La concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di «obblighi risarcitori»: l’impossibilità ad adempiere
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. I, ud. 22 gennaio 2026 – dep. 6 febbraio 2026, n. 5019
Tematica
Sospensione condizionale della pena
Obblighi risarcitori
Inadempimento
Norma/e di riferimento
art. 163 c.p.
art. 165 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’applicazione degli “obblighi” per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena risponde all’esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede, cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell’applicazione del beneficio, ma anche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civili compromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l’adempimento dell’obbligo imposto. Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 5019
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503
ѦѦѦ In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante. Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 5019
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 20378; Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2016, n. 9859; Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 13745; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402; Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2016, n. 19387
ѦѦѦ La condizione impeditiva dell’adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato. Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 5019
In senso conforme: Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402
Commento
La concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di «obblighi risarcitori»: l’impossibilità ad adempiere
Valerio de Gioia
La concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori” è uno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena» (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.
Come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite “Liguori”, «l’applicazione di siffatti “obblighi” risponde all’esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede, cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell’applicazione del beneficio, ma anche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civili compromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l’adempimento dell’obbligo imposto» (così Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503).
L’obbligo condizionante esplica la funzione di una clausola risolutiva apposta alla sospensione condizionale della pena (non all’estinzione del reato), nel senso che se l’onere risarcitorio non è adempiuto, il condannato decade dal beneficio della sospensione, la quale, inizialmente produttiva di effetti nelle more della scadenza del termine per adempiere, non produrrà ex tunc effetto alcuno, essendo perciò suscettibile di revoca (cfr. ancora, Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503).
Nel modello disegnato nell’art. 165 c.p. l’obbligo risarcitorio – che può essere imposto soltanto se vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale (Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2003, n. 933) – non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dal suo adempimento dipende l’applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l’applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico (cfr. ancora Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503).
Da altra prospettiva, risulta di tutta evidenza come il diritto di credito maturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, in conseguenza dell’accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno ex art. 540, comma 1, c.p.p. ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale che, ex art. 540, comma 2, c.p.p., è immediatamente esecutiva. In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all’esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento ex art. 320 c.p.p., realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l’adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l’obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l’imputato e la parte civile e dove quel termine, perciò, non rileva (così, ancora, Cass. pen., sez. un., n. 37503 del 2022, Liguori, cit., ripresa da Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2023, n. 36377 e, da ultimo, da Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2025, n. 32858).
La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costante nell’affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 20378; Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2016, n. 9859; Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 13745; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402; Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2016, n. 19387; nel senso che l’indicazione di un termine per l’adempimento, distinto da quello di sospensione dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 163 c.p., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio, cfr. già Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 1988, n. 4610).
Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l’adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto (Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2023, n. 36377; conf., da ultimo, Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2025, n. 32858).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l’inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 43905; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2008, n. 3197; Cass. pen., sez. II, 6 marzo 1998, n. 1656), dovendo a tal fine il giudice dell’esecuzione dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell’art. 666, comma 5, c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2023, n. 36377); tuttavia – come è stato persuasivamente affermato – tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata e assoluta perché l’adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 20378) e, all’opposto, il mancato adempimento determina la revoca della sospensione condizionale, che opera di diritto, salva, giustappunto appunto, l’ipotesi della sopravvenuta impossibilità (Cass. pen., sez. I, 6 marzo 2025, n. 9223), con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2004, n. 10672).
La condizione impeditiva dell’adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell’esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402), anche quando tali fatti, beninteso dipendenti da atti volontari del condannato stesso, siano antecedenti o concomitati alla concessione del beneficio subordinato all’adempimento dell’obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l’imposizione dell’obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone) (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 30402; Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2025, n. 9223).