Violenza assistita: l’aggravante ricorre anche quando il fatto sia stato commesso in presenza di minori dormienti o in dormiveglia
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. III, ud. 27 novembre 2025 – dep. 23 marzo 2026, n. 10834
Tematica
Violenza assistita
Presenza del minore
Minore dormiente
Norma/e di riferimento
art. 61 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p., volta a tutelare soggetti il cui sviluppo psico-fisico è in piena formazione, la prescritta “presenza” del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezione coinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado di assimilare l’evento di cui è stato partecipe. Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 10834 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2024, n. 46236
ѦѦѦ Il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno, di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore. E dunque se la finalità dell’aggravante in esame è quella di proteggere la serenità psico-fisica del minore, non può non concludersi che la circostanza de qua debba trovare applicazione anche quando, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, il fatto sia stato commesso in presenza di minori dormienti o in dormiveglia, qualora ovviamente vi sia contiguità spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza del minore. Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 10834 (dep. 2026)
Commento
Violenza assistita: l’aggravante ricorre anche quando il fatto sia stato commesso in presenza di minori dormienti o in dormiveglia
Valerio de Gioia
La circostanza di cui all’art. 61 n. 11-quinquies c.p., introdotta dalla legge n. 119 del 2013, che ha convertito il decreto legge n. 93 del 2013 (e in parte modificata dalla legge n. 69 del 2019), aggrava il reato “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.
Orbene, circa il significato da attribuire al concetto di “presenza”, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2024, n. 46236) che, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p., volta a tutelare soggetti il cui sviluppo psico-fisico è in piena formazione, la prescritta “presenza” del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezione coinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado di assimilare l’evento di cui è stato partecipe.
È stato dunque precisato in tal senso (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2019, n. 18097 e Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833) che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in esame, non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza.
La circostanza aggravante si configura anche quando il fatto avvenga in presenza di minori dormienti o in dormiveglia. Ed invero, sul piano letterale, deve innanzitutto osservarsi che il legislatore parla solo di “presenza”, senza specificare che debba trattarsi di presenza vigile, il che si spiega alla luce della ratio sottesa alla norma in esame, che, come ben illustrato nel precedente sopra richiamato (Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2024, n. 46236), è quella di sanzionare in maniera più severa delle azioni illecite che possono avere ricadute all’interno del percorso evolutivo di soggetti la cui formazione è in fieri. In questa prospettiva, il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno, di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore. E dunque se la finalità dell’aggravante in esame è quella di proteggere la serenità psico-fisica del minore, non può non concludersi che la circostanza de qua debba trovare applicazione anche quando, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, il fatto sia stato commesso in presenza di minori dormienti o in dormiveglia, qualora ovviamente vi sia contiguità spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza del minore.