Il permesso di necessità: la nozione di «evento familiare di particolare gravità»
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 5 febbraio 2026 – dep. 19 marzo 2026, n. 10528
Tematica
Ordinamento penitenziario
Permesso di necessità
Evento familiare di particolare gravità
Norma/e di riferimento
art. 30 ord. pen.
Massima/e
ѦѦѦ In tema di permessi di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen., la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e 8 stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l’impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto; il requisito dell’eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie. Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 2026, n. 10528
Commento
Il permesso di necessità: la nozione di «evento familiare di particolare gravità»
Valerio de Gioia
Il permesso di necessità disciplinato dall’art. 30 ord. pen. si configura come beneficio di carattere eccezionale, la cui concessione è espressamente circoscritta dal legislatore a situazioni riconducibili a eventi familiari di particolare gravità.
La norma, nel delinearne l’ambito applicativo, presuppone l’esistenza di fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell’ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto.
La nozione di “gravità”, in tale prospettiva, non è limitata agli eventi luttuosi o drammatici in senso stretto, ma ricomprende ogni avvenimento che, per intensità e significato, assuma un peso peculiare nella dimensione esistenziale dell’interessato.
La collocazione sistematica della disposizione all’interno dell’art. 30 ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di “analoghi” permessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità», conferma che l’istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell’afflizione derivante dall’impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti.
Si è posta la questione della corretta interpretazione dell’art. 30, comma 2, ord. pen., con specifico riferimento alla nozione di «evento familiare di particolare gravità», e si colloca nell’ambito di persistenti tensioni giurisprudenziali circa la concedibilità del permesso di necessità quando la richiesta sia fondata su una condizione familiare grave ma cronica, stabilizzata e destinata a protrarsi nel tempo, tale da impedire al congiunto del detenuto di recarsi presso l’istituto di pena.
Un primo orientamento, di carattere maggiormente restrittivo, muove da una lettura rigorosa del dato letterale e sistematico della norma e valorizza la nozione di “evento” come fatto storico puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità, ritenendo che l’eccezionalità richiesta dal legislatore non possa che tradursi nell’unicità della concessione; in tale prospettiva, la patologia grave ma cronica, proprio perché destinata a permanere, non integra di per sé un «evento familiare di particolare gravità» ai sensi dell’art. 30, comma 2, ord. pen., se non nella sua prima manifestazione valutata dal giudice, con la conseguenza che la concessione di un permesso già rilasciato preclude, in linea di principio, il riconoscimento di ulteriori benefici, salvo il sopravvenire di elementi di novità quali un repentino aggravamento o una significativa modificazione del quadro fattuale. Questa impostazione trova espressione paradigmatica in Cass. pen., sez. I, 4 ottobre 2017, n. 57813, ove si è esclusa la concedibilità del permesso in presenza di condizioni di salute gravi ma croniche e stabilizzate, ritenute frutto di fattori permanenti ed ordinari, non riconducibili ad un evento eccezionale, con l’ulteriore precisazione che le limitazioni ai contatti personali risultano compensate dalla possibilità di comunicazioni a distanza. Sulla medesima linea si colloca Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2019, n. 17593, che ha ribadito l’incompatibilità dell’istituto con situazioni patologiche croniche destinate a protrarsi indefinitamente, poiché diversamente il permesso di necessità verrebbe piegato a fronteggiare condizioni familiari permanenti, con l’effetto di una reiterazione irragionevole del beneficio. Analoghe affermazioni si rinvengono in Cass. pen., sez. VII, 22 settembre 2017, n. 48718, nonché in Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2019, n. 41240, ove il difetto del requisito dell’eccezionalità è stato ravvisato anche alla luce della precedente fruizione di più permessi in un arco temporale ristretto, così da snaturare la fisionomia straordinaria dell’istituto.
In tempi più recenti, tale indirizzo è stato ribadito da Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2023, n. 35471, da Cass. pen., sez. I, 31 maggio 2023, n. 31923 e da Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2025, n. 27225, ove si è nuovamente affermato che le patologie croniche, pur gravi e progressive, non costituiscono di per sé un evento rilevante, salvo che intervenga un’emergenza o un aggravamento improvviso idoneo a mutare qualitativamente la situazione già valutata, chiarendosi altresì che l’assenza di imminente pericolo di vita e la possibilità, almeno astratta, di mantenere contatti alternativi escludono la ricorrenza dei presupposti dell’art. 30, comma 2, ord. pen..
Accanto a tale orientamento, si è progressivamente sviluppata una diversa linea interpretativa, più attenta alla ratio umanitaria dell’istituto e al principio costituzionale del rispetto del senso di umanità della pena, che, pur senza negare il carattere eccezionale del permesso di necessità, ha ritenuto che l’”evento” rilevante possa consistere anche nella strutturazione diacronicamente progressiva di una condizione grave e stabilizzata, quando questa, per la sua intensità e per le concrete modalità con cui incide sulle relazioni familiari, si imponga come fatto di particolare gravità nella vicenda umana del detenuto. In questa prospettiva, l’eccezionalità non è riferita alla natura intrinseca della patologia, ma alla necessità del contatto personale e al limite della non ordinarietà della concessione. Tale approdo è chiaramente espresso in Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2015, n. 36329, ove, pur a fronte di una patologia psicotica cronica e gravissima della moglie del detenuto, si è affermato che l’eccezionalità non coincide con l’unicità dell’evento, ma con la sua idoneità ad incidere profondamente nella vicenda esistenziale del ristretto, sicché una vicenda familiare particolarmente grave e non usuale può giustificare la concessione del permesso anche se non riconducibile ad un fatto isolato.
Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene in Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2018, n. 56195, che ha espressamente affermato l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva della nozione di “evento”, includendovi una condizione progressiva che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto, valorizzando, nel caso deciso, l’assenza di visite protrattasi per oltre un biennio per oggettive difficoltà dei familiari. Tale linea è stata ulteriormente ribadita da Cass. pen., sez. I, 19 luglio 2019, n. 39608, che, pur richiamando l’esigenza di preservare il carattere puntuale dell’istituto, ha riconosciuto la necessità di temperare il rigore dell’esclusione automatica delle condizioni croniche, in funzione di una più ampia tutela del principio di umanità della pena; nonché da Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2023, n. 30555, che, attraverso un’ampia ricognizione della giurisprudenza, ha chiarito come il termine “evento” debba essere inteso quale fatto o avvenimento determinante rispetto alla relazione familiare, potendo manifestarsi anche in una condizione stabilizzata, purché la concessione del permesso resti una tantum o comunque non assuma carattere ordinario. In tale alveo si collocano, infine, Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2023, n. 40923 e Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2025, n. 28318, che hanno ulteriormente sottolineato la necessità di una valutazione concreta e individualizzata della significatività del legame affettivo e dell’incidenza reale dell’impossibilità dell’incontro sulla vicenda umana del detenuto, escludendo ogni automatismo fondato sul solo dato della parentela e ribadendo che l’eccezionalità opera come limite alla frequenza del beneficio, non come negazione in radice della rilevanza delle situazioni croniche.
Alla luce di tale articolato panorama, emerge come il contrasto non veda tanto sulla negazione del carattere eccezionale del permesso di necessità, quanto sul modo di declinare l’eccezionalità stessa e sul rapporto tra stabilità della condizione familiare e reiterabilità della concessione, imponendo al giudice un accertamento rigoroso ma non aprioristico, ancorato, in generale, alla concreta intensità del legame affettivo, all’effettiva impossibilità di modalità alternative di contatto, al tempo trascorso dalla precedente fruizione del beneficio e al rischio di trasformazione del permesso in prassi ordinaria, secondo una valutazione complessiva coerente con la funzione umanizzante dell’art. 30, comma 2, ord. pen., come costantemente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel documento.
Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, la Corte di Cassazione ha aderito al secondo orientamento interpretativo, che, pur nel riconoscimento del carattere eccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolare gravità, maggiormente coerente con la funzione dell’art. 30, comma 2, ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l’esecuzione della pena. Il requisito dell’eccezionalità non può essere sovrapposto a quello dell’assoluta unicità o irripetibilità dell’evento, poiché una simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione, riducendone l’operatività a ipotesi del tutto marginali e tradendone la funzione di umanizzazione della pena. Il permesso di necessità non è infatti giustificato da un fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare di particolare gravità e non usuale, idonea ad incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione. In tale prospettiva, la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata, purché essa, all’esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostrata l’impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari. Ne consegue che il rigore dell’esclusione automatica delle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell’istituto, in funzione del principio di umanità della pena, dovendo l’eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie di mantenimento dei rapporti familiari. In questa cornice, il requisito dell’eccezionalità opera come limite alla frequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti. Sotto il profilo sistematico, l’approdo accolto trova ulteriore conferma, sul piano valoriale e sistematico, nella giurisprudenza formatasi in tema di autorizzazioni ex art. 21-ter ord. pen., ove si è chiarito che la visita al familiare infermo o affetto da grave handicap può essere concessa più volte anche in assenza di un aggravamento delle condizioni di salute, dovendo l’autorità competente procedere, caso per caso, a un bilanciamento tra le esigenze della persona tutelata e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale del detenuto, con particolare riguardo al numero e alla frequenza delle visite già autorizzate e alle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2020, n. 6105). L’adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna apertura indiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando ferma l’esigenza di preservare il carattere eccezionale dell’istituto ed evitare che situazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio. L’esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizione familiare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo al contrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione del permesso in strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi.
In tale prospettiva, si rende necessario individuare criteri valutativi oggettivi ed elastici cui i giudici di merito devono attenersi nel vagliare la concedibilità di un permesso reiterato ex art. 30, comma 2, ord. pen..
In primo luogo, assume rilievo centrale l’accertamento effettivo dell’intensità e della concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto sulla base del mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici, come puntualmente ricordato da Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2025, n. 28318, ove si è sottolineato che la significatività del rapporto e il grado di afflittività derivante dall’impossibilità dell’incontro costituiscono presupposti indefettibili della concessione. In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere il rapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o i videocolloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loro concreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo conto dell’incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, della necessità insostituibile del contatto personale. In questa prospettiva, va anche valutata la concreta possibilità che possa realizzarsi un trasporto del familiare, in relazione alle condizioni nelle quali versa. Un ulteriore parametro è rappresentato dal tempo intercorso dall’ultimo contatto o dalla precedente fruizione del permesso, poiché un intervallo temporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà della concessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di età avanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievo ulteriore. Deve, inoltre, escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissa del beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e in concreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in senso favorevole né in senso preclusivo. In tale prospettiva, la presenza di un aggravamento delle condizioni di salute del familiare integra certamente un fatto nuovo, idoneo a configurare una rinnovata situazione di particolare gravità e, dunque, a rendere recessivo il problema della reiterazione del permesso. Per converso, l’assenza di un aggravamento, ovvero il riscontro di lievi miglioramenti del quadro clinico, non assume di per sé rilievo ostativo, ove tali evoluzioni non incidano sul nucleo essenziale della condizione patologica e non ne attenuino la gravità sostanziale, permanendo l’impedimento strutturale all’incontro in forme ordinarie e la conseguente eccezionalità del contatto personale richiesto. Infine, la pericolosità del detenuto resta estranea alla valutazione dei presupposti del beneficio, rilevando esclusivamente nella modulazione delle modalità esecutive del permesso, coerentemente con la natura non trattamentale dell’istituto.