La durata massima delle misure di sicurezza detentive provvisorie
- Valerio de Gioia
- JusDi, Procedura Penale
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 15 ottobre 2025 – dep. 26 gennaio 2026, n. 3174
Tematica
Misure di sicurezza provvisorie
Termine massimo di durata
Disciplina
Norma/e di riferimento
art. 275 c.p.p.
art. 300 c.p.p.
art. 1, D.L. 31 marzo 2014, n. 52
Massima/e
ѦѦѦ È estranea alla disciplina delle misure di sicurezza detentive provvisorie l’applicazione dell’art. 300, comma, 4, c.p.p., in quanto il limite di durata massima di tali misure trova la sua esclusiva disciplina nell’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 (recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”) a mente del quale «le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo». Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2025, n. 3174 (dep. 2026)
Commento
La durata massima delle misure di sicurezza detentive provvisorie
Valerio de Gioia
L’art. 300, comma 4, c.p.p. prevede che la custodia cautelare (in carcere, in un luogo di cura o al domicilio) perde efficacia quando sia pronunciata una sentenza di condanna, anche non irrevocabile, se la durata della custodia subita sia non inferiore all’entità della pena irrogata.
Si tratta di una disposizione espressione del principio di proporzionalità, di cui all’art. 275, comma 2, c.p.p., alla luce del quale la misura cautelare deve essere proporzionata non solo alla gravità del fatto, ma anche alla sanzione irrogata o irroganda, ragione per la quale la durata delle più gravi fra le restrizioni della libertà personale non può protrarsi oltre la durata della pena inflitta, laddove la custodia cautelare sofferta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna vale come “presofferto” (cfr. Corte cost. n. 292/98).
Si tratta di un effetto estintivo ex lege previsto esclusivamente per le misure cautelari di natura detentiva, che, pertanto, non può essere esteso anche alle misure di sicurezza, per le quali difetta un’analoga previsione, in considerazione della strutturale differenza tra le misure di sicurezza provvisorie e le misure cautelari personali.
Come è noto l’istituto dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, disciplinato dal capo VII del Titolo I del Libro IV del codice di rito, agli artt. 312 e 313, consente al giudice, in qualunque stato e grado del procedimento, dunque ancor prima dell’esito dello stesso, di applicare provvisoriamente una misura di sicurezza in relazione a un fatto di reato ritenuto riconducibile alla persona che vi è sottoposta, una volta che ne sia stata accertata la pericolosità, purché vi siano gravi indizi di commissione del fatto e in assenza di cause di non punibilità, di scriminanti o di cause estintive del reato o della pena, salvo il necessario riesame periodico della sua pericolosità
Gli articoli 312 e 313 c.p.p. disciplinano le condizioni e le forme attraverso le quali si esplica l’esercizio della potestà giurisdizionale in materia di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza previste dall’art. 206 c.p., tra le quali rientra il ricovero per infermità mentale all’interno di una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
Come chiarito, infatti, dalla Corte costituzionale “il ricovero in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ex art. 206 c.p., costituisce «la modalità oggi prevista dall’ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario […], ossia di una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell’internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato (art. 202 c.p.)» (cfr. (Corte cost., n. 69 del 2021).
La giurisprudenza di legittimità e la dottrina hanno concordemente evidenziato da tempo come ai fini dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza debbano ricorrere tre distinte condizioni:1) l’accertamento dello stato di pericolosità sociale del destinatario della misura; 2) la presenza di gravi indizi di commissione del fatto, diversi dai gravi indizi di colpevolezza, perché ai fini del giudizio di pericolosità sociale non rilevano esclusivamente i fatti costituenti reato; 3) l’assenza delle indicate cause ostative. Proprio con riferimento alla pericolosità sociale si è sottolineato come essa costituisca la linea di demarcazione tra misure cautelari e misure di sicurezza (cfr. Corte cost., n. 228/99).
Come affermato, infatti, da Cass. pen., sez. V, 9 aprile 2014, n. 26589 non costituisce preclusione all’applicazione provvisoria di misura di sicurezza il rigetto, non impugnato, della richiesta di applicazione della misura cautelare in luogo di cura, attesa la diversità dei presupposti per l’adozione dei due provvedimenti, posto che il primo implica una prognosi positiva sull’irrogazione della misura di sicurezza all’esito del giudizio, mentre il secondo trova la sua giustificazione nelle specifiche esigenze indicate nell’art. 274 c.p.p., contemperate ai sensi dell’art. 286 c.p.p. con la condizione di infermità mentale dell’indagato. Del resto in questo senso milita il precedente in cui si ribadisce che «non sussiste alcuna omogeneità sistematica tra le misure di custodia cautelare e le misure di sicurezza, attesa la diversità dei presupposti applicativi e degli obiettivi di prevenzione perseguiti dai due strumenti giurisdizionali» (cfr. Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2022, n. 18380), risultando le suddette misure equiparate esclusivamente ai fini delle impugnazioni, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 312 del codice di rito.
La stessa Corte costituzionale, peraltro, ebbe modo in passato di evidenziare come, a differenza delle misure cautelari, per le misure di sicurezza non ricorressero limiti di durata massima, in considerazione delle finalità special-preventive, diverse da quelle processuali che esse si prefiggono (cfr. Corte cost., ord. 23 aprile 87, n. 148).
Con particolare riferimento alle misure di sicurezza provvisorie va rilevato che l’art. 1, comma 1-quater, del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 (recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”), stabilisce che «le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo».
La Corte costituzionale, infine, con la sentenza n. 83/2017, adottata proprio con riferimento all’art. 1, comma 1-quater, D.L. n. 52/2014, ha affermato che per tutte le misure di sicurezza detentive deve esserci un limite massimo di durata, il quale deve essere determinato con riferimento al massimo della pena edittale per il reato commesso. Appare, pertanto, evidente come risulti del tutto estranea alla disciplina delle misure di sicurezza detentive provvisorie l’applicazione dell’art. 300, comma, 4, c.p.p., in quanto il limite di durata massima di tali misure trova la sua esclusiva disciplina nelle disposizioni in precedenza richiamate e non nel citato art. 300, comma 4, del codice di rito.