Le differenze tra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura
- Valerio de Gioia
- Diritto Penale, JusDi
Provvedimento (estremi)
Cass. pen., sez. V, ud. 28 aprile 2026 – dep. 28 luglio 2026, n. 28567
Tematica
Sequestro di persona
Scopo di estorsione
Tortura
Norma/e di riferimento
art. 15 c.p.
art. 605 c.p.
art. 613-bis c.p.
art. 630 c.p.
Massima/e
ѦѦѦ Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l’elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. Pertanto, la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della sua liberazione una qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, derivante da un precedente rapporto illecito, integra il reato di cui all’art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice). Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2026, n. 28567
In senso conforme: Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2003, n. 962
ѦѦѦ Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo. Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2026, n. 28567
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2019, n. 39807; Cass. pen., sez. I, 19 giugno 1998, n. 8375
ѦѦѦ L’elemento comune tra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura è rappresentato dalla privazione della libertà personale del soggetto passivo. Le condotte di violenza o di minaccia grave o di crudeltà sono, infatti, elementi costitutivi della sola fattispecie di tortura, mentre l’ingiusto profitto cui deve essere finalizzata la privazione della libertà personale vale a tipizzare la sola fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione. Quindi, il quid pluris del delitto di cui all’art. 613-bis c.p. rispetto al delitto di cui all’art. 630 c.p. è rappresentato dal ricorso all’uso di violenze o minacce gravi o crudeltà per cagionare acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale — nel senso che la condotta di privazione della libertà personale della vittima connota parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall’agente, di inflizione alla medesima di un supplizio, mentre il quid pluris del delitto di cui all’art. 630 c.p. rispetto al delitto di cui all’art. 613-bis c.p. è rappresentato dalla finalizzazione della privazione della libertà personale della vittima al conseguimento, come prezzo della sua liberazione, di una qualsiasi utilità per il soggetto agente, anche di natura non patrimoniale: donde, tra le fattispecie incriminatrici in esame sussiste un rapporto di specialità bilaterale (o specialità reciproca), nel senso che ciascuna delle due contiene un elemento specializzante rispetto all’altra. Cass. pen., sez. V, 28 aprile 2026, n. 28567
Commento
Le differenze tra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura
Valerio de Gioia
Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l’elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2021, n. 20610). Pertanto, la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della sua liberazione una qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2015, n. 21579), derivante da un precedente rapporto illecito, integra il reato di cui all’art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice) (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2003, n. 962). Questo perché – si è spiegato – l’ingiustizia del profitto non discende soltanto dalla fonte della pretesa azionata, ma anche dalle stesse modalità di commissione del fatto (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2021, n. 20610; Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 8352; Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2015, n. 20032).
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione non richiede neppure, necessariamente, la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo (Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2019, n. 39807; Cass. pen., sez. I, 19 giugno 1998, n. 8375). In effetti, se nel contesto della fattispecie incriminatrice in esame la persona è mercificata, attesa la stretta correlazione tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il prezzo della liberazione dell’ostaggio, che consiste nel conseguimento di quel profitto (Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1980, n. 6183), la condotta materiale è integrata ogni qualvolta la persona stessa sia in qualunque modo sottoposta a interventi coattivi “sul corpo” che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1997, n. 8048). Donde, la libertà personale, cui la norma di cui all’art. 630 c.p., presta tutela non è soltanto quella di locomozione, ma riguarda tutte le possibili estrinsecazioni dell’individuo. Tanto comporta che il sequestro a scopo di estorsione possa consistere anche in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizioni di natura psichica, come pure dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale (Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2011, n. 36823). E neppure è necessario che tale pericolo sia reale, rilevando, a tal fine, anche l’inganno, sempre che quest’ultimo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l’apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 6427). Non è rilevante, dunque, al fine di escludere il reato, che le vittime non si siano trovate totalmente in balia dei loro sequestratori, essendo, piuttosto, decisiva per l’integrazione del delitto di cui all’art. 630 c.p. una qualsiasi apprezzabile limitazione della loro libertà personale, incidente anche solo sulla possibilità di movimento nello spazio secondo la loro libera scelta (Cass. pen., sez. I, 15 novembre 1977, n. 2189). Né può sostenersi che, nell’ipotesi in cui alla privazione della libertà personale della vittima si affianchino condotte riconducibili a quelle integrative del delitto di tortura (ossia, violenze o minacce gravi, ovvero atti di crudeltà, con cui si cagionino acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza altrui, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa) sia applicabile la sola fattispecie di cui all’art. 613-bis c.p. Va premesso che, come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza Stalla, 23 febbraio 2017, n. 20664, nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 c.p. che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore, le «figure dell’assorbimento, della consunzione e dell’ante-fatto o post-fatto non punibile» essendo state ritenute «prive di sicure basi ricostruttive». Criterio, questo, che richiede, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme, il quale «può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle» (Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235). Così operato il confronto tra la fattispecie astratta delineata dall’art. 630 c.p. e la fattispecie astratta delineata dall’art. 613-bis c.p. emerge che il loro solo elemento comune è rappresentato dalla privazione della libertà personale del soggetto passivo. Le condotte di violenza o di minaccia grave o di crudeltà sono, infatti, elementi costitutivi della sola fattispecie di tortura, mentre l’ingiusto profitto cui deve essere finalizzata la privazione della libertà personale vale a tipizzare la sola fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione. Quindi, il quid pluris del delitto di cui all’art. 613-bis c.p. rispetto al delitto di cui all’art. 630 c.p. è rappresentato dal ricorso all’uso di violenze o minacce gravi o crudeltà per cagionare acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale — nel senso che «la condotta di privazione della libertà personale della vittima connota parte della condotta torturante, agevolando la realizzazione del fine ultimo, perseguito dall’agente, di inflizione alla medesima di un supplizio» (Cass. pen., sez. II, 1° dicembre 2021, n. 1729) -, mentre il quid pluris del delitto di cui all’art. 630 c.p. rispetto al delitto di cui all’art. 613-bis c.p. è rappresentato dalla finalizzazione della privazione della libertà personale della vittima al conseguimento, come prezzo della sua liberazione, di una qualsiasi utilità per il soggetto agente, anche di natura non patrimoniale: donde, tra le fattispecie incriminatrici in esame sussiste un rapporto di specialità bilaterale (o specialità reciproca), nel senso che ciascuna delle due contiene un elemento specializzante rispetto all’altra. Difettando il rapporto di continenza necessario per l’applicazione dell’art. 15 c.p., che, come ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 novembre 2025, n. 16114, presuppone una specialità unilaterale fondata sul modello genus-species, deve affermarsi che tra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e il delitto di tortura sussiste concorso materiale o formale.
Quanto all’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 c.p. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della Corte cost. n. 68 del 19 marzo 2012, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la detta diminuente presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all’ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2017, n. 18981).