La definitività della sentenza nei confronti dei condannati che «si trovano» sottoposti al regime degli arresti domiciliari
- Giuseppe Molfese
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 30 gennaio 2026 – dep. 17 marzo 2026, n. 10097
Tematica
Sentenza definitiva
Condannato agli arresti domiciliari
Sospensione dell’esecuzione della pena
Norma/e di riferimento
art. 656 c.p.p.
Massima/e
ѦѦѦ La peculiare regolamentazione riservata alla categoria dei condannati raggiunti dalla definitività della sentenza mentre «si trovano» sottoposti al regime degli arresti domiciliari – e per ciò solo ritenuti ex lege soggetti dotati di una minore carica di pericolosità sociale – è all’evidenza volta ad evitare soluzioni di continuità nella situazione detentiva. Essa cioè è tesa ad impedire che soggetti che fruiscono della misura presso un luogo di privata dimora non debbano, anche solo in via temporanea, vivere per la prima volta (o anche sopportare nuovamente) l’esperienza, certamente connotata da profili di patente drammaticità, di essere ristretti all’interno di una struttura carceraria nell’attesa di poter eventualmente accedere ad una misura alternativa alla detenzione. Costoro, pertanto, vengono ritenuti meritevoli di poter attendere la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza in ordine alla concreta modalità di esecuzione della pena definitiva conservando lo status in cui essi si trovano all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione. Radicalmente diversa è, invece, la condizione del soggetto che trovasi già ristretto in carcere nel momento in cui la pena alla quale è stato condannato è divenuta eseguibile. Costui – che già vive l’esperienza carceraria – non può, com’è noto, beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. ed è tenuto, ove abbia formulato istanza volta all’ammissione di una misura alternativa alla detenzione, ad attenderne l’esito nel medesimo stato detentivo. Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2026, n. 10097
ѦѦѦ È proprio per tale motivo che la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., non opera nemmeno nei confronti del condannato che, in stato di libertà in relazione al procedimento divenuto eseguibile, si trovi ristretto in carcere, in espiazione di altro titolo o perché sottoposto in altro procedimento al più severo tra i provvedimenti di rigore, atteso che non sussiste, nemmeno in questa ipotesi, l’esigenza di assicurare il mantenimento dello «status libertatis a colui che di trova già in carcere». Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2026, n. 10097
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2006, n. 12620
Commento
La definitività della sentenza nei confronti dei condannati che «si trovano» sottoposti al regime degli arresti domiciliari
Giuseppe Molfese
L’art. 656, comma 1, c.p.p. dispone, in termini generali, che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione». Ove la pena detentiva da porre in esecuzione, anche se costituente residuo di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni (quattro nei casi previsti dall’art. 47- ter, comma 1, L. 26 luglio 1975 n. 354, o sei per l’ipotesi regolata dagli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico ministero – fatto salvo il caso in cui si proceda in relazione ai delitti espressamente richiamati dal comma 9 o ricorra la condizione ostativa di cui al comma 7 del medesimo art. 656 c.p.p. – sospende l’esecuzione sì da consentire al soggetto condannato di avanzare, nel termine di legge, istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione (art. 656, comma 5, c.p.p.).
Per lo specifico caso in cui il condannato «si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire» e sempre che la pena da scontare non superi i limiti, appena indicati, di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., il Pubblico ministero, nel sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, trasmette senza ritardo gli atti al Tribunale di sorveglianza «perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative».
In detta ipotesi, sino al momento in cui non sia intervenuta la decisione del Tribunale di sorveglianza «il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova ed il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti» (art. 656, comma 10, c.p.p.). Ove, invece, il condannato sia «già detenuto», il Pubblico ministero si limita a comunicare l’ordine di esecuzione al Ministero di giustizia e a notificarlo all’interessato (art. 656, comma 2, c.p.p.).
L’assetto normativo appena delineato, e, in specie, il diverso trattamento riservato ai condannati che, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, siano sottoposti a misura cautelare custodiale, sottende una ratio giustificatrice agevolmente apprezzabile. Invero, la peculiare regolamentazione riservata alla categoria dei condannati raggiunti dalla definitività della sentenza mentre «si trovano» sottoposti al regime degli arresti domiciliari – e per ciò solo ritenuti ex lege soggetti dotati di una minore carica di pericolosità sociale – è all’evidenza volta ad evitare soluzioni di continuità nella situazione detentiva. Essa cioè è tesa ad impedire che soggetti che fruiscono della misura presso un luogo di privata dimora non debbano, anche solo in via temporanea, vivere per la prima volta (o anche sopportare nuovamente) l’esperienza, certamente connotata da profili di patente drammaticità, di essere ristretti all’interno di una struttura carceraria nell’attesa di poter eventualmente accedere ad una misura alternativa alla detenzione. Costoro, pertanto, vengono ritenuti meritevoli di poter attendere la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza in ordine alla concreta modalità di esecuzione della pena definitiva conservando lo status in cui essi si trovano all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione. Radicalmente diversa è, invece, la condizione del soggetto che trovasi già ristretto in carcere nel momento in cui la pena alla quale è stato condannato è divenuta eseguibile.
Costui – che già vive l’esperienza carceraria – non può, com’è noto, beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. ed è tenuto, ove abbia formulato istanza volta all’ammissione di una misura alternativa alla detenzione, ad attenderne l’esito nel medesimo stato detentivo.
È proprio per tale motivo che la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., non opera nemmeno nei confronti del condannato che, in stato di libertà in relazione al procedimento divenuto eseguibile, si trovi ristretto in carcere, in espiazione di altro titolo o perché sottoposto in altro procedimento al più severo tra i provvedimenti di rigore, atteso che non sussiste, nemmeno in questa ipotesi, l’esigenza di assicurare il mantenimento dello «status libertatis a colui che di trova già in carcere» (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2006, n. 12620).