«Stalking»: la valutazione critica circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere preventivo di ammonimento
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 31 marzo 2026 – dep. 9 aprile 2026, n. 2862
Tematica
Atti persecutori
Ammonimento del Questore
Valutazione
Norma/e di riferimento
art. 8, D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. 38 del 2009
art. 612-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ La determinazione del grado di pregnanza che deve caratterizzare gli elementi indiziari acquisiti dall’Amministrazione allo scopo di appurare la fondatezza della richiesta della persona offesa di esercitare il potere di ammonimento non può non tenere conto del fatto che da questo non deriva altro effetto che l’aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter c.p. nonché la procedibilità d’ufficio per i medesimi reati, ove – evidentemente – posti in essere o reiterati successivamente al provvedimento monitorio: conseguenze, quindi, che presuppongono comunque che il soggetto ammonito in re illicita versatur e, quindi, evitabili conformando la sua condotta a canoni di assoluto rispetto della sfera di integrità e tranquillità altrui. Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2026, n. 2862
Commento
«Stalking»: la valutazione critica circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere preventivo di ammonimento
Valerio de Gioia
Il metro per la definizione dell’adeguatezza istruttoria e motivazionale del provvedimento amministrativo non è determinabile a priori in maniera univoca, ma va adattato alla luce della natura ed alla finalità del potere di cui esso costituisce espressione, al fine di rinvenire il corretto punto di equilibrio tra la tutela degli interessi dei soggetti incisi dall’azione amministrativa e l’esigenza di celerità ed efficienza di quest’ultima: è infatti evidente che, quanto più afflittivi si rivelano gli effetti del provvedimento per il suo destinatario, tanto più ponderata deve essere la sua adozione e approfondita l’istruttoria che deve precederla al fine di verificare l’esistenza dei relativi presupposti legittimanti.
La determinazione del grado di pregnanza che deve caratterizzare gli elementi indiziari acquisiti dall’Amministrazione allo scopo di appurare la fondatezza della richiesta della persona offesa di esercitare il potere di ammonimento non può non tenere conto del fatto che da questo non deriva altro effetto che l’aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter c.p. nonché la procedibilità d’ufficio per i medesimi reati, ove – evidentemente – posti in essere o reiterati successivamente al provvedimento monitorio: conseguenze, quindi, che presuppongono comunque che il soggetto ammonito in re illicita versatur e, quindi, evitabili conformando la sua condotta a canoni di assoluto rispetto della sfera di integrità e tranquillità altrui. Sebbene la fattispecie giustificatrice dell’esercizio del potere di ammonimento sostanzialmente coincida tendenzialmente con la corrispondente fattispecie criminosa (come è reso evidente dal fatto che il richiamato art. 8 D.L. n. 11/2009 non la descrive in via autonoma, ma si limita a rinviare alle richiamate previsioni del codice penale), ciò che distingue il primo dal potere sanzionatorio giurisdizionale è il diverso canone probatorio applicabile nei due contesti, ispirandosi la funzione amministrativa preventiva ad un criterio di ragionevole verosimiglianza della segnalazione proveniente dalla persona offesa ed il secondo ad un parametro di assoluta certezza della fondatezza dell’accusa: diversità che, sebbene rilevante sul piano probatorio, si riflette necessariamente anche su quello sostanziale, dal momento che il diverso standard probatorio vigente nel procedimento amministrativo consente di attrarre nel perimetro di operatività del potere preventivo anche i comportamenti che non possiedono tutti i tratti tipici identificativi della fattispecie criminosa, ma si presentano, anche da un punto di vista sociologico o criminologico, come propedeutici alla realizzazione di condotte penalmente rilevanti. Del resto, le illustrate differenze, oltre ad assumere rilievo sul piano sistematico, presentano evidenti ricadute di carattere operativo, in quanto il carattere semplificato dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione in vista dell’esercizio del potere di ammonimento e la sua conformazione a principi di flessibilità e speditezza consente al provvedimento monitorio di raggiungere la sua finalità preventiva, ovvero di realizzare l’effetto dissuasivo nei confronti del destinatario in ordine alla reiterazione della condotta persecutoria, in una fase in cui non si sono realizzati i (o comunque non sono stati acquisiti elementi di prova piena in ordine ai) presupposti per la configurazione della relativa fattispecie criminosa: celerità dell’azione amministrativa che trova riscontro anche nella fattispecie in esame e che giustifica la concentrazione che ha caratterizzato l’istruttoria svolta, ove si consideri che il provvedimento di ammonimento è stato adottato dopo appena un mese dalla relativa richiesta della persona offesa.
Il “perdurante e grave stato di ansia o di paura” è configurato dall’art. 612-bis c.p., in alternativa alla costrizione della persona offesa ad “alterare le proprie abitudini di vita”, quale evento della condotta persecutoria, con la conseguenza che esso non deve necessariamente caratterizzare la corrispondente fattispecie di pericolo rilevante sul piano amministrativo, atteggiandosi questa, come si è detto, quale strumento di prevenzione della consumazione della fattispecie criminosa e, quindi, dell’evento che di questa sola rappresenta una componente strutturale. Non venendo in rilievo alcuna funzione punitiva di specifici comportamenti (a differenza che in ambito penalistico, in cui ciascuno dei segmenti in cui si articola la condotta criminosa deve costituisce oggetto di specifico accertamento in quanto rilevante ai fini della integrazione della fattispecie criminosa o quantomeno della sua caratterizzazione in vista dell’applicazione del corretto trattamento sanzionatorio), la valutazione critica circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere preventivo di ammonimento non può che avere carattere complessivo ed arrestarsi laddove sia raggiunta una ragionevole soglia dimostrativa con riguardo almeno a taluno dei comportamenti dotati di maggiore attitudine allarmante.