*SPECIALE MAGISTRATURA* Il deposito fiduciario o di garanzia
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. II, ud. 7 maggio 2025 – 24 marzo 2026, n. 7078 (ord.)
Tematica
Deposito fiduciario
Garanzia
Disciplina applicabile
Norma/e di riferimento
art. 1322 c.c.
art. 1411 c.c.
art. 1773 c.c.
art. 1777 c.c.
art. 1799 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimento per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito del contratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambito del deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anche nell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità di individuazione della persona a cui restituire il bene depositato nell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositante oppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale, regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi (quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt. 1411 e ss. c.c.. Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2026, n. 7078 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ. n. 20225/2018; Cass. civ. n. 21601/2013; Cass. civ. n. 2041/1968
Commento
Il deposito fiduciario o di garanzia
Giovanna Spirito
Il deposito fiduciario o di garanzia si può definire come il negozio giuridico con cui le parti affidano in deposito uno o più beni di varia natura (beni mobili o immobili, denaro, azioni, documenti ecc.) ad un soggetto terzo, autonomo e indipendente rispetto alle parti stesse, sino all’avveramento di una determinata condizione (ad esempio, sino alla esatta esecuzione della prestazione dovuta da una delle parti o sino alla decisione che definisca una controversia sorta tra le parti medesime), che determinerà il sorgere del diritto di una delle parti ad ottenere il bene depositato (e quindi la sua consegna dal fiduciante) e/o l’identificazione definitiva del soggetto destinatario del bene stesso.
Il depositario/fiduciario partecipa al contratto di deposito fiduciario obbligandosi a custodire il bene a lui affidato ed a consegnarlo -o trasferirlo- a colui che risulterà averne diritto.
Le parti contraenti possono essere: il solo soggetto tenuto alla prestazione sottoposta a condizione, quale fiduciante, e il fiduciario, che dovrà consegnare il bene/denaro ricevuto in custodia al terzo beneficiato creditore della prestazione sottoposta a condizione, che rimane estraneo al negozio, oppure restituirlo al fiduciante; sia il soggetto tenuto alla prestazione sia il creditore della stessa, quali fiducianti, e il fiduciario. Il contratto di deposito fiduciario o deposito di garanzia non ha una disciplina tipica ma è espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c. che, appunto, attribuisce ai contraenti la libertà di stipulare contratti non previsti e disciplinati dall’ordinamento determinandone il contenuto, con il solo limite costituito dalla loro finalità, che deve essere volta a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Questa figura negoziale – che rientra nell’ambito dei negozi fiduciari e che trova analogie in fattispecie contrattuali presenti in altri ordinamenti, quale l’escrow agreement di matrice anglosassone – assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia, ed è normalmente accessoria ad un contratto principale a determinate obbligazioni del quale offre garanzia, pur mantenendosi autonoma rispetto ad esso; in sostanza, esiste un collegamento negoziale tra il contratto “principale” e il deposito fiduciario in conseguenza del quale le vicende del contratto principale influiranno sul contratto accessorio, mentre non necessariamente le vicende di quest’ultimo influiranno sul primo, proprio per la funzione di conservazione/garanzia che il deposito fiduciario è destinato a svolgere in relazione non al contenuto del contratto principale nel suo complesso ma a specifiche obbligazioni da esso derivanti.
La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimento per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito del contratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambito del deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anche nell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità di individuazione della persona a cui restituire il bene depositato nell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositante oppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale, regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi (quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt. 1411 e ss. c.c. (cfr. Cass. civ. n. 2041/1968; Cass. civ. n. 21601/2013; Cass. civ. n. 20225/2018).
La prima fonte normativa di riferimento è comunque costituita dallo stesso contratto di deposito fiduciario e, in particolare, dalla composizione degli interessi effettivamente individuati e perseguiti dalla volontà delle parti, rispetto ai quali opera in concreto la funzione di conservazione/garanzia attuata attraverso il coinvolgimento negoziale del fiduciario: la funzione di garanzia, che può operare anche nell’interesse della sola parte creditrice nel caso in cui – secondo lo schema negoziale più semplice – un debitore, nell’interesse del proprio creditore – terzo rispetto al deposito – e col consenso di questo, effettui il deposito della cosa dovuta per garantirne la conservazione durante la pendenza di un termine o di una condizione al cui oggettivo verificarsi il depositario deve restituirla o consegnarla al terzo, se a lui spettante – cfr. ancora Cass. civ. n. 2041/1968: in questo caso l’interesse del depositante sarà solo quello di adempiere correttamente, nei confronti del soggetto realmente destinatario del bene dato in custodia –, acquista particolare rilievo quando l’affidamento della cosa/somma di denaro avviene, nelle mani del fiduciario, nell’interesse sia del depositante – non semplicemente tenuto alla consegna/pagamento nei confronti della controparte ma titolare di una propria posizione creditoria – che del soggetto al quale la prestazione “sospesa” sarà destinata al verificarsi di determinati presupposti -comprendenti anche il soddisfacimento della posizione creditoria del depositante – specificamente indicati dalle parti interessate.
Si osserva ancora che comunque nel contesto interpretativo delineato il fiduciario è e deve rimanere terzo rispetto alla composizione di interessi del depositante e del beneficiato – terzo o partecipante al negozio –, poiché il suo compito è garantire la custodia diligente del bene depositato per consegnarla al soggetto al quale essa spetterà incontestatamente: l’individuazione del soggetto al quale deve essere effettuata la consegna non può essere rimessa cioè al fiduciario ma deve avvenire attraverso criteri oggettivi preconcordati, senza possibilità che sia lo stesso fiduciario a risolvere gli eventuali contrasti insorti tra le parti sul sorgere del diritto del beneficiato ad ottenere la consegna del bene in custodia e quindi sull’identificazione effettiva del soggetto avente diritto all’attribuzione o alla restituzione del bene stesso – salvo eventuale conferimento di esplicito incarico in tal senso, ove se ne ritenga ammissibile la compatibilità con lo schema del deposito fiduciario.