- Diritto Civile
Valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo
- Giovanna Spirito
- Diritto Civile
Provvedimento (estremi)
Cass. civ., sez. I, ud. 29 maggio 2025 – 6 giugno 2025, n. 15114
Tematica
Diritto civile
Mutuo
Usura
Norma/e di riferimento
Art. 644 c.p.
Art. 1815 c.c.
Massima/e
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo. Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2025, n. 15114
In senso conforme: Cass. civ. n. 8806/2017; Cass. civ. n. 22458/2018
Al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo). Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2025, n. 15114
Commento
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito
di Giovanna Spirito
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. civ. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. civ. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio).
Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 4, c.p. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (n. 16303/2018), ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori).
Il TAEG rappresenta l’indice rilevatore dell’usura rispettando la previsione di cui all’art. 644 c.p. e del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi al fine della determinazione del tasso usurario occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza.