«Stalking»: i presupposti e la funzione dell’ammonimento del Questore
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, sez. III, ud. 4 dicembre 2025 – dep. 4 febbraio 2026, n. 907
Tematica
Misure di prevenzione
Ammonimento del Questore
Stalking
Norma/e di riferimento
art. 8, D.L. n. 11 del 2009
art. 612-bis c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Lo scopo dell’ammonimento questorile di cui all’ art. 8 del D.L. n. 11/2009 non è quello di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking, ma quella di evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini. È pertanto essenziale che l’ammonimento raggiunga nella sua configurazione ex ante quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2026, n. 907
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259; Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2011, n. 4365
ѦѦѦ L’istituto dell’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Il procedimento amministrativo di cui all’art. 8, D.L. n. 11 del 2009 si muove su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di atti persecutori (c.d. stalking), bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che, ai fini dell’ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2026, n. 907