L’Adunanza Plenaria sulla rilevanza giuridica della pronuncia del giudice amministrativo favorevole al ricorrente (poi caducata con la pronuncia su cui si è formato il giudicato) emessa prima della scadenza del termine di novanta giorni fissato dall’art. 31 T.U. Edilizia
- Giovanna Suriano
- Diritto Amministrativo, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cons. Stato, Ad. Plen., ud. 22 aprile 2026 – dep. 31 luglio 2026, n. 7
Tematica
Edilizia
Acquisizione del bene al Comune
Provvedimento cautelare
Norma/e di riferimento
art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001
Massima/e
ѦѦѦ Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine. Cons. Stato, Ad. Plen., 31 luglio 2026, n. 7
Commento
L’Adunanza Plenaria sulla rilevanza giuridica della pronuncia del giudice amministrativo favorevole al ricorrente (poi caducata con la pronuncia su cui si è formato il giudicato) emessa prima della scadenza del termine di novanta giorni fissato dall’art. 31 T.U. Edilizia
Giovanna Suriano
Il decorso infruttuoso del termine per ottemperare all’ordinanza di ripristino comporta l’acquisizione ope legis del bene al patrimonio indisponibile del Comune.
La legge ha previsto un ‘automatico effetto acquisitivo’, che non viene meno se – dopo la scadenza del termine di novanta giorni – vi è un provvedimento del giudice amministrativo (un decreto, una ordinanza o una sentenza), che poi diventi giuridicamente irrilevante a seguito della statuizione finale di reiezione del ricorso o di estinzione del giudizio, sulla quale si sia formato il giudicato.
In altri termini, qualora la domanda di annullamento del ricorrente sia stata respinta con sentenza definitiva (o se il giudizio si sia estinto), resta ferma l’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del Comune.
L’Adunanza Plenaria è stata sollecitata a chiarire se abbia rilevanza giuridica una pronuncia del giudice amministrativo favorevole al ricorrente (poi caducata con la pronuncia su cui si è formato il giudicato), emessa prima della scadenza del termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, d.P.R. n. 380/01.
Per l’orientamento maggioritario (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2020, n. 7013), un eventuale provvedimento cautelare favorevole, così come una sentenza di primo grado di annullamento poi riformata, comporterebbe la mera sospensione del termine di novanta giorni, sicché – una volta respinto definitivamente il ricorso – esso riprenderebbe a correre per la sola frazione rimanente, non ancora decorsa al momento del deposito della pronuncia, cautelare o di merito, favorevole al privato.
Per un orientamento minoritario (cfr. Cons. Giust. amm. Reg. sic., parere, 7 aprile 2025, n. 56), invece, l’adozione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al ricorrente comporterebbe l’interruzione del termine di novanta giorni, il quale ricomincerebbe a decorrere – anche se già spirato – solo a seguito della definitiva conclusione (sfavorevole) del giudizio.
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto condivisibile il primo dei citati orientamenti.
Innanzitutto, nell’ordinamento amministrativo vige il principio factum infectum fieri nequit. Pertanto, qualora l’ordine emesso ai sensi dell’articolo 31 non sia ottemperato entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, la condotta omissiva potrebbe giuridicamente essere qualificata tamquam non esset solo qualora il medesimo ordine sia annullato con una pronuncia definitiva.
Nessuna espressa disposizione di legge prevede casi in cui venga meno la fattispecie acquisitiva perfezionatasi col decorso del termine di novanta giorni, sicché, per il principio di legalità, non sono riscontrabili altre ipotesi, oltre quella – coerente con il principio sulla effettività della tutela – in cui l’ordine di demolizione o di ripristino sia stato definitivamente annullato, perdendo ogni sua rilevanza.
La legge generale sul procedimento amministrativo agli artt. 21-bis e 21-quater sancisce l’immediata efficacia ed esecutorietà del provvedimento amministrativo, se non diversamente disposto. Inoltre, la sospensione degli effetti del provvedimento resta nella disponibilità d’ufficio dell’Amministrazione.
La disciplina processuale, come strutturata dagli artt. 55 e segg. del c.p.a., attribuisce alla tutela cautelare una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione di merito, sicché dalla stessa non possono derivare effetti ulteriori e diversi rispetto a quest’ultima.
Qualora si ritenesse che la pronuncia cautelare produca un effetto interruttivo, quest’ultima consentirebbe all’interessato di fruire di un vantaggio che va oltre al mantenimento della res adhuc integra.
Qualora il ricorso non sia accolto con la sentenza definitiva, il ricorrente non può continuare ad avere quei benefici ottenuti provvisoriamente sulla base dei provvedimenti emanati dal giudice nel corso del giudizio (tranne i casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio dall’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 168 del 2005, e salva la tutela di chi abbia svolto in buona fede un esame, confidando sulla legittimità dell’atto con cui esso sia stato fissato da una Amministrazione scolastica o universitaria).
Tale considerazione rileva anche quando il ricorrente abbia ottenuto una sentenza favorevole di primo grado, poi riformata in appello, non potendo la prima attribuire alcun vantaggio al ricorrente che abbia proposto un ricorso infondato.
In linea di continuità con quanto statuito con la sentenza n. 16 del 2023, l’Adunanza Plenaria ha rilevato che il destinatario dell’ordine di riduzione in pristino entro il termine legale di novanta giorni può formulare una istanza di accertamento di conformità o un’istanza di proroga per il caso in cui ragioni oggettive rendano impossibile la riduzione in pristino nel termine in questione.
Al termine, ha enunciato il seguente principio di diritto: il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.