La ricorribilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 5 marzo 2026 – dep. 20 marzo 2026, n. 10774
Tematica
Archiviazione
Particolare tenuità del fatto
Impugnazione
Norma/e di riferimento
art. 131-bis c.p.
art. 411 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nel casellario giudiziario iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare; e ciò in ragione del fatto che l’iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis c.p. e all’interno del circuito giudiziario. Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2026, n. 10774
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2019, n. 38954
Commento
La ricorribilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
Valerio de Gioia
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (in motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione, Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2023, n. 36468; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 5454).
Tale impostazione, che correttamente ha riguardo alla natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto – che presuppone l’accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue – ed alla prevista iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, deve, tuttavia, tener conto anche dell’interesse a ricorrere, che va valutato in rapporto al pregiudizio effettivo per l’indagato derivante dall’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale, come indicato anche nel ricorso.
La ricorribilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è, infatti, correlata alla natura sostanziale dell’istituto, che presuppone la valutazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado di colpevolezza ovvero di aspetti propri del giudizio di merito, e proprio per tale peculiare natura del provvedimento decisorio è prevista dal comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p. una speciale procedura, che garantisce il contraddittorio, nella specie rispettato. Tuttavia, non va trascurato che, risolvendo il contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2019, n. 38954) hanno accolto la tesi della iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nel casellario giudiziario, ma, al contempo, hanno affermato che detta iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare; e ciò in ragione del fatto che l’iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis c.p. e all’interno del circuito giudiziario (Sez. U, cit. in motivazione).
In particolare, è stato precisato che l’abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore, essendo ostativa solo la serialità delle condotte, ed in tale prospettiva si attribuisce rilievo anche agli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131- bis c.p. sul presupposto che il relativo provvedimento deve essere «iscritto nel casellario». Ne discende che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità.
La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall’art. 131-bis c.p. dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis T.U.) né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all’iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131 bis c.p. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, affermato (Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2023, n. 611, richiamata da Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2025, n. 16666) che occorre che sia dimostrato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.