Conflittualità familiare: la remissione di querela non è sufficiente ad escludere un pericolo per l’incolumità delle persone collegabile all’uso di un’arma
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 22 gennaio 2026 – dep. 10 febbraio 2026, n. 1046
Tematica
Porto d’armi
Revoca
Violenze domestiche
Norma/e di riferimento
art. 11, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 39, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Massima/e
ѦѦѦ L’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1046
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530
ѦѦѦ La remissione di querela non è sufficiente ad escludere un pericolo per l’incolumità delle persone collegabile all’uso di un’arma; né rileva la circostanza che le parti hanno intrapreso un percorso di sostegno psicologico per la loro genitorialità, strumento idoneo a supportare padre e madre a dirimere situazioni di conflitto tra loro ma non necessariamente indicativo del superamento di quelle condizioni di incertezza a pericolo che hanno indotto la ex moglie a denunciarlo. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1046
Commento
Conflittualità familiare: la remissione di querela non è sufficiente ad escludere un pericolo per l’incolumità delle persone collegabile all’uso di un’arma
Valerio de Gioia
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell’istituto “deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 4518 del 2016), sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530).
Il procedimento penale archiviato in mancanza della presentazione della stessa querela – nella specie, condizione di procedibilità per il reato di minacce –, non mette in discussione il clima di forte tensione tra l’interessato e la coniuge; la moglie, ha dichiarato alle forze dell’Ordine che “l’uomo presenta chiaramente segni di forte stress, in un paio di occasioni, per futili motivi, ha anche minacciato di massacrarmi e di distruggermi l’esistenza … per timore di sue reazioni, non è stato ancora messo al corrente del deposito della richiesta di separazione con il rito giudiziale. Purtroppo mio marito è una persona molto oppressiva, è molto geloso, tende a controllarmi in ogni momento, in più occasioni ha messo in dubbio anche la mia capacità di madre, del tutto immotivatamente”.
Per i giudici amministrativi, dunque, la remissione di querela non è sufficiente ad escludere un pericolo per l’incolumità delle persone collegabile all’uso di un’arma, proprio nella prospettiva preventiva e non sanzionatoria indicata dalla giurisprudenza amministrativa. Né, da questo punto di vista, risulta decisiva la circostanza che le parti hanno intrapreso un percorso di sostegno psicologico per la loro genitorialità, strumento idoneo a supportare padre e madre a dirimere situazioni di conflitto tra loro ma non necessariamente indicativo del superamento di quelle condizioni di incertezza a pericolo che hanno indotto la ex moglie a denunciarlo.