Illecite interferenze nella vita privata: ai fini della sussistenza del reato non è sufficiente la mancanza del consenso della persona ripresa o registrata
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 29 gennaio 2026 – dep. 4 marzo 2026, n. 8602
Tematica
Illecite interferenze nella vita privata
Riservatezza familiare
Consenso del soggetto ripreso
Norma/e di riferimento
art. 615-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’art. 615-bis c.p. sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione; chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena ritratta, domestica e tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone, non può essere soggetto attivo del reato. Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 8602
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221
ѦѦѦ Risponde del reato di Interferenze illecite nella vita privata anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata; il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe. Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 8602
In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221
Commento
Illecite interferenze nella vita privata: ai fini della sussistenza del reato non è sufficiente la mancanza del consenso della persona ripresa o registrata
Valerio de Gioia
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’art. 615-bis c.p. sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione; chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena ritratta, domestica e tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone, non può essere soggetto attivo del reato (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221). Essendo oggetto giuridico del reato la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè alla estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora, la norma incriminatrice sanziona solo i comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di captazione (Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2023, n. 24848; Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2018, n. 36109).
Occorre, tuttavia, precisare che non risulta decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore, in quanto ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata; il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (in motivazione, Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221).
Sotto altro profilo, deve considerarsi che il disvalore penale non è ricollegato all’assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2018, n. 27160) in quanto si finirebbe in tal modo con l’attribuire alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615-bis c.p. un’oggettività giuridica diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale tutelata in altri paradigmi punitivi, come ad esempio attraverso la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-ter c.p. introdotta dall’art. 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69, o attraverso la fattispecie di reato di cui all’art. 610 c.p..
D’altra parte – anche a volere aderire ad una diversa chiave di lettura della norma in esame che, facendo leva sul significato dell’avverbio “indebitamente”, individui il discrimen fra lecito e illecito nella sussistenza o meno del consenso del soggetto ripreso – deve escludersi che tale approccio ermeneutico possa condurre alla conclusione di fare ritenere che, in ogni caso, che la sola mancanza del consenso della persona ripresa o registrata possa fare ritenere sussistente il reato, potendo la mancanza del consenso del soggetto ripreso essere neutralizzata dalle circostanze del caso concreto ove risultino configurabili cause di giustificazione rispetto all’agire del soggetto che effettua le riprese (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2024, n. 39550).