Stalking: in caso di revoca dell’ammonimento cessano anche gli effetti penali ad esso collegati
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 9 dicembre 2025 – dep. 23 marzo 2026, n. 11024
Tematica
Stalking
Ammonimento del Questore
Revoca
Norma/e di riferimento
art. 612-bis c.p.
art. 8, L. n. 38 del 2009
L. n. 168 del 2023
Massima/e
ѦѦѦ La L. n. 168 del 2023 è maturata anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale che aveva ritenuto problematico un quadro privo di limitazione temporale e di riesame o revoca in caso di venir meno delle ragioni della misura. La Convenzione di Istanbul, all’art. 53, § 2, richiede che le ordinanze di protezione siano emesse per un periodo specifico o sino a modifica/revoca. Il legislatore interno ha perseguito l’obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime degli atti persecutori, prevedendo che, dopo tre anni, l’ammonito possa chiedere la revoca, subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero e alla positività dei relativi esiti. In una simile prospettiva – improntata al ravvedimento – appare coerente ritenere che, in caso di revoca, cessino anche gli effetti penali collegati all’ammonimento. In ogni caso, la disciplina, in astratto, prevista dall’art. 8 nel testo anteriore alla riforma non appare incostituzionale. Pur non prevedendo espressamente la revoca dell’ammonimento, la norma non la esclude né la vieta. Trattandosi di provvedimento amministrativo, soccorrono le regole proprie di quel sistema: l’interessato può agire in sede amministrativa per ottenere l’annullamento ex tunc del provvedimento illegittimo, anche in autotutela, ovvero la sua revoca per sopravvenute ragioni di inopportunità. L’esigenza avvertita dal legislatore di disciplinare espressamente la revoca, subordinandola al decorso di tre anni, discende dalle sollecitazioni sovranazionali e dalla necessità di fare chiarezza rispetto a orientamenti oscillanti della giurisprudenza amministrativa sulla revocabilità dell’ammonimento. I piani penale e amministrativo finiscono, in effetti, per intersecarsi: lo dimostra lo stesso intervento modificativo dell’art. 8, che ha introdotto limiti temporali e procedurali alla revoca in sede amministrativa. Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2025, n. 11024 (dep. 2026)
Commento
Stalking: in caso di revoca dell’ammonimento cessano anche gli effetti penali ad esso collegati
Valerio de Gioia
L’art. 8, L. n. 38/2009, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 24 novembre 2023, n. 168 – la quale ha previsto, tra l’altro, la possibilità di chiedere la revoca dell’ammonimento – non contemplava un termine di durata della misura. È anche vero, però, che la disposizione prevede, e continua a prevedere, che la persona offesa possa rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti e chiedere al Questore l’ammonimento, prima della proposizione della querela.
Il testo della norma, nella versione anteriore alla L. n. 168 del 2023 (in vigore dal 9 dicembre 2023), stabiliva che, «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta; la richiesta è trasmessa senza ritardo al questore». Stabiliva, inoltre, che «il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale». I commi successivi davano raccordo tra la misura preventivo-amministrativa e il piano penale, disponendo che «la pena per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» e che «si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo».
Con la L. n. 168 del 2023, tale disciplina è stata estesa anche al reato di cui all’art. 612-ter c.p. e al caso in cui la persona offesa sia diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l’ammonimento; la medesima legge ha introdotto la revocabilità del provvedimento su istanza dell’ammonito, non prima di tre anni dalla sua emissione, previa valutazione della partecipazione a percorsi di recupero e dei relativi esiti (nuovi commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’art. 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119).
La disposizione dell’art. 8 configura, dunque, un rapporto di incompatibilità unilaterale tra tutela amministrativa e azione penale. Lo dice l’incipit stesso: «fino a quando non è presentata querela». Una volta richiesto il procedimento penale e la punizione del colpevole, non è più consentito ricorrere alla tutela preventiva; ciò trova fondamento nella natura dell’ammonimento, strumento dissuasivo volto a prevenire le condotte persecutorie. Avviato il processo, alla tutela preventiva si sostituiscono le prerogative proprie della giurisdizione penale, il cui epilogo, in caso di responsabilità, è la sanzione (o la riparazione). Sotto questo profilo, è connaturale all’istituto la mancata previsione di un termine di durata. L’ammonimento esaurisce la sua funzione nell’avvertimento a tenere condotte conformi alla legge; come il precetto penale, vale per il futuro, senza una scadenza, ferma la regola secondo cui, una volta presentata la querela, la tutela passa al piano propriamente penale. In definitiva, l’ammonimento è un monito aggiuntivo rispetto al precetto, che lo puntella richiamando l’attenzione di chi si sia già reso responsabile di comportamenti non conformi e potenzialmente riconducibili agli atti persecutori.
La L. n. 168 del 2023 è maturata anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale che aveva ritenuto problematico un quadro privo di limitazione temporale e di riesame o revoca in caso di venir meno delle ragioni della misura.
La Convenzione di Istanbul, all’art. 53, § 2, richiede che le ordinanze di protezione siano emesse per un periodo specifico o sino a modifica/revoca. Il legislatore interno ha perseguito l’obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime degli atti persecutori, prevedendo che, dopo tre anni, l’ammonito possa chiedere la revoca, subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero e alla positività dei relativi esiti.
In una simile prospettiva – improntata al ravvedimento – appare coerente ritenere che, in caso di revoca, cessino anche gli effetti penali collegati all’ammonimento. In ogni caso, la disciplina, in astratto, prevista dall’art. 8 nel testo anteriore alla riforma non appare incostituzionale. Pur non prevedendo espressamente la revoca dell’ammonimento, la norma non la esclude né la vieta. Trattandosi di provvedimento amministrativo, soccorrono le regole proprie di quel sistema: l’interessato può agire in sede amministrativa per ottenere l’annullamento ex tunc del provvedimento illegittimo, anche in autotutela, ovvero la sua revoca per sopravvenute ragioni di inopportunità. L’esigenza avvertita dal legislatore di disciplinare espressamente la revoca, subordinandola al decorso di tre anni, discende dalle sollecitazioni sovranazionali e dalla necessità di fare chiarezza rispetto a orientamenti oscillanti della giurisprudenza amministrativa sulla revocabilità dell’ammonimento. I piani penale e amministrativo finiscono, in effetti, per intersecarsi: lo dimostra lo stesso intervento modificativo dell’art. 8, che ha introdotto limiti temporali e procedurali alla revoca in sede amministrativa.
Il fatto che una parte della giurisprudenza amministrativa abbia qualificato l’ammonimento come misura “istantanea”, ritenendolo perciò insuscettibile di cessazione e, dunque, non revocabile, non impone una conclusione di incostituzionalità dell’art. 8 nel testo anteriore. Tale impostazione trascura, peraltro, che l’ammonimento produce effetti durevoli anche sul piano penale, incidendo sulla procedibilità d’ufficio per il delitto di atti persecutori e configurando una circostanza aggravante. Nell’ordinamento esiste, comunque, un rimedio caducatorio anche nella forma della revoca del provvedimento.