«Stalking»: se le minacce integranti sono gravi e reiterate la querela non è più revocabile
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 3 dicembre 2025 – dep. 17 marzo 2026, n. 10269
Tematica
Atti persecutori
Remissione di querela
Minacce gravi
Norma/e di riferimento
art. 612-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Laddove le minacce integranti condotte di stalking siano gravi e reiterate, la querela – che fonda la procedibilità per il delitto di atti persecutori – non è più revocabile, e ove la persona offesa rimetta quella già presentata, detta remissione non spiega alcuna efficacia sulla procedibilità. Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2025, n. 10269
ѦѦѦ Il delitto previsto dell’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento. In tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sé già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis cit.. Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2025, n. 10269
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 7899; conf. a Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718
ѦѦѦ Ai fini della configurabilità del reato, si richiede la reiterazione di condotte di minaccia e di molestia, che, in quanto oppressive, petulanti, insistenti e ripetitive, risultino particolarmente afflittive per la vittima, tali, cioè, da potere essere considerate persecutorie. Non è, invece, necessario che la reiterazione delle condotte, per risultare persecutorie, si dipani in un arco temporale apprezzabilmente lungo, poiché ciò che rileva è che esse, considerate unitariamente, risultino idonee a ingenerare nella vittima un progressivo stato di disagio e di prostrazione psicologica, tale da dare luogo a uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice. Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2025, n. 10269
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842; Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41040; Cass. pen., sez. V, 16 settembre 2014, n. 5313; Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417
Commento
«Stalking»: se le minacce integranti sono gravi e reiterate la querela non è più revocabile
Valerio de Gioia
Il delitto previsto dell’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento. In tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sé già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis cit. (Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 7899; conf. a Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718).
Il reato di stalking rientra, quindi, nella categoria dei reati abituali, per la cui configurabilità sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2013, n. 45648; Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417), non essendo, invece, necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2019, n. 47038); purché si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo.
Quanto al contenuto delle condotte, di certo, può considerarsi comportamento idoneo a configurare un’ipotesi di stalking il fare ripetute telefonate alla vittima, da questa ritenute non gradite (Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2011, n. 42146), condotta molesta alla quale, nel caso di specie, si sono accompagnate, come detto, le minacce gravi ripetutamente rivolte alla p.o.
Ai fini della configurabilità del reato, si richiede la reiterazione di condotte di minaccia e di molestia, che, in quanto oppressive, petulanti, insistenti e ripetitive, risultino particolarmente afflittive per la vittima, tali, cioè, da potere essere considerate persecutorie. Non è, invece, necessario che la reiterazione delle condotte, per risultare persecutorie, si dipani in un arco temporale apprezzabilmente lungo, poiché ciò che rileva è che esse, considerate unitariamente, risultino idonee a ingenerare nella vittima un progressivo stato di disagio e di prostrazione psicologica, tale da dare luogo a uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842; Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41040; Cass. pen., sez. V, 16 settembre 2014, n. 5313; Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417).
D’altronde, nella elaborazione ermeneutica operata, negli anni, dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, si è detto della sufficienza anche di uno solo degli eventi alternativamente indicati nell’art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085), affermandosi, sul piano probatorio, che lo stato d’ansia o il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, possono essere desunti, in generale, da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, come evincibili dalle dichiarazioni della vittima o dai comportamenti da questa tenuti successivamente alla condotta denunciata (ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795).
Ai sensi del comma 4 dell’art. 612-bis c.p., “Il delitto è punibile a querela della persona offesa” (…) “La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, comma 2, c.p.” L’art. 612, comma 2, c.p. prevede che “Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339, la pena è della reclusione …”.
La gravità delle minacce – che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, demandata alla valutazione del giudice, e che deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell’imputazione (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2023, n. 34412) – incide sulla revocabilità della querela (Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2022, n. 9403).
La condotta strutturata sulla reiterazione di minacce gravi configura, cioè, una limitazione alla revocabilità della querela, coerentemente con la ratio sottesa a tale previsione, dettata dall’esigenza di prevenire le situazioni – frequenti nella pratica, per la prostrazione e l’assoggettamento che caratterizza le vittime di stalking – in cui la remissione non sia volontaria e libera proprio in rapporto alla coartazione determinata dall’invasività delle condotte, il che rende inopportuno affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato (Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2019, n. 12801).
Come sottolineato da Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2015, n. 2299, si tratta di una scelta in linea con quanto stabilito dall’art. 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (in esecuzione della quale l’art. 1 del dl. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha introdotto la disposizione in parola), che recita «Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia».
Dunque, in sintesi, laddove le minacce integranti condotte di stalking siano gravi e reiterate, la querela – che fonda la procedibilità per il delitto di atti persecutori – non è più revocabile, e ove la persona offesa rimetta quella già presentata, detta remissione non spiega alcuna efficacia sulla procedibilità.