Attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia scoraggia le vittime di violenza di genere e domestica
- Valerio de Gioia
- Codice Rosso, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. VI, ud. 23 ottobre 2025 – dep. 3 febbraio 2026, n. 4339
Tematica
Calunnia
Accertamento pregiudiziale
Elemento soggettio
Norma/e di riferimento
art. 368 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ L’ulteriore effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia è non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche (e soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne o i minorenni o le persone con disabilità, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento, ex art. 94 quater c.p.p., privando proprio loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze contra se del mancato accertamento dei reati subiti in cui non vi è altra prova che la loro dichiarazione. Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 4339 (dep. 2026)
ѦѦѦ Il dolo generico del delitto di calunnia postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza del calunniato, e può essere escluso quando l’autore sospetti o ritenga l’illiceità del fatto denunciato come ragionevole, vi sia un riconoscibile margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 4339 (dep. 2026)
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209
Commento
Attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia scoraggia le vittime di violenza di genere e domestica
Valerio de Gioia
Il delitto di calunnia, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell’art. 368 c.p., è costituito dalla condotta di chi veicoli una falsa incolpazione di fatti costituenti reato nei confronti di uno specifico soggetto nel pieno convincimento soggettivo della sua innocenza. Si tratta di un delitto che ruota intorno ad una tipologia di dolo diretto accertabile tramite la valorizzazione degli elementi fattuali in cui si articola il caso concreto e sintomatici sia della volontà e rappresentazione di una falsa incolpazione, sia della certezza dell’innocenza dell’incolpato.
Alla luce di questi elementi è necessario verificare se essi fossero sufficienti a configurare il delitto di calunnia che consiste nell’incolpare taluno che si sa essere innocente di un reato investendone l’autorità giudiziaria, con la consapevole formulazione di una falsa accusa nei suoi confronti.
Come è noto il reato di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato tanto che anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell’eventuale processo a carico dell’incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accertamento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato. A ciò si aggiunge che poiché l’innocenza dell’incolpato è un presupposto ontologico del delitto di calunnia, l’accertamento o il controllo di detta innocenza sono necessariamente pregiudiziali al giudizio sulla sussistenza della calunnia.
È senz’altro vero che la prova del dolo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, di ipotizzata falsa denuncia, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, così da evidenziare la cosciente volontà di mendace accusa dell’agente nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato (Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2004, n. 31446). A ciò si aggiunge, però, che il solo carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie o la loro progressione non ne dimostra di per sé la falsità, sicché quando la prova della colpevolezza si fondi esclusivamente su elementi di carattere logico (specificazione o parziale modifica delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri o riscontri espressivi di elementi diversi) non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice né, in particolare, della sicura falsità delle accuse (Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 32801).
Ai sensi dell’art. 368 c.p. l’innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia cosicché l’accertamento di questa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del delitto.
Tale pregiudizialità, sul piano logico, afferisce soprattutto alla decisione sull’imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l’accertamento processuale dell’infondatezza dell’accusa mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico. Questo costituisce giudizio del tutto autonomo, tanto che anche la sentenza definitiva, pronunciata nei confronti di quest’ultimo, non fa stato nel processo contro il calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della contestazione della falsità della notizia di reato, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato (tra le tante Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 17951; Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 53614).
Detto principio di diritto vale a maggior ragione con riferimento al decreto di archiviazione, che costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentaie, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini. Si tratta di un provvedimento che non attesta affatto l’insussistenza del reato contestato, ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa, secondo la regola di giudizio indicata dall’art. 125 disp. att. c.p.p.. D’altra parte, si è chiarito che il decreto di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e ss. c.p.p., è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato all’insussistenza degli estremi per esercitarla e che, proprio per questo è ritenuto un atto neutro (Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 2933). Ne discende che, ai fini dell’accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l’innocenza dell’incolpato, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche.
Se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordinamento la calunnia presunta, ritenendo calunniatore chi ha denunciato altri senza riuscire a provare o a giustificare l’accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati (obiettivamente esistenti come fatti storici) ma non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell’autore (c.d. inquinamento delle prove) e/o per carenze nella conduzione dell’attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante.
L’ulteriore effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia è non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l’autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche (e soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne o i minorenni o le persone con disabilità, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall’ordinamento, ex art. 94 quater c.p.p., privando proprio loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze contra se del mancato accertamento dei reati subiti in cui non vi è altra prova che la loro dichiarazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il dolo generico del delitto di calunnia postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza del calunniato, e può essere escluso quando l’autore sospetti o ritenga l’illiceità del fatto denunciato come ragionevole, vi sia un riconoscibile margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209).