Codice Rosso: l’omessa audizione della persona offesa entro tre giorni dalla denuncia non è sanzionata
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 10 marzo 2026 – dep. 19 marzo 2026, n. 10560
Tematica
Codice Rosso
Omessa audizione della vittima
Conseguenze
Norma/e di riferimento
art. 90-quater c.p.p.
art. 124 c.p.p.
art. 178 c.p.p.
art. 191 c.p.p.
art. 362 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La finalità dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p. è quella di accelerare la protezione delle persone offese del reato di maltrattamenti ponendola a diretto contatto con l’autorità inquirente che può immediatamente ricostruire il contesto del reato, azionare altre forme di garanzia a tutela della vittima, anche individuando la sua particolare condizione di vulnerabilità, presunta, ai sensi dell’art. 90-quater, c.p.p., cui è riservato uno statuto speciale di raccolta della testimonianza. Uno degli obiettivi di tale escussione tempestiva, affidata all’organo inquirente, è, altresì, quella di assicurare la completezza della escussione della persona offesa, evitando che sia sottoposta a future (e numerose) escussioni per chiarire nella immediatezza dei fatti le loro modalità rilevanti ai fini della stessa qualificazione giuridica. La diposizione in esame non prevede, tuttavia, alcuna sanzione processuale né quale conseguenza della mancata audizione della vittima del reato né per il caso di inosservanza del termine, potendo, al più, ravvisarsi, a carico del pubblico ministero inadempiente, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, una violazione di carattere disciplinare. Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2026, n. 10560
ѦѦѦ L’omissione della tempestiva audizione della persona offesa dal reato, tenuto conto del regime di tassatività che caratterizza la previsione delle nullità, non integra, in particolare, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., astrattamente prospettabile quando sia collegata alla violazione del diritto dell’indagato all’intervento, assistenza e rappresentanza nel processo né comporta la inutilizzabilità del compendio probatorio nel frattempo acquisito tenuto conto che l’art. 191 c.p.p., che ha previsto la inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, è applicabile alle prove acquisite in violazione dei divieti probatori e ne presuppone la loro intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo. Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2026, n. 10560
Commento
Codice Rosso: l’omessa audizione della persona offesa entro tre giorni dalla denuncia non è sanzionata
Valerio de Gioia
L’art. 362, comma 1-ter c.p.p., inserito dall’art. 2, comma 1, l. n. 69 del 2019, ha subito vari interventi legislativi, da ultimo, con la L. n. 181 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025.
Il nucleo centrale della disposizione in esame è individuabile nell’obbligo posto a carico del pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa che deve essere informata, altresì, della possibilità di rendere dichiarazioni personalmente al pubblico ministero: trattasi di una informazione che completa la vasta gamma di informazioni che, fin dall’inizio delle indagini, devono essere fornite dalle autorità procedenti alle persone offese.
La ratio della disposizione di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., esplicitata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è quella «di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato e nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima» che deve ricevere dall’inquirente compiute informazioni tecnico giuridiche, in una lingua comprensibile alla persona offesa, sui servizi di assistenza alle vittime di reato, informazioni precisate nell’art. 90-bis c.p.p., che era stato introdotto dal D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212, di recepimento della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
La finalità della disposizione è, dunque, quella di accelerare la protezione delle persone offese del reato di maltrattamenti ponendola a diretto contatto con l’autorità inquirente che può immediatamente ricostruire il contesto del reato, azionare altre forme di garanzia a tutela della vittima, anche individuando la sua particolare condizione di vulnerabilità, presunta, ai sensi dell’art. 90-quater, c.p.p., cui è riservato uno statuto speciale di raccolta della testimonianza.
Uno degli obiettivi di tale escussione tempestiva, affidata all’organo inquirente, è, altresì, quella di assicurare la completezza della escussione della persona offesa, evitando che sia sottoposta a future (e numerose) escussioni per chiarire nella immediatezza dei fatti le loro modalità rilevanti ai fini della stessa qualificazione giuridica.
La diposizione in esame non prevede, tuttavia, alcuna sanzione processuale né quale conseguenza della mancata audizione della vittima del reato né per il caso di inosservanza del termine, potendo, al più, ravvisarsi, a carico del pubblico ministero inadempiente, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, una violazione di carattere disciplinare.
In ogni caso, quello di tre giorni è un termine ordinatorio dalla cui mancata osservanza non conseguono effetti, benché l’art. 124 c.p.p. imponga ai magistrati di osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità affermando, in tema di atti persecutori, e, dunque, in materia prossima a quella in esame, che la mancata escussione della persona offesa dal reato nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p., non impedisce l’applicazione di una misura cautelare personale nelle “more” dell’atto istruttorio, trattandosi di termine la cui inosservanza è priva di sanzione processuale (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2020, n. 11430).
Occupandosi della materia, in relazione alla mancata audizione del minore con le modalità protette di cui all’art. 367, comma 1, c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha ribadito lo stesso principio precisando che le prescrizioni dettate dall’art. 351, comma 1-ter, come del resto dall’art. 362, comma 1-bis, c.p.p., sono previste nell’esclusiva tutela del soggetto debole sottoposto all’audizione, sia che si tratti di un minore, sia di un maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità nell’ottica della corretta assunzione delle sue dichiarazioni così da salvaguardarne l’integrità fisica e psicologica ed evitare al contempo l’insorgenza di fenomeni riconducibili alla cd. vittimizzazione secondaria (così ex multis Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2017, n. 32374, nonché Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 3651).
Dall’esame della disposizione discende la conseguenza che l’omessa tempestiva audizione della persona offesa, non munita di sanzione processuale, non può mai riflettersi nei confronti dell’indagato e a suo favore e deve, pertanto, affermarsi che l’indagato non ha interesse a dolersi di tale omissione.
L’omissione della tempestiva audizione della persona offesa dal reato, tenuto conto del regime di tassatività che caratterizza la previsione delle nullità, non integra, in particolare, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., astrattamente prospettabile quando sia collegata alla violazione del diritto dell’indagato all’intervento, assistenza e rappresentanza nel processo né comporta la inutilizzabilità del compendio probatorio nel frattempo acquisito tenuto conto che l’art. 191 c.p.p., che ha previsto la inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, è applicabile alle prove acquisite in violazione dei divieti probatori e ne presuppone la loro intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo (cfr. Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1997, n. 2690).
La inutilizzabilità, quando collegata alla osservanza di un termine perentorio, è espressamente prevista.
La disposizione di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., nel prevedere che il pubblico ministero non proceda all’audizione della persona offesa se sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa, sembra far riferimento all’adozione di un provvedimento formale di rinvio dell’adempimento istruttorio, di cui sono indicati i parametri di riferimento: la clausola di salvaguardia indicata dal ricorrente. Si tratta, tuttavia, di una previsione che deve essere interpretata non solo alla luce della ratio complessiva della disposizione – che, come detto, è in funzione di garanzia della vittima – ma anche della mancanza di sanzioni processuali per la sua inosservanza, con la conseguenza che neppure tale formale omissione incide sulla legittimità dell’acquisizione delle altre prove perché non si è in presenza di una disposizione che prevede un divieto probatorio o prescrive condizioni che incidono sulla legittimità di acquisizione delle prove diverse dall’audizione della persona offesa.