La responsabilità dell’assicuratore per l’illecito commesso dal subagente
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. III, ud. 19 dicembre 2025 – dep. 16 marzo 2026, n. 5911
Tematica
Assicurazione
Responsabilità del preponente
Subagente
Norma/e di riferimento
art. 2049 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub‑intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2026, n. 5911
ѦѦѦ Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell’ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche “di fatto”, desumibile o dall’inserimento dell’ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale all’impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell’assicuratore, 3) l’occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l’illecito. Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2026, n. 5911
Commento
La responsabilità dell’assicuratore per l’illecito commesso dal subagente
Giovanna Spirito
La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. è tradizionalmente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente dell’attività altrui per il perseguimento di propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose. Tuttavia, la responsabilità aquiliana per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. – proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione – non è configurabile in ogni ipotesi di semplice “utilizzazione” dell’opera di terzi: essa presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull’attività altrui.
In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito la differenza strutturale tra l’art. 1228 c.c. (responsabilità contrattuale del debitore verso il creditore per il fatto del terzo «di cui si avvale», anche a prescindere dall’autonomia del terzo) e l’art. 2049 c.c. (responsabilità extracontrattuale verso terzi, che richiede invece un rapporto più intenso, riconducibile alla preposizione).
Ne discende che non è sufficiente l’affidamento a terzi – pur se necessario o utile per l’attività del committente – dello svolgimento di prestazioni che si svolgano in piena autonomia, senza alcuno stabile vincolo di soggezione (contrattuale o funzionale/economico) e senza positiva ingerenza di fatto del committente nell’attività del terzo.
Ciò premesso in via generale, la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimila bili alla parasubordinazione, quali – in particolare – l’agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai sub-agenti, «nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2019, n. 23973; in senso analogo: Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675).
Con specifico riferimento al settore assicurativo, si rileva che, di regola, l’assicuratore si avvale di una rete, capillarmente diffusa sul territo rio, di ausiliari che, a diverso titolo e con differenti compiti, procurano la conclusione di contratti e l’incasso di premi, sicché risulta evidente un vin colo funzionale/economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l’attività dell’impresa, la quale – per il brocardo sopra richiamato – non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l’imputazione degli atti dannosi da essi compiuti (come già sostenuto – e ribadito – in dottrina: «La Compagnia non può in pari tempo valersi dell’opera [di agenti e procaccia tori senza rappresentanza], additarli col proprio nome e col proprio credito alla fiducia del pubblico, profittare degli affari che le procacciano, e respingere le conseguenze della loro attività quando le riescano dannose. Questa responsabilità è una conseguenza inseparabile dall’ufficio che esercitano: è il lato passivo della loro attività; non possono essere agenti per l’affare compiuto a dovere, e non agenti per quello compiuto slealmente; la contraddizione non lo consente: protestatio contra factum non valet»). Per le ragioni anzidette, l’assicuratore ben può essere chiamato a rispondere anche se l’agente (o il procacciatore), pacificamente estraneo all’organico della compagnia, è privo di potere rappresentativo, giacché il criterio rilevante non è la spendita del nome, ma l’utilizzazione stabile dell’opera dell’ausiliario per la distribuzione e gestione delle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale.
In conclusione, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo dell’ausiliario e affidamento incolpevole del danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche “di fatto”, desumibile o dall’inserimento dell’ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forniscono un apporto economico-funzionale all’impresa assicurativa e/o dal potere (anche solo eventuale) di direzione e controllo dell’assicuratore, 3) l’occasionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l’illecito.
La preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità del preponente configurabile) in presenza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell’attività dell’impresa, secondo gli indici sopra richiamati, ferma la necessità dell’occasionalità necessaria tra attività affidata e illecito.
L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub‑intermediario alla sfera organizzativa della compagnia.