Separazione personale del coniugi: l’esistenza di conflitti e contrasti che possono costellare la vita matrimoniale dei coniugi va distinta dalla vera e propria situazione d’intollerabilità della convivenza
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 21 gennaio 2026 – dep. 27 gennaio 2026, n. 1875 (ord.)
Tematica
Separazione personale dei coniugi
Intollerabilità della convivenza
Abbandono della casa coniugale
Norma/e di riferimento
art. 151 c.c.
Massima/e
ѦѦѦ L’esistenza di conflitti e contrasti che possono costellare la vita matrimoniale dei coniugi va distinta dalla vera e propria situazione d’intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata. Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2026, n. 1875
In senso conforme: Cass. civ. n. 11631 del 2024
Commento
Separazione personale del coniugi: l’esistenza di conflitti e contrasti che possono costellare la vita matrimoniale dei coniugi va distinta dalla vera e propria situazione d’intollerabilità della convivenza
Giovanna Spirito
Ai sensi dell’art. 151 c.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In via generale, la Suprema Corte ha affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’ art 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. civ. n. 18074 del 2014).
L’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ. n. 14152 del 2001).
L’anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un’eccezione in senso lato, e può essere rilevata d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ. n. 20866 del 2021), anche se va tenuto conto che l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio.
L’esistenza di conflitti e contrasti che possono costellare la vita matrimoniale dei coniugi va distinta dalla vera e propria situazione d’intollerabilità della convivenza, che a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la separazione va di conseguenza addebitata (Cass. civ. n. 11631 del 2024).
Con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di coabitazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l’addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l’addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l’allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass. civ. n. 648 del 2020).
A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass. civ. n. 8713 del 2015; Cass. civ. n. 16698 del 2020). Ovviamente, l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi, nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass. civ. n. 18074 del 2014).