Giudizio divorzile: le indagini patrimoniali consentono di assumere informazioni integrative del «bagaglio istruttorio» già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati
- Giovanna Spirito
- JusDi, Procedura Civile
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 7 ottobre 2025 – dep. 19 marzo 2026, n. 6533 (ord.)
Tematica
Divorzio
Indagini patrimoniali
Leale collaborazione
Norma/e di riferimento
art. 2 Cost.
art. 29 Cost.
art. 30 Cost.
art. 5, L. n. 898 del 1970
art. 473-bis.2 c.c.
art. 473-bis.18 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di giudizio divorzile, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse. Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2026, n. 6533 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2022, n. 22616; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344 e Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417; v. già Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1992, n. 3529 e Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087
ѦѦѦ L’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche. Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2026, n. 6533 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344
ѦѦѦ In tema di giudizio divorziale, per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in tema di indagini di polizia tributaria, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita. Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati. Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2026, n. 6533 (ord.)
In senso conforme: Cass. civ., sez. VI-1, 15 novembre 2016, n. 23263; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098
Commento
Giudizio divorzile: le indagini patrimoniali consentono di assumere informazioni integrative del «bagaglio istruttorio» già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati
Giovanna Spirito
L’art. 5, comma 9, L. 898 del 1970, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 149 del 2022, prevedeva quanto segue: «I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». La previsione della possibilità di disporre le menzionate indagini costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova (Cass. pen., sez. VI-1, 15 novembre 2016, n. 23263; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344; Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087).
La norma attribuisce un potere ufficioso che, ovviamente, può essere esercitato anche dal giudice del gravame, ove i motivi di doglianza richiedano un esame delle consistenze economiche delle parti e il giudice rilevi elementi tali da far ritenere la documentazione acquisita incompleta o inveritiera. Come sopra evidenziato, è, prima di tutto, previsto che, all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi debbano presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni, è, poi, previsto il compimento di indagini anche per il tramite della polizia tributaria. È, dunque, richiesto un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante, che si manifesta con l’offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le proprie ed effettive condizioni economiche e giunge fino a richiedere a ciascuna delle parti di fornire al giudice anche elementi di prova contrari al proprio personale interesse. L’obiettivo di offrire al processo una veritiera rappresentazione delle condizioni economiche delle parti è ritenuto dal legislatore di fondamentale importanza, in considerazione della materia del contendere, legata ad interessi aventi rilievo costituzionale (artt. 2, 29 e 30 Cost.). In tale ottica, mutuando prassi consolidate in numerose Corti di merito, la legge delega per la riforma del processo civile (L. n. 106 del 2021), nel delineare i principi e i criteri direttivi del rito unificato – denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (compresi, dunque, i giudizi di separazione personale dei coniugi, ma anche quelli di divorzio e i cosiddetti giudizi separativi) – espressamente stabilisce che, ove siano formulate domande di natura economica, il legislatore delegato dovrà prevedere che le parti debbano depositare con il ricorso introduttivo o con la comparsa di costituzione, le denunce dei redditi e la documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, prevedendo l’introduzione di sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta (art. 1, comma 23, lett. f) e lett. h), L. n. 106 del 2021). È pure espressamente stabilito che il legislatore delegato disciplini i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale (art. 1, comma 23, lett. t), L. n. 106 del 2021).
Tali principi e criteri sono stati esplicitati con il decreto legislativo n. 149 del 2022, il quale – con riferimento a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie – oltre a prevedere la necessaria produzione con il ricorso introduttivo e con la comparsa di costituzione di documentazione ben determinata, in grado di ricostruire il patrimonio e il reddito della parte, ove vi siano domande di contributo economico o vi siano minori (v. artt. 473-bis.12 e 473-bis.16 c.c.), ha esplicitato all’art. 473-bis.18 c.c. il dovere di leale collaborazione («il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del comma 2 dell’articolo 116, nonché ai sensi del comma 1 dell’articolo 92 e dell’articolo 96»), prevedendo, inoltre, all’art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c. il potere ufficioso del giudice di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita («Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria»). Trattandosi di deroga ai generali principi dell’onere della prova, è di fondamentale rilievo la delimitazione dell’ambito di operatività del potere ufficioso previsto dall’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970.
In tale ottica, la Suprema Corte ha più volte precisato che l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344). La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. civ., sez. VI-1, 15 novembre 2016, n. 23263; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098). Per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita. Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati (Cass. civ., sez. VI-1, 15 novembre 2016, n. 23263; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098). D’altronde, come sopra evidenziato, nei giudizi in esame, l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova è affiancato dal dovere di leale collaborazione processuale, sopra illustrato, che pone a carico di ciascuna delle parti l’obbligo di produrre la documentazione che rappresenti fedelmente le proprie consistenze patrimoniali e reddituali, anche se a sé non favorevole.
Le previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell’onere della prova a carico dell’altra parte. In sintesi, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti. Ovviamente, la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (così Cass. civ., sez. VI-1, 28 marzo 2019, n. 8744; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2013, n. 14336; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9861). Tale valutazione di superfluità deve, però, fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione. È per questo che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2022, n. 22616; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344 e Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417; v. già Cass. civ., sez. I, 12 marzo 1992, n. 3529 e Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087).