Truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento: elementi distintivi
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. IV, ud. 4 dicembre 2025 – dep. 28 gennaio 2026, n. 3344
Tematica
Truffa
Furto aggravato dal mezzo fraudolento
Differenze
Norma/e di riferimento
art. 624 c.p.
art. 625 c.p.
art. 640 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Elemento indefettibile connaturato al delitto di truffa è la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione. Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde, invece, dal consenso (seppur viziato dall’errore indotto dall’agente) della vittima all’atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale, a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro. Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2025, n. 3344
In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 1997, n. 9523
ѦѦѦ Si configura un’ipotesi di furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di «usurpazione unilaterale». Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2025, n. 3344
In senso conforme: Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2009, n. 3710
Commento
Truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento: elementi distintivi
Valerio de Gioia
Elemento indefettibile connaturato al delitto di truffa è la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione (Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 1998, n. 1; Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18762).
Il furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde, invece, dal consenso (seppur viziato dall’errore indotto dall’agente) della vittima all’atto di disposizione patrimoniale, essendo tale delitto consumato contro la volontà della vittima e quindi con un atto unilaterale, a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro (vedi sul punto Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 1997, n. 9523).
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento al criterio differenziale tra le fattispecie di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 2, n. 2, c.p., e truffa, ha tradizionalmente affermato che «il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nello impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale, invece, il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall’agente» (ex multis, Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2018, n. 32687; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2001, n. 31691; Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2001, n. 22196; Cass. pen., sez. V, 6 aprile 1999, n. 6876).
Con riferimento a fattispecie caratterizzate da una cesura tra le condotte artificiose e l’impossessamento della res, si è affermato che si configura un’ipotesi di furto, aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di «usurpazione unilaterale» (cfr. Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2009, n. 3710, in cui la Suprema Corte ha ritenuto integrato il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non di truffa, nella condotta di colui che, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo, dandosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento invito domino). Nello stesso senso, la sentenza Cass. pen., sez. II, 21 giugno 1966, n. 1109 ha espresso molto chiaramente che, per qualificare il carattere dell’offesa e stabilire se essa integri gli estremi del furto o quelli della truffa, deve aversi riguardo alla fase risolutiva del processo causale: se il risultato è l’impossessamento mediante sottrazione, si versa nell’ipotesi di furto, ancorché l’attività unilaterale volta a operare il trasferimento sia preparata dall’agente col ricorso a mezzi fraudolenti, sicché non può aversi truffa se tra il fatto della vittima ed il risultato si inserisce l’azione del reo con carattere di usurpazione unilaterale (ancora una volta in una fattispecie in cui è stata riconosciuta la correttezza della configurazione del reato come furto ai danni di un negoziante).
Il principio è stato ribadito anche di recente da Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2020, n. 36864, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell’imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all’atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga.