Corte Costituzionale: illegittimo precludere la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta la riabilitazione
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Corte Cost. ud. 28 gennaio 2026 – dep. 19 marzo 2026, n. 32
Tematica
Riabilitazione
Sospensione condizionale della pena
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 164 c.p.
art. 165 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 164, comma 2, n. 1), c.p. è incostituzionale nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.. Corte Cost. 19 marzo 2026, n. 32
Commento
Corte Costituzionale: illegittimo precludere la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta la riabilitazione
Valerio de Gioia
La sospensione condizionale della pena ha conosciuto, nel tempo, una profonda evoluzione. Essa, «sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l’esperienza del carcere» (e ciò sul presupposto che «le pene detentive brevi – troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all’influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità – producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti»), ha conservato, ancora oggi, tale sua «ratio essenziale» (Corte Cost. sentenza n. 208 del 2024). Tanto è avvenuto «in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost.: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa – evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve –, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l’astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato (così, nuovamente, sentenza n. 208 del 2024, in particolare punto 3.1. del Considerato in diritto).
Nondimeno, se le finalità della sospensione sono rimaste, nel tempo, immutate, diversi ne sono divenuti i presupposti rispetto alle scelte iniziali del codice penale del 1930.
In particolare, la sospensione era concepita, in origine, come un beneficio del quale fruire una sola volta, sul presupposto che la “ricaduta” nel reato – allorché avesse interessato un delitto punito con pena detentiva – fosse preclusiva della sua rinnovata applicazione, denotando una proclività a delinquere del reo. A questa stessa logica si ispira(va), dunque, la previsione – art. 164, secondo comma, numero 1), c.p. – in forza della quale la sospensione condizionale non può essere accordata a chi abbia «riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione», così come «al delinquente o contravventore abituale o professionale». Il solo fatto della “recidiva” – pure da parte di un soggetto “riabilitato” – precludeva, in questa prospettiva, la fruizione del beneficio; ciò in forza, sostanzialmente, di una “presunzione” (assoluta) di non meritevolezza.
Sennonché, la Corte Costituzionale ha non solo dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di doppia concessione della sospensione condizionale (escludendo, invece, l’illegittimità costituzionale della scelta legislativa di limitare a due volte la fruizione del beneficio, ritenendo non irragionevole «consentire la sospensione condizionale della pena anche in caso di recidiva, ma di recidiva primaria e non già di recidiva plurima»; Corte Cost. sentenza n. 133 del 1980, in senso analogo Corte Cost. sentenza n. 361 del 1991), ma ha pure ammesso che essa possa essere accordata, per la prima volta, in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa (Corte Cost. sentenza n. 95 del 1976), e, dunque, di una situazione nella quale il precedente «giudizio negativo» sulla futura astensione dal delinquere «potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti». Infatti, la valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall’essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» (così, nuovamente, Corte Cost. sentenza n. 95 del 1976), dovendo, invece, lasciarsi all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base della connessione del beneficio – «secondo le regole di giudizio di cui all’art. 133 del codice penale» (Corte Cost. sentenza n. 361 del 1991) e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.» (Corte Cost. sentenza n. 208 del 2024).
In forza di tali considerazioni, pertanto, è irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti, quale sia il maggior “stigma” che connota – rispetto a quanto si verifica nell’ipotesi da ultimo delineata – la condotta del soggetto riabilitato, giacché il medesimo ha disatteso le aspettative in ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia già fruito della sospensione, potendone, però, beneficiare nuovamente.
D’altra parte, corrobora la conclusione nel senso dell’accoglimento della questione la constatazione che due dei principali progetti governativi di riforma del codice penale, varati tra la fine del secolo trascorso e l’inizio dell’attuale, pur muovendo da visioni opposte della sospensione condizionale della pena, giacché l’una diretta a estendere la portata dell’istituto, l’altra invece a ridurla, concordassero sulla necessità dell’abrogazione dell’art. 164, comma 2, n. 1), c.p., ritenuto non più in linea con la disciplina dell’istituto, conseguita agli interventi della Consulta, prima ancora che del legislatore.