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019, causa C-159/18
ѦѦѦ In tema di trasporto aereo, con specifico riferimento alle condizioni metereologiche avverse, spetta alla compagnia aerea dimostrare non solo che la cancellazione (o il ritardo) del volo sia avvenuta proprio a causa di quelle condizioni che hanno precluso il decollo o hanno reso necessaria una sua posticipazione, ma anche di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il disservizio. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2026, n. 9002 (ord.)
ѦѦѦ In tema di cancellazione del volo, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le cd. ‘circostanze eccezionali’ possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2026, n. 9002 (ord.)
In senso conforme: Corte di Giustizia, sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 21; Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017, causa C-315/2015
Commento
Le c.d. «circostanze eccezionali» che giustificano la cancellazione del volo
Giovanna Spirito
La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 Christopher Sturgeon; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, nelle cause riunite C- 581/10 e C-629/10).
Come è noto, la normativa di riferimento si basa sull’affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo. Dunque, una volta provato l’inadempimento – o, più esattamente, l’inesatto adempimento – l’imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore. Rimangono, pertanto, a carico del vettore i danni determinati da causa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se quest’ultimo dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Come espressamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incombe sul vettore l’onere di provare la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, e cioè riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito), nonché il nesso causale rispetto alla cancellazione o al prolungato ritardo, accompagnato dall’effettiva adozione di tutte le misure del caso, nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarli.
La interpretazione al riguardo fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è particolarmente rigorosa. La Corte, nel riscontrare in concreto le ‹‹circostanze eccezionali›› di per sé idonee ad assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, ha rilevato come ‹‹ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comporti la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato›› (sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerate «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (Corte di giustizia, sentenza del 22 dicembre 2008, in causa C-549/07; Corte di giustizia, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019, causa C-159/18). Nello specifico, la Corte di giustizia UE ha puntualizzato come, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le cd. ‘circostanze eccezionali’ “possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 21; Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017, causa C-315/2015). In particolare, ‹‹per i casi in cui si verifichino simili circostanze, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso›› (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C-308/21).
Con specifico riferimento alle condizioni metereologiche avverse, spetta, dunque, alla compagnia aerea dimostrare non solo che la cancellazione (o il ritardo) del volo sia avvenuta proprio a causa di quelle condizioni che hanno precluso il decollo o hanno reso necessaria una sua posticipazione, ma anche di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il disservizio.