Molestie telefoniche: irrilevante la circostanza che la persona offesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 11 novembre 2025 – dep. 11 febbraio 2026, n. 5662
Tematica
Molestie
Telefono
Blocco utente
Norma/e di riferimento
art. 15 Cost.
art. 660 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’art. 660 c.p., devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, l’ulteriore requisito alternativo della pubblicità o dell’apertura al pubblico del luogo dell’azione ovvero l’impiego del telefono come mezzo del reato; e il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un’intrusione diretta nella sfera privata del destinatario, che non può sottrarsi alla ricezione se non disattivando l’apparecchio, con conseguente compressione della libertà di comunicazione ex art. 15 Cost.. Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2025, n. 5662 (dep. 2026)
ѦѦѦ In tema di molestie telefoniche, l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, è l’elemento determinante: la linea interpretativa che limita l’art. 660 c.p. ai soli sistemi sincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivi telefonici moderni, che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo (sms, email, social) con modalità ormai indistinguibili sul piano dell’intrusione. Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2025, n. 5662 (dep. 2026)
ѦѦѦ La molestia ex art. 660 c.p. è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite Messenger, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si è già realizzata. Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2025, n. 5662 (dep. 2026)
Commento
Molestie telefoniche: irrilevante la circostanza che la persona offesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi
Valerio de Gioia
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’art. 660 c.p., devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, l’ulteriore requisito alternativo della pubblicità o dell’apertura al pubblico del luogo dell’azione ovvero l’impiego del telefono come mezzo del reato; e il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un’intrusione diretta nella sfera privata del destinatario, che non può sottrarsi alla ricezione se non disattivando l’apparecchio, con conseguente compressione della libertà di comunicazione ex art. 15 Cost..
Proprio muovendo da tali presupposti, la giurisprudenza – nel rispetto del principio di tipicità ha precisato che allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purché imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779).
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha già chiarito come, con l’evoluzione tecnologica, un telefono “attrezzato” sia idoneo non solo a trasmettere e ricevere sms e messaggi di testo (sms o WhatsApp), ma anche posta elettronica, la quale giunge al dispositivo con modalità spesso analoghe, se accompagnata da segnale acustico o visivo di immediata percezione (Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2004, n. 28680).
È stato anche affermato che l’evento di turbamento della vittima, pur necessario, non è sufficiente in sé se non accompagnato dalle specifiche modalità tipizzate dalla norma; e che la locuzione “col mezzo del telefono” ricomprende tutte le comunicazioni sincrone, cioè quelle che determinano un’immediata interazione, anche se non veicolate da un telefono in senso stretto ma tramite strumenti equivalenti (quali, ad esempio, il citofono).
Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779 cit. ha però superato il criterio meramente sincronico/asincronico, ritenendolo non decisivo, e affermando che ciò che conta è la capacità intrusiva del mezzo, idonea a produrre una sgradita intromissione nella sfera del destinatario ogni volta che la comunicazione arrivi accompagnata da un avvertimento sonoro o visivo tale da condizionarne la tranquillità.
Sviluppando tale percorso ermeneutico, si è precisato che ciò che la norma intende punire non è solo il messaggio che il destinatario “deve ascoltare” in senso stretto, ma ogni messaggio che egli è “costretto a percepire”, sia de auditu sia de visu, essendo entrambi idonei a turbarne la quiete psichica. Da qui l’affermazione che anche l’e-mail, quando giunta con segnale immediatamente percepibile, realizza l’intrusione richiesta dalla fattispecie (Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2021, n. 37974).
Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2023, n. 40033 – valorizzando la possibilità di disattivare notifiche o filtri – ha escluso l’invasività tipica del “mezzo del telefono” nelle comunicazioni veicolate tramite social network, ritenendo che il destinatario possa sottrarsi all’interazione immediata con il mittente.
In particolare, secondo tale pronuncia «in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve», giungendo ad affermare il seguente principio di diritto «non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l’invio di messaggi mediante le applicazioni “instagram” e “facebook”, le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di “alert” o “preview”, dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all’interazione immediata con il mittente».
Tale orientamento non può essere condiviso.
Già Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2021, n. 37974 ha affermato che integra la molestia anche l’invio di messaggi telematici (sms, WhatsApp o analoghi), poiché ciò che rileva è la capacità della comunicazione di giungere direttamente al destinatario, non la possibilità di impedirne in futuro la ricezione. Diventa quindi irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato de quo, la circostanza che la persona offesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi, in quanto «ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita».
Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 2025, n. 15256, più di recente, ha confermato tale impostazione, precisando che la consumazione del reato si perfeziona nel momento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene da questa percepito come molesto; la facoltà di interrompere la comunicazione rileva, dunque, solo in un momento successivo e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.
Sulla stessa scia, si pone anche un ancor più prossimo arresto (Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2025, n. 32770) che ha affermato che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p. commesso tramite il telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, poiché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata». Alla luce di tali condivisibili principi, il precedente di Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2023, n. 40033 – fondato su un criterio di distinzione meramente astratto tra messaggistica social e telefonica – deve ritenersi superato. Esso, infatti, non considera che anche i sistemi tradizionalmente ritenuti assimilati al “mezzo del telefono” (SMS, WhatsApp) consentono oggi la disattivazione delle notifiche, senza che ciò abbia inciso sulla loro qualificazione penalistica.
La Suprema Corte ha pertanto ribadito che l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, è l’elemento determinante: la linea interpretativa che limita l’art. 660 c.p. ai soli sistemi sincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivi telefonici moderni, che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo (sms, email, social) con modalità ormai indistinguibili sul piano dell’intrusione.
Alla luce di tali principi, deve affermarsi che la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite Messenger, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si è già realizzata.