La remissione tacita di querela
- Giovanna Spirito
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 11 febbraio 2026 – dep. 16 marzo 2026, n. 9940
Tematica
Querela
Remissione tacita
Presupposti
Norma/e di riferimento
art. 152 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ La fattispecie delineata nell’art. 152, comma 3, n. 1) c.p., rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà di rimessione della querela, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l’intenzione sottostante. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 9940
ѦѦѦ L’istituto della remissione tacita della querela risponde a finalità di natura deflattiva: si intende evitare la prosecuzione di procedimenti penali per reati meno gravi quando la persona offesa non ha più interesse alla loro prosecuzione e, pertanto, non compare, senza giustificato motivo in dibattimento ma, per la sua operatività, richiede che il querelante sia stato avvertito delle conseguenze della sua assenza. Non è, quindi, rilevante l’avvenuta comunicazione dell’atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell’atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l’effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l’onere di accertare, che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 9940
In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2024, n. 29959; Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2023, n. 43636
Commento
La remissione tacita di querela
Giovanna Spirito
L’istituto della remissione tacita della querela, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022), che, all’art. 152, comma 3, c.p., prevede, in particolare, che vi è remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
La fattispecie delineata nell’art. 152, comma 3, n. 1) c.p., rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà di rimessione della querela, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l’intenzione sottostante.
La giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto sussumibile nella remissione tacita di querela il comportamento del querelante che non è comparso all’udienza dibattimentale quando questi sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela (Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2025, n. 41028).
La norma risponde a finalità di natura deflattiva: si intende evitare la prosecuzione di procedimenti penali per reati meno gravi quando la persona offesa non ha più interesse alla loro prosecuzione e, pertanto, non compare, senza giustificato motivo in dibattimento ma, per la sua operatività, richiede che il querelante sia stato avvertito delle conseguenze della sua assenza. Non è, quindi, rilevante l’avvenuta comunicazione dell’atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell’atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l’effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l’onere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato), che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2024, n. 29959; Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2023, n. 43636). Solo all’esito di un tale doveroso controllo, l’eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Cass. pen., sez. II, 28 giugno 2023, n. 33648).