La legittima difesa domiciliare putativa
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 20 febbraio 2026 – dep. 16 marzo 2026, n. 9992
Tematica
Legittima difesa domiciliare
Legittima difesa putativa
Accertamento
Norma/e di riferimento
art. 52 c.p.
art. 59 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ La L. 13 febbraio 2006, n. 59, con l’inserimento in particolare del nuovo comma 2 dell’art. 52 c.p., ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità della reazione armata, che resta subordinata a determinati requisiti aggiuntivi, ossia alla consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, alla legittima presenza dell’agente nel domicilio medesimo e al conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente animus defendendi, che si iscrive pur sempre nel contesto di cui al comma 1 dell’art. 52 c.p., nel senso che alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, di cui la necessità ed inevitabilità dell’offesa restano ineludibili precondizioni. Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2026, n. 9992
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 35709; Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691; Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2007, n. 12466
ѦѦѦ La legittima difesa putativa è predicabile allorché la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile, determinato da circostanze esteriori apprezzabili, idonee a radicare nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo anzidetto. Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2026, n. 9992
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33444; Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1997, n. 3898; Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 1991, n. 3257
Commento
La legittima difesa domiciliare putativa
Valerio de Gioia
La L. 13 febbraio 2006, n. 59, con l’inserimento in particolare del nuovo comma 2 dell’art. 52 c.p., ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità della reazione armata, che resta subordinata a determinati requisiti aggiuntivi, ossia alla consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, alla legittima presenza dell’agente nel domicilio medesimo e al conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente animus defendendi, che si iscrive pur sempre nel contesto di cui al comma 1 dell’art. 52 c.p., nel senso che alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, di cui la necessità ed inevitabilità dell’offesa restano ineludibili precondizioni (Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 35709; Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691; Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2007, n. 12466).
La disposizione così coniata non consente un’indiscriminata reazione nei confronti dell’autore dell’illecita intrusione o dell’illecito trattenimento, ma presuppone un attacco, in ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o quanto meno un pericolo di aggressione. La reazione è considerata, in questo caso, per definizione proporzionata, nonostante la possibile asimmetria dei mezzi a disposizione, a patto che il pericolo di offesa all’incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l’uso dell’arma come mezzo di difesa; e la stessa reazione a difesa dei beni è considerata legittima quando, in assenza di desistenza, si configuri il pericolo di fisica aggressione.
La L. 26 aprile 2019, n. 36 – con l’ulteriore novellazione del comma 2 dell’art. 52 c.p., con l’introduzione in esso di un inedito quarto comma, così come con l’aggiunta di un comma all’art. 55 in tema di eccesso colposo – ha inteso presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, ma, letto in chiave d’interpretazione costituzionalmente orientata, non ha modificato l’impianto normativo fondamentale dell’istituto.
L’incipit della disposizione di cui al citato nuovo comma 4 dell’art. 52 c.p. ne delimita, in realtà, l’ambito di applicazione alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi precedenti; l’elemento di ulteriore specialità è costituito dalle modalità intrusive, connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da tradursi per via legale in una fattispecie di aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità.
Quando l’invasione di domicilio sia connotata da siffatte modalità può direttamente presumersi il rapporto di proporzione della reazione, ma sempre sul presupposto che sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva, connotate dall’attualità del pericolo (Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2022, n. 23977; Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2020, n. 21794; Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2020, n. 13191; Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49883; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2019, n. 19065). Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché è inevitabile, ossia nei casi in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo.
Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzione a tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, sarebbe totalmente eccentrica rispetto al sistema e, legittimando un’area di esclusione dell’antigiuridicità avulsa dal connotato della extrema ratio, tradirebbe il fondamento ontologico, costituzionale e valoriale dell’esimente, non consentendo il ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto.
Secondo tradizionali insegnamenti, la legittima difesa putativa è predicabile allorché la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile, determinato da circostanze esteriori apprezzabili, idonee a radicare nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo anzidetto (Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2001, n. 33444; Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1997, n. 3898; Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 1991, n. 3257).
Il suo riconoscimento, dunque, non può essere il frutto di criteri meramente soggettivistici, identificabili esclusivamente nel timore o stato d’animo dell’agente, ma deve ancorarsi ad elementi riconoscibili, indicativi di una situazione concreta che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l’agente stesso a ritenere di trovarsi esposto ad un’offesa ingiusta incombente e imminente (Cass. pen., sez. I, 5 luglio 2024, n. 30608; Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2009, n. 3464; Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2005, n. 4337).
Il relativo accertamento deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all’interno dello specifico e peculiare contesto dell’azione, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta di esaminare, oltre che le modalità dell’episodio in sé considerato, anche gli elementi fattuali immediatamente antecedenti alla condotta che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione (Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2024, n. 34342; Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 24084; Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2016, n. 33591; Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2013, n. 13370; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2009, n. 3507).